Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 00795/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 2:3, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 — dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto per entrambi i ricorrenti l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente all'elemento psicologico del reato di bancarotta fraudolenta documentale; e di dichiarare inammissibili i ricorsi nel resto; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 13 ottobre 2022 la Corte di appello di Torino, all'esito del gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma della pronuncia in data 18 novembre 2021, riconosciute a entrambi gli imputati le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, ha rideterminato in due anni di reclusione la pena a ciascuno irrogata, ha eliminato la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici e ha confermato nel resto la prima decisione che ne aveva affermato la responsabilità per i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, con l'aggravante della commissione di più fatti di bancarotta.

2. Avverso la sentenza di secondo grado il difensore degli imputati ha proposto ricorso per cassazione, con separato atto, per i motivi di seguito esposti (nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

2.1. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ha formulato quattro motivi.

2.1.1. Con il primo motivo è stata prospettata la violazione di norme processuali poste a pena di nullità, in particolare dell'art. 525, comma 2, cod. proc. pen., in quanto - a fronte del mutamento della composizione del Collegio - il Tribunale ha disatteso la richiesta di rinnovazione dell'esame dei testi Boero e Bernardi (avanzata dalla difesa all'udienza del 21 ottobre 2021), sussistendo evidenti motivi - negati dallo stesso Giudice, che non avrebbe applicato i princìpi posti da Sez.

U, n. 41736 del 30/05/2019, Bajrami, Rv. 276754 - 02 - per saggiarne l'attendibilità; la Corte di merito - a fronte della relativa censura, mossa con i motivi aggiunti - nulla avrebbe argomentato.

Inoltre, la fondatezza della prospettazione difensiva si trarrebbe dal nuovo testo dell'art. 495 cod. proc. pen., come novellato dal d.

Igs. 10 ottobre 2022, n. 150 (il cui comma 4 -ter prevede che, «se il giudice muta nel corso del dibattimento, la parte che vi ha interesse ha diritto di ottenere l'esame delle persone che hanno già reso dichiarazioni nel medesimo dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate, salvo che il precedente esame sia stato documentato integralmente mediante mezzi di riproduzione audiovisiva.

In ogni caso, la rinnovazione dell'esame può essere disposta quando il giudice la ritenga necessaria sulla base di specifiche esigenze»): difatti, nonostante il d.

Igs. 150 cit. non fosse in vigore nel corso dei giudizi di merito e l'art. 93-bis di esso ne abbia escluso l'applicazione alle dichiarazioni rese prima del 10 gennaio 2023, in ogni caso il disposto della legge che ha delegato al Governo l'emanazione della detta disciplina (cfr. art. 1, n. 11, I ett. d), legge 27 settembre 2021, n. 134) era già in vigore e costituirebbe una norma di interpretazione autentica dell'art. 525, comma 2, cod. proc. pen., che avrebbe dovuto condurre già il Tribunale a non fare applicazione della richiamata sentenza delle Sezioni Unite, tenendo conto dell'intenzione del legislatore.

2.1.2. Con il secondo motivo sono stati dedotti la violazione dell'art. 603, comma 5, cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in relazione alla mancata rinnovazione dell'istruttoria, che la Corte territoriale non avrebbe disposto, nonostante i puntuali rilievi critici relativi all'attendibilità dei testi Boero e Bernardi (sulle cui dichiarazioni si fonda l'affermazione di responsabilità), senza argomentare né in sentenza né con separata ordinanza (cfr. verbale del 13 ottobre 2022); inoltre, la motivazione (che ha ritenuto credibili i due testi menzionati e il teste [OSCURATO:PERSONA]) avrebbe ritenuto inattendibile la deposizione della teste Monteleone, perché generica e confusa (dato smentito dagli atti) senza che sia mai stato affrontato dai Giudici di merito l'insanabile contrasto tra quanto da quest'ultima rassegnato e le deposizioni a carico. 2.1.3.

Con il terzo motivo sono stati prospettati la violazione degli artt. 223 legge fall. e 2932 cod. civ. e il vizio di motivazione, rassegnando che - alla luce della giurisprudenza di legittimità - non può affermarsi la responsabilità per bancarotta fraudolenta distrattiva dell'amministratore formale mera testa di legno solo in ragione del mancato reperimento dei beni della fallita in mancanza di adeguata giustificazione: difatti, la c:onsapevole accettazione del ruolo di amministratore apparente non implicherebbe necessariamente la consapevolezza dei disegni criminosi dell'amministratore di fatto; e, anche con riguardo alla bancarotta documentale, la responsabilità dovrebbe essere esclusa quando la concreta gestione da parte dell'amministratore di fatto dimostri che l'amministrazione di diritto ha svolto solo un ruolo nominale.

