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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 novembre 2023

Cassazione n. 50950/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ì Rilevato in fatto e considerato in diritto

1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, col provvedimento in epigrafe, ha rigettato la richiesta, formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], di restituzione della somma di euro 17.970,00, oggetto di confisca in danno di [OSCURATO:PERSONA] giusta sentenza n. 699/09 emessa nei confronti della suddetta.

2. Avverso tale provvedimento [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione.

3. Gli atti vanno ritrasmessi al Tribunale di Catania, Ufficio del Giudice per le indagini preliminari, dovendosi qualificare, a norma dell'art. 568, c:omma 5, cod. proc. pen., il ricorso proposto come opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., sulla base del principio generale di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis (si veda per tutte Sez. 6, n. 35408 del 22/09)2010, Mafrica, Rv. 248634); con la precisazione che anche avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione erroneamente emesso ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen., anziché de plano, è esperibile l'opposizione, giacché diversamente si priverebbe la parte impugnante della possibilità di far valere le doglianze di merito (si veda, tra le molte, Sez. 5, n. 37134 del 26/05/2009, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., Rv. 245130).

P.Q.M.

Qualificata l'impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Catania, Ufficio del Giudice per le indagini preliminari.

Così deciso in Roma, il 30 novembre 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ì Rilevato in fatto e considerato in diritto 1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, col provvedimento in epigrafe, ha rigettato la richiesta, formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], di restituzione della somma di euro 17.970,00, oggetto di confisca in danno di [OSCURATO:PERSONA] giusta sentenza n. 699/09 emessa nei confronti della suddetta. 2. Avverso tale provvedimento [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione. 3. Gli atti vanno ritrasmessi al Tribunale di Catania, Ufficio del Giudice per le indagini preliminari, dovendosi qualificare, a norma dell'art. 568, c:omma 5, cod. proc. pen., il ricorso proposto come opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., sulla base del principio generale di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis (si veda per tutte Sez. 6, n. 35408 del 22/09)2010, Mafrica, Rv. 248634); con la precisazione che anche avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione erroneamente emesso ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen., anziché de plano, è esperibile l'opposizione, giacché diversamente si priverebbe la parte impugnante della possibilità di far valere le doglianze di merito (si veda, tra le molte, Sez. 5, n. 37134 del 26/05/2009, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., Rv. 245130). P.Q.M. Qualificata l'impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Catania, Ufficio del Giudice per le indagini preliminari. Così deciso in Roma, il 30 novembre 2023.
Sentenza Cassazione n. 50950/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris