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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 giugno 2023

Cassazione n. 26708/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 1266-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].), in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 27, presso lo studio TRIFIRO' PARTNERS, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 1266/2020 Cron.

Rep.

Ud. 27/06/2023 CC dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonchè contro I.N.A.I.L. -[OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.; - intimati - avverso la sentenza n. 498/2019 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 423/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. con la sentenza i n epigrafe indicata, la Corte di Appello di L’Aquila, per quanto in questa sede rileva, ha confermato la sentenza impugnata che aveva rigettato l’opposizione ad avviso di addebito, per omissioni contributive per crediti INPS scaturenti dal disconoscimento dei contratti di associazione in partecipazione, stipulati dalla società attuale ricorrente con numerosi lavoratori, e ricondotti nel paradigma della subordinazione,in ragione delle relative modalità esecutive;2. ha inoltre dichiarato cessata la materia del contendere nel giudizio di opposizione avverso l’avviso di variazione del rapporto assicurativo con il quale l’INAIL aveva intimato alla società il pagamento di somme, a titolo di integrazione premi per assicurazione obbligatoria,in riferimento ai medesimi lavoratori e al medesimo periodo assicurativo di cui al paragrafo che precede;

3. per la cassazione della sentenza ricorr ono la società [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].) e [OSCURATO:PERSONA], con ricorso affidato a dieci motivi , ulteriormente illustrato con memoria;

4. l'INPS, anche quale procuratore speciale della [OSCURATO:SOCIETA]., resiste con controricorso;

5. l’INAIL è rimasto intimato;

6. il Collegio ha autorizzato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni; [OSCURATO:PERSONA]

7. con i motivi di ricorso l e part i ricorrent i deduc ono : 1)violazione dell’art. 329 c.p.c. per avereritenuto cessata la materia del contendere, per acquiescenza alla sentenza quanto alla pretesa dell’INAIL, pur permanendo le ragioni di contrasto tra i contendenti, identiche peraltro alle ragioni frapposte alla pretesa contributiva INPS;2) violazione dell’art.112 c.p.c. per l’affermata inammissibilità dell’opposizione proposta personalmente da [OSCURATO:PERSONA]; 2) così enumerato in ricorso, violazione e falsa applicazione dell’art. 14 L.n.689/1981, dell’ art. 25 d.lgs. n.46/1999 e omesso esame di fatti decisivi, per il mancato esame del profilo di gravame inerente alla predicata nullità del verbale ispettivo redatto presso altri punti vendita gestiti da altra società, profilo quest’ultimo enunciato anche nel motivo enumerato in ricorso come 2 ter) con il quale si deduce violazione dell’art. 112 c.p.c.; 3) violazione e falsa applicazione dell’art.30 d.l. n.78/2010, conv.in L.n.122/2010 e omessa, insufficiente motivazione per avere ritenu to l’avviso di addebito opposto conforme alle previsioni normative in ordine ai requisiti necessari e sufficienti; 4)violazione e falsa applicazione degli artt. 2549, 2552,2253,2254 c.c., degli artt.115,116 c.p.c., 2697 c.c., quanto all’affermata sussistenza d e i rapporti di lavoro subordinato fra la società e gli associati in partecipazione; 5)violazione degli artt.2697 c.c., 115,116 c.p.c., per non essersi la sentenza soffermata sulle dichiarazioni dei testi ben attendibili;6)violazione dell’art. 112 c.p.c., per non avere preso in considerazione altre decisioni rese, in riferimento ad altri punti vendita, che avevano disconosciuto l’esistenza della subordinazione fra società e associati in partecipazione; 8) così numerato in ricorso, violazione dell’art. 116, co.15, l.n.388/2000 , per non avere ridotto le sanzioni in considerazione delle incertezze interpretative; 9) violazione