Pertanto, nel caso di specie, la motivazione sarebbe viziata, in quanto o la Pinto ha avuto l'esercizio effettivo delle funzioni proprie della carica formale ricoperta e, dunque, sarebbe «incongrua» l'attribuzione al Fruscione del ruolo di amministratore di fatto; oppure ella era una mera prestanome e la sua responsabilità non potrà discendere presuntivamente dalla sua posizione, occorrendo la prova positiva del prescritto elemento soggettivo.

2.1.4. Con il quarto motivo, in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta documentale, sono stati addotti la violazione dell'art. 216, comma 1, n. 2, legge fall. e il vizio di motivazione, in ordine alla sussistenza del dolo specifico.

Invero, la contestazione è stata elevata in relazione al libro giornale (dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009) e al libro degli inventari (dal 10 gennaio 2007 al fallimento); soltanto le condotte di sottrazione, distruzione o irregolare tenuta del libro giornale (e non del libro degli inventari) sarebbero idonee a garantire un ingiusto profitto derivante dalle condotte distrattive; nel caso di specie non sarebbe dato comprendere come la sottrazione del libro giornale per le annualità 2008 e 2009 potesse essere assistita dal dolo di assicurarsi un ingiusto profitto derivante da condotte distrattive che sarebbero state realizzate due anni dopo; la Corte di appello (a fronte del silenzio del Tribunale sul punto) non avrebbe argomentato sulle specifiche censure mosse con il gravame.

2.2. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono stati articolati quattro motivi.

2.2.1. Il primo motivo ha sollevato le medesime censure prospettate con il primo motivo della Pinto.

2.2.2. Il secondo motivo ha addotto le medesime censure oggetto del secondo motivo della Pinto.

2.2.3. Con il terzo motivo sono stati prospettati la violazione degli artt. 223 legge fall. e 2932 cod. civ. e il vizio di motivazione in relazione alla qualità di amministratore di fatto dell'imputato, rassegnando che: la Corte distrettuale non avrebbe fatto corretta applicazione dei princìpi elaborati dalla giurisprudenza ed avrebbe attribuito al Fruscione la detta qualità in forza di una motivazione al più atta a qualificarlo socio di fatto e che, invece, sarebbe carente in ordine al suo inserimento organico, con funzioni direttive, nell'attività dell'ente (avendo fatto riferimento al suo ruolo di fiduciante delle quote societarie, alla sua partecipazione all'inventario fallimentare e al suo essere genericamente informato in tale epoca delle vicende societarie più dell'amministratore di diritto, alla sua frequente presenza in azienda, al fatto che accompagnasse in banca l'amministratore di diritto, peraltro unitamente alla teste Boeri).

2.2.4. Il quarto motivo ha proposto le medesime censure oggetto del quarto motivo della Pinto. [OSCURATO:PERSONA] Il quarto motivo di entrambi i ricorsi è fondato, nei termini di seguito chiariti; le rimanenti censure sono inammissibili.

1. Il primo motivo di ricorso presentato nell'interesse della Pinto e il primo motivo presentato nell'interesse del Fruscione, che vanno esaminati congiuntamente, sono manifestamente infondati e generici.

Anzitutto, non vi è dubbio che nel caso in esame venga in rilievo il disposto del codice di rito anteriore al d.

Igs. n. 150/2022.

Infatti, entrambi i giudizi di merito si sono svolti prima (dell'emanazione e) dell'entrata in vigore della novella, in data 30 dicembre 2022 (ai sensi dell'art. 99-bis dello stesso d.

Igs. n. 150, inserito dall'art. 6 decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, conv. con modif. dalla legge 30 dicembre 2022„ n. 199); il che consente di non immorare per osservare come sia stata posta una norma transitoria all'art. 93-bis (inserito dall'art. 5- decies dl. 162 cit.) in materia di mutamento del giudice nel corso del dibattimento, a mente del quale «la disposizione di cui all'articolo 495, comma 4-ter, del codice di procedura penale, come introdotta dal presente decreto, non si applica quando è chiesta la rinnovazione dell'esame di una persona che ha reso le precedenti dichiarazioni in data anteriore al 10 gennaio 2023».

Né potrebbe venire in rilievo in senso contrario, il disposto della legge delega (in particolare, dell'art. 1, comma 11, lett. d), legge 27 settembre 202:1, n. 134, così dispone: «prevedere che, nell'ipotesi di mutamento del giudice o di uno o più componenti del collegio, il giudice disponga, a richiesta di parte, la riassunzione della prova dichiarativa già assunta; stabilire che, quando la prova dichiarativa è stata verbalizzata tramite videoregistrazione, nel dibattimento svolto innanzi al giudice diverso o al collegio diversamente composto, nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate, il giudice disponga la riassunzione della prova solo quando lo ritenga liecessario sulla base di specifiche esigenze»), che ad avviso della difesa costituirebbe una norma di interpretazione autentica dell'art. 525, comma 2, cod. proc. pen., che avrebbe dovuto condurre a non fare applicazione dei princìpi posti da Sez.

