CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 novembre 2023
Cassazione n. 50950/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ì Rilevato in fatto e considerato in diritto 1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, col provvedimento in epigrafe, ha rigettato la richiesta, formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], di restituzione della somma di euro 17.970,00, oggetto di confisca in danno di [OSCURATO:PERSONA] giusta sentenza n. 699/09 emessa nei confronti della suddetta. 2. Avverso tale provvedimento [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione. 3. Gli atti vanno ritrasmessi al Tribunale di Catania, Ufficio del Giudice per le indagini preliminari, dovendosi qualificare, a norma dell'art. 568, c:omma 5, cod. proc. pen., il ricorso proposto come opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., sulla base del principio generale di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis (si veda per tutte Sez. 6, n. 35408 del 22/09)2010, Mafrica, Rv. 248634); con la precisazione che anche avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione erroneamente emesso ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen., anziché de plano, è esperibile l'opposizione, giacché diversamente si priverebbe la parte impugnante della possibilità di far valere le doglianze di merito (si veda, tra le molte, Sez. 5, n. 37134 del 26/05/2009, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., Rv. 245130). P.Q.M. Qualificata l'impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Catania, Ufficio del Giudice per le indagini preliminari. Così deciso in Roma, il 30 novembre 2023.