U, n. 41736/2019, Bajrami, cit.; sul punto è dirimente considerare che la delega, volta per l'appunto a modificare (come poi disposto con il decreto delegato) la disciplina precedente non intendeva affatto interpretarla.

Tanto più che pure a proposito delle norme delegate già emanate e non ancora vigenti questa Corte aveva rilevato che «è il legislatore che ha statuito un differimento temporale dell'entrata in vigore» del decreto in forza «di una norma che il giudice non può di certo disapplicare» (Sez. 5, n. 45104 del 04/11/2022, Cipolla, n.m.; Sez. 5, n. 32289 del 20/04/2023, Samardzic, n.m.), applicando invece la norma la cui efficacia precettiva è stata per l'appunto differita.

Ne deriva che, nella specie, è senz'altro operante il principio secondo cui «l'intervenuto mutamento della composizione del giudice attribuisce alle parti il diritto di chiedere sia prove nuove sia, indicandone specificamente le ragioni, la rinnovazione di quelle già assunte dal giudice di originaria composizione, fermi restando i poteri di valutazione del giudice di cui agli artt. 190 e 495 cod. proc. pen. anche con riguardo alla non manifesta superfluità della rinnovazione stessa» (Sez.

U, n. 41736/2019, cit.); e il ricorso ha mosso censure del tutto generiche al diniego della rinnovazione delle testimonianze, limitandosi ad assumere la necessità di saggiare l'attendibilità dei dichiaranti.

2. Anche il secondo motivo di ricorso della Pinto e il secondo motivo del Fruscione vanno esaminati congiuntamente.

Essi sono inammissibili in quanto la difesa aveva chiesto la rinnovazione dell'istruttoria, nella sola intestazione dei motivi nuovi di appello senza argomentare al riguardo; e sono parimenti generici i motivi di ricorso.

Invero, in sede di ricorso per cassazione, (non immorando sulle ipotesi di cui all'art. 606, commi 3-bis e 3-quater, cod. proc., che qui non rilevano) la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale - istituto eccezionale fondato sulla presunzione che l'indagine istruttoria sia stata esauriente con le acquisizioni del dibattimento di primo grado, sicché il potere del giudice di disporre la rinnovazione è subordinato alla rigorosa condizione che egli ritenga, contro la predetta presunzione, di non essere in grado di decidere allo stato degli atti (Ser, U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820- 01; Sez. 1, n. 40705 del 10/01/2018, Capitanio, I2v. 274337 - 01) - può essere censurata qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello, ossia solo attraverso l'evidenziazione di vizi della deliberazione assunta sulla regiudicanda, e della relativa motivazione, che appaiano manifestamente conseguenti alla erronea decisione di non provvedere all'integrazione della prova, d'ufficio o su richiesta delle parti processuali (Sez. 5, n. 32379 del 12/12/2018, Impellizzeri, Rv. 273577 - 01; cfr. pure Sez. 6, n. 1256 del 28/11/2013, dep. 2014, Cozzetto, Rv. 258236; Sez. 6, n. 1400 del 22/10/2014, dep. 2015, PR., Rv. 261799 - 01).

E i ricorrenti al riguardo hanno genericamente assunto la mancanza di credibilità dei testi a carico, rimandando alla deposizione della teste Monteleone in maniera del tutto priva di specificità (assumendo che «una breve rilettura» ne escluderebbe la ritenuta inattendibilità e riportando uno stringato compendio del suo contenuto), il che non costituisce una rituale critica di legittimità alla pronuncia impugnata e rende superflua ogni altra considerazione.3.

Il terzo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile (fermo quanto si esporrà a proposito del quarto motivo con riguardo all'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta documentale).

Le censure con esso avanzate, infatti, non si sono confrontate con la motivazione della sentenza impugnata (Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01) che non ha affatto attribuito alla Pinto il ruolo di mera testa di legno, ma ne ha indicato l'agire, posto in essere in prima persona, su cui ha fondato l'affermazione della sua responsabilità (segnatamente: i prelievi ingiustificati di somme, compiuti dalla delegata Bernardi secondo le istruzioni anche dell'imputata; il rapporto cronologico tra essi e l'acquisto delle quote sociali pure da parte sua nonché con la stipula del contratto di affitto di azienda in favore della società riconducibile al figlio [OSCURATO:PERSONA]), senza che ciò sia in contrasto con l'agire pure di un amministratore di fatto (per l'appunto [OSCURATO:PERSONA]).

D'altra parte, «in tema di reati fallimentari, la previsione di cui all'art. 2639 cod. civ. non esclude che l'esercizio dei poteri o delle funzioni dell'amministratore di fatto possa verificarsi in concomitanza con l'esplicazione dell'attività di altri soggetti di diritto, i quali - in tempi successivi o anche contemporaneamente - esercitino in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione» (Sez. 5, n. 12912 del 06/02/2020, Pauselli, Rv. 279040 - 01).

4. Il terzo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

Esso non si è effettivamente confrontato con la sentenza impugnata, che ha esposto gli elementi (in particolare, la deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA], che ha rappresentato di essersi relazionato con il ricorrente nello svolgere l'attività di collaborazione con l'impresa fallita, i prelevamenti da parte della Bernardi di somme della società secondo le indicazioni ricevute anche da [OSCURATO:PERSONA], cui la Corte di merito ha affiancato la sua frequente presenza di azienda, la sua partecipazione all'inventario da parte del curatore, che ha riferito che egli era informato delle vicende societarie più dell'amministratore di diritto [OSCURATO:PERSONA], nonché quanto pattuito nella scrittura privata pure da lui sottoscritta, in cui risultava non solo l'acquisto delle quote sociali da parte dei suoi genitori anche quali suoi fiduciari ma che conteneva anche scelte gestorie) sulla scorta dei quali ha attribuito al Fruscioni un effettivo ruolo gestorio con un'argomentazione congrua e logica e conforme ai princìpi posti dalla giurisprudenza (cfr. Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019, Bonelli, Rv. 277540 - 01), non compiut:amente censurata dalla difesa.

5. Il quarto motivo di entrambi i ricorsi è fondato.

Gli imputati sono stati ritenuti responsabili: della sottrazione e della distruzione di alcune scritture contabili non consegnate al curatore (in particolare, i Giudici di merito hanno evidenziato come - finché la fallita era stata amministrata dal [OSCURATO:PERSONA] - esse fossero presenti e regolarmente tenute); nonché dell'omessa tenuta (parziale) di esse in relazione al periodo successivo.L'art. 216, comma 1, n. 2, legge fall. prevede due fattispecie alternative di bancarotta fraudolenta documentale, ossia quella di sottrazione, distruzione, falsificazione, occultamento (anche nella forma dell'omessa tenuta) dei libri e delle altre scritture contabili, che richiede il dolo specifico, e quella di tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita, che richiede il dolo generico (cfr. Sez. 5, n. 8902 del 19/01/2021, Tecchiati, Rv. 280572 - 01; Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 - 01; Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Inverardi, Rv. 276650 - 01; Sez. 5, n. 18634 del 1/2/2017, Autunno, Rv. 269904).

Tuttavia, la bancarotta fraudolenta per sottrazione, distruzione, falsificazione, occultamento (o omessa tenuta) - per cui è prescritto il dolo specifico - ricorre anche quando l'oggetto materiale della condotta si individui soltanto in parte dei libri o delle altre scritture di cui all'art. 216, cit., come si trae con evidenza dalla lettera della stessa norma incriminatrice (cfr. art. 216, comma primo, n. 2, cit.: «in tutto o in parte»; cfr. Sez. 5, n. 675 del 13/10/2021 - dep. 2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282644 - 01).

Ne discende che la Corte di merito ha erroneamente ritenuto che, nella specie, il prescritto elemento soggettivo sia il dolo generico, qualificando il fatto sub specie della bancarotta fraudolenta documentale cd. detta generica; e non ha argomentato compiutamente sulla sussistenza dell'elemento soggettivo.

Ne deriva l'annullamento senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai fatti di bancarotta fraudolenta documentale perché estinti per prescrizione, essendo decorso il 12 aprile 2023 il termine di dodici anni e sei mesi (artt. 157 e 161 cod. pen.) dal fatto (commesso il 12 ottobre 2010), non constando sospensioni.

Deve, di conseguenza, escludersi l'aggravante di cui all'art. 219, comma 2, n. 1,

I. fall.

Deve, infine, segnalarsi che il disposto annullamento non ha effetto sulla pena, irrogata già nella misura di due anni di reclusione, muovendo dal minimo edittale di tre anni e operando la riduzione massima consentita in ragione della ritenuta prevalenza delle circostanze attenuanti generiche: il che preclude la possibilità di rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale in ordine al quale, come esposto, i motivi di impugnazione sono inammissibili (cfr. Sez.

U, n. 6903 del 27/05/2016 - dep. 2017, Aiello, Rv. 268966 - 01).

P.Q.N11.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai fatti di bancarotta f

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 2:3, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 — dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto per entrambi i ricorrenti l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente all'elemento psicologico del reato di bancarotta fraudolenta documentale; e di dichiarare inammissibili i ricorsi nel resto; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 13 ottobre 2022 la Corte di appello di Torino, all'esito del gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma della pronuncia in data 18 novembre 2021, riconosciute a entrambi gli imputati le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, ha rideterminato in due anni di reclusione la pena a ciascuno irrogata, ha eliminato la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici e ha confermato nel resto la prima decisione che ne aveva affermato la responsabilità per i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, con l'aggravante della commissione di più fatti di bancarotta. 2. Avverso la sentenza di secondo grado il difensore degli imputati ha proposto ricorso per cassazione, con separato atto, per i motivi di seguito esposti (nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ha formulato quattro motivi. 2.1.1. Con il primo motivo è stata prospettata la violazione di norme processuali poste a pena di nullità, in particolare dell'art. 525, comma 2, cod. proc. pen., in quanto - a fronte del mutamento della composizione del Collegio - il Tribunale ha disatteso la richiesta di rinnovazione dell'esame dei testi Boero e Bernardi (avanzata dalla difesa all'udienza del 21 ottobre 2021), sussistendo evidenti motivi - negati dallo stesso Giudice, che non avrebbe applicato i princìpi posti da Sez. U, n. 41736 del 30/05/2019, Bajrami, Rv. 276754 - 02 - per saggiarne l'attendibilità; la Corte di merito - a fronte della relativa censura, mossa con i motivi aggiunti - nulla avrebbe argomentato. Inoltre, la fondatezza della prospettazione difensiva si trarrebbe dal nuovo testo dell'art. 495 cod. proc. pen., come novellato dal d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150 (il cui comma 4 -ter prevede che, «se il giudice muta nel corso del dibattimento, la parte che vi ha interesse ha diritto di ottenere l'esame delle persone che hanno già reso dichiarazioni nel medesimo dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate, salvo che il precedente esame sia stato documentato integralmente mediante mezzi di riproduzione audiovisiva. In ogni caso, la rinnovazione dell'esame può essere disposta quando il giudice la ritenga necessaria sulla base di specifiche esigenze»): difatti, nonostante il d. Igs. 150 cit. non fosse in vigore nel corso dei giudizi di merito e l'art. 93-bis di esso ne abbia escluso l'applicazione alle dichiarazioni rese prima del 10 gennaio 2023, in ogni caso il disposto della legge che ha delegato al Governo l'emanazione della detta disciplina (cfr. art. 1, n. 11, I ett. d), legge 27 settembre 2021, n. 134) era già in vigore e costituirebbe una norma di interpretazione autentica dell'art. 525, comma 2, cod. proc. pen., che avrebbe dovuto condurre già il Tribunale a non fare applicazione della richiamata sentenza delle Sezioni Unite, tenendo conto dell'intenzione del legislatore. 2.1.2. Con il secondo motivo sono stati dedotti la violazione dell'art. 603, comma 5, cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in relazione alla mancata rinnovazione dell'istruttoria, che la Corte territoriale non avrebbe disposto, nonostante i puntuali rilievi critici relativi all'attendibilità dei testi Boero e Bernardi (sulle cui dichiarazioni si fonda l'affermazione di responsabilità), senza argomentare né in sentenza né con separata ordinanza (cfr. verbale del 13 ottobre 2022); inoltre, la motivazione (che ha ritenuto credibili i due testi menzionati e il teste [OSCURATO:PERSONA]) avrebbe ritenuto inattendibile la deposizione della teste Monteleone, perché generica e confusa (dato smentito dagli atti) senza che sia mai stato affrontato dai Giudici di merito l'insanabile contrasto tra quanto da quest'ultima rassegnato e le deposizioni a carico. 2.1.3. Con il terzo motivo sono stati prospettati la violazione degli artt. 223 legge fall. e 2932 cod. civ. e il vizio di motivazione, rassegnando che - alla luce della giurisprudenza di legittimità - non può affermarsi la responsabilità per bancarotta fraudolenta distrattiva dell'amministratore formale mera testa di legno solo in ragione del mancato reperimento dei beni della fallita in mancanza di adeguata giustificazione: difatti, la c:onsapevole accettazione del ruolo di amministratore apparente non implicherebbe necessariamente la consapevolezza dei disegni criminosi dell'amministratore di fatto; e, anche con riguardo alla bancarotta documentale, la responsabilità dovrebbe essere esclusa quando la concreta gestione da parte dell'amministratore di fatto dimostri che l'amministrazione di diritto ha svolto solo un ruolo nominale. Pertanto, nel caso di specie, la motivazione sarebbe viziata, in quanto o la Pinto ha avuto l'esercizio effettivo delle funzioni proprie della carica formale ricoperta e, dunque, sarebbe «incongrua» l'attribuzione al Fruscione del ruolo di amministratore di fatto; oppure ella era una mera prestanome e la sua responsabilità non potrà discendere presuntivamente dalla sua posizione, occorrendo la prova positiva del prescritto elemento soggettivo. 2.1.4. Con il quarto motivo, in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta documentale, sono stati addotti la violazione dell'art. 216, comma 1, n. 2, legge fall. e il vizio di motivazione, in ordine alla sussistenza del dolo specifico. Invero, la contestazione è stata elevata in relazione al libro giornale (dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009) e al libro degli inventari (dal 10 gennaio 2007 al fallimento); soltanto le condotte di sottrazione, distruzione o irregolare tenuta del libro giornale (e non del libro degli inventari) sarebbero idonee a garantire un ingiusto profitto derivante dalle condotte distrattive; nel caso di specie non sarebbe dato comprendere come la sottrazione del libro giornale per le annualità 2008 e 2009 potesse essere assistita dal dolo di assicurarsi un ingiusto profitto derivante da condotte distrattive che sarebbero state realizzate due anni dopo; la Corte di appello (a fronte del silenzio del Tribunale sul punto) non avrebbe argomentato sulle specifiche censure mosse con il gravame. 2.2. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono stati articolati quattro motivi. 2.2.1. Il primo motivo ha sollevato le medesime censure prospettate con il primo motivo della Pinto. 2.2.2. Il secondo motivo ha addotto le medesime censure oggetto del secondo motivo della Pinto. 2.2.3. Con il terzo motivo sono stati prospettati la violazione degli artt. 223 legge fall. e 2932 cod. civ. e il vizio di motivazione in relazione alla qualità di amministratore di fatto dell'imputato, rassegnando che: la Corte distrettuale non avrebbe fatto corretta applicazione dei princìpi elaborati dalla giurisprudenza ed avrebbe attribuito al Fruscione la detta qualità in forza di una motivazione al più atta a qualificarlo socio di fatto e che, invece, sarebbe carente in ordine al suo inserimento organico, con funzioni direttive, nell'attività dell'ente (avendo fatto riferimento al suo ruolo di fiduciante delle quote societarie, alla sua partecipazione all'inventario fallimentare e al suo essere genericamente informato in tale epoca delle vicende societarie più dell'amministratore di diritto, alla sua frequente presenza in azienda, al fatto che accompagnasse in banca l'amministratore di diritto, peraltro unitamente alla teste Boeri). 2.2.4. Il quarto motivo ha proposto le medesime censure oggetto del quarto motivo della Pinto. [OSCURATO:PERSONA] Il quarto motivo di entrambi i ricorsi è fondato, nei termini di seguito chiariti; le rimanenti censure sono inammissibili. 1. Il primo motivo di ricorso presentato nell'interesse della Pinto e il primo motivo presentato nell'interesse del Fruscione, che vanno esaminati congiuntamente, sono manifestamente infondati e generici. Anzitutto, non vi è dubbio che nel caso in esame venga in rilievo il disposto del codice di rito anteriore al d. Igs. n. 150/2022. Infatti, entrambi i giudizi di merito si sono svolti prima (dell'emanazione e) dell'entrata in vigore della novella, in data 30 dicembre 2022 (ai sensi dell'art. 99-bis dello stesso d. Igs. n. 150, inserito dall'art. 6 decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, conv. con modif. dalla legge 30 dicembre 2022„ n. 199); il che consente di non immorare per osservare come sia stata posta una norma transitoria all'art. 93-bis (inserito dall'art. 5- decies dl. 162 cit.) in materia di mutamento del giudice nel corso del dibattimento, a mente del quale «la disposizione di cui all'articolo 495, comma 4-ter, del codice di procedura penale, come introdotta dal presente decreto, non si applica quando è chiesta la rinnovazione dell'esame di una persona che ha reso le precedenti dichiarazioni in data anteriore al 10 gennaio 2023». Né potrebbe venire in rilievo in senso contrario, il disposto della legge delega (in particolare, dell'art. 1, comma 11, lett. d), legge 27 settembre 202:1, n. 134, così dispone: «prevedere che, nell'ipotesi di mutamento del giudice o di uno o più componenti del collegio, il giudice disponga, a richiesta di parte, la riassunzione della prova dichiarativa già assunta; stabilire che, quando la prova dichiarativa è stata verbalizzata tramite videoregistrazione, nel dibattimento svolto innanzi al giudice diverso o al collegio diversamente composto, nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate, il giudice disponga la riassunzione della prova solo quando lo ritenga liecessario sulla base di specifiche esigenze»), che ad avviso della difesa costituirebbe una norma di interpretazione autentica dell'art. 525, comma 2, cod. proc. pen., che avrebbe dovuto condurre a non fare applicazione dei princìpi posti da Sez. U, n. 41736/2019, Bajrami, cit.; sul punto è dirimente considerare che la delega, volta per l'appunto a modificare (come poi disposto con il decreto delegato) la disciplina precedente non intendeva affatto interpretarla. Tanto più che pure a proposito delle norme delegate già emanate e non ancora vigenti questa Corte aveva rilevato che «è il legislatore che ha statuito un differimento temporale dell'entrata in vigore» del decreto in forza «di una norma che il giudice non può di certo disapplicare» (Sez. 5, n. 45104 del 04/11/2022, Cipolla, n.m.; Sez. 5, n. 32289 del 20/04/2023, Samardzic, n.m.), applicando invece la norma la cui efficacia precettiva è stata per l'appunto differita. Ne deriva che, nella specie, è senz'altro operante il principio secondo cui «l'intervenuto mutamento della composizione del giudice attribuisce alle parti il diritto di chiedere sia prove nuove sia, indicandone specificamente le ragioni, la rinnovazione di quelle già assunte dal giudice di originaria composizione, fermi restando i poteri di valutazione del giudice di cui agli artt. 190 e 495 cod. proc. pen. anche con riguardo alla non manifesta superfluità della rinnovazione stessa» (Sez. U, n. 41736/2019, cit.); e il ricorso ha mosso censure del tutto generiche al diniego della rinnovazione delle testimonianze, limitandosi ad assumere la necessità di saggiare l'attendibilità dei dichiaranti. 2. Anche il secondo motivo di ricorso della Pinto e il secondo motivo del Fruscione vanno esaminati congiuntamente. Essi sono inammissibili in quanto la difesa aveva chiesto la rinnovazione dell'istruttoria, nella sola intestazione dei motivi nuovi di appello senza argomentare al riguardo; e sono parimenti generici i motivi di ricorso. Invero, in sede di ricorso per cassazione, (non immorando sulle ipotesi di cui all'art. 606, commi 3-bis e 3-quater, cod. proc., che qui non rilevano) la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale - istituto eccezionale fondato sulla presunzione che l'indagine istruttoria sia stata esauriente con le acquisizioni del dibattimento di primo grado, sicché il potere del giudice di disporre la rinnovazione è subordinato alla rigorosa condizione che egli ritenga, contro la predetta presunzione, di non essere in grado di decidere allo stato degli atti (Ser, U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820- 01; Sez. 1, n. 40705 del 10/01/2018, Capitanio, I2v. 274337 - 01) - può essere censurata qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello, ossia solo attraverso l'evidenziazione di vizi della deliberazione assunta sulla regiudicanda, e della relativa motivazione, che appaiano manifestamente conseguenti alla erronea decisione di non provvedere all'integrazione della prova, d'ufficio o su richiesta delle parti processuali (Sez. 5, n. 32379 del 12/12/2018, Impellizzeri, Rv. 273577 - 01; cfr. pure Sez. 6, n. 1256 del 28/11/2013, dep. 2014, Cozzetto, Rv. 258236; Sez. 6, n. 1400 del 22/10/2014, dep. 2015, PR., Rv. 261799 - 01). E i ricorrenti al riguardo hanno genericamente assunto la mancanza di credibilità dei testi a carico, rimandando alla deposizione della teste Monteleone in maniera del tutto priva di specificità (assumendo che «una breve rilettura» ne escluderebbe la ritenuta inattendibilità e riportando uno stringato compendio del suo contenuto), il che non costituisce una rituale critica di legittimità alla pronuncia impugnata e rende superflua ogni altra considerazione.3. Il terzo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile (fermo quanto si esporrà a proposito del quarto motivo con riguardo all'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta documentale). Le censure con esso avanzate, infatti, non si sono confrontate con la motivazione della sentenza impugnata (Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01) che non ha affatto attribuito alla Pinto il ruolo di mera testa di legno, ma ne ha indicato l'agire, posto in essere in prima persona, su cui ha fondato l'affermazione della sua responsabilità (segnatamente: i prelievi ingiustificati di somme, compiuti dalla delegata Bernardi secondo le istruzioni anche dell'imputata; il rapporto cronologico tra essi e l'acquisto delle quote sociali pure da parte sua nonché con la stipula del contratto di affitto di azienda in favore della società riconducibile al figlio [OSCURATO:PERSONA]), senza che ciò sia in contrasto con l'agire pure di un amministratore di fatto (per l'appunto [OSCURATO:PERSONA]). D'altra parte, «in tema di reati fallimentari, la previsione di cui all'art. 2639 cod. civ. non esclude che l'esercizio dei poteri o delle funzioni dell'amministratore di fatto possa verificarsi in concomitanza con l'esplicazione dell'attività di altri soggetti di diritto, i quali - in tempi successivi o anche contemporaneamente - esercitino in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione» (Sez. 5, n. 12912 del 06/02/2020, Pauselli, Rv. 279040 - 01). 4. Il terzo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Esso non si è effettivamente confrontato con la sentenza impugnata, che ha esposto gli elementi (in particolare, la deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA], che ha rappresentato di essersi relazionato con il ricorrente nello svolgere l'attività di collaborazione con l'impresa fallita, i prelevamenti da parte della Bernardi di somme della società secondo le indicazioni ricevute anche da [OSCURATO:PERSONA], cui la Corte di merito ha affiancato la sua frequente presenza di azienda, la sua partecipazione all'inventario da parte del curatore, che ha riferito che egli era informato delle vicende societarie più dell'amministratore di diritto [OSCURATO:PERSONA], nonché quanto pattuito nella scrittura privata pure da lui sottoscritta, in cui risultava non solo l'acquisto delle quote sociali da parte dei suoi genitori anche quali suoi fiduciari ma che conteneva anche scelte gestorie) sulla scorta dei quali ha attribuito al Fruscioni un effettivo ruolo gestorio con un'argomentazione congrua e logica e conforme ai princìpi posti dalla giurisprudenza (cfr. Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019, Bonelli, Rv. 277540 - 01), non compiut:amente censurata dalla difesa. 5. Il quarto motivo di entrambi i ricorsi è fondato. Gli imputati sono stati ritenuti responsabili: della sottrazione e della distruzione di alcune scritture contabili non consegnate al curatore (in particolare, i Giudici di merito hanno evidenziato come - finché la fallita era stata amministrata dal [OSCURATO:PERSONA] - esse fossero presenti e regolarmente tenute); nonché dell'omessa tenuta (parziale) di esse in relazione al periodo successivo.L'art. 216, comma 1, n. 2, legge fall. prevede due fattispecie alternative di bancarotta fraudolenta documentale, ossia quella di sottrazione, distruzione, falsificazione, occultamento (anche nella forma dell'omessa tenuta) dei libri e delle altre scritture contabili, che richiede il dolo specifico, e quella di tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita, che richiede il dolo generico (cfr. Sez. 5, n. 8902 del 19/01/2021, Tecchiati, Rv. 280572 - 01; Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 - 01; Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Inverardi, Rv. 276650 - 01; Sez. 5, n. 18634 del 1/2/2017, Autunno, Rv. 269904). Tuttavia, la bancarotta fraudolenta per sottrazione, distruzione, falsificazione, occultamento (o omessa tenuta) - per cui è prescritto il dolo specifico - ricorre anche quando l'oggetto materiale della condotta si individui soltanto in parte dei libri o delle altre scritture di cui all'art. 216, cit., come si trae con evidenza dalla lettera della stessa norma incriminatrice (cfr. art. 216, comma primo, n. 2, cit.: «in tutto o in parte»; cfr. Sez. 5, n. 675 del 13/10/2021 - dep. 2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282644 - 01). Ne discende che la Corte di merito ha erroneamente ritenuto che, nella specie, il prescritto elemento soggettivo sia il dolo generico, qualificando il fatto sub specie della bancarotta fraudolenta documentale cd. detta generica; e non ha argomentato compiutamente sulla sussistenza dell'elemento soggettivo. Ne deriva l'annullamento senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai fatti di bancarotta fraudolenta documentale perché estinti per prescrizione, essendo decorso il 12 aprile 2023 il termine di dodici anni e sei mesi (artt. 157 e 161 cod. pen.) dal fatto (commesso il 12 ottobre 2010), non constando sospensioni. Deve, di conseguenza, escludersi l'aggravante di cui all'art. 219, comma 2, n. 1, I. fall. Deve, infine, segnalarsi che il disposto annullamento non ha effetto sulla pena, irrogata già nella misura di due anni di reclusione, muovendo dal minimo edittale di tre anni e operando la riduzione massima consentita in ragione della ritenuta prevalenza delle circostanze attenuanti generiche: il che preclude la possibilità di rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale in ordine al quale, come esposto, i motivi di impugnazione sono inammissibili (cfr. Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016 - dep. 2017, Aiello, Rv. 268966 - 01). P.Q.N11. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai fatti di bancarotta f
Decreto Cassazione n. 00795/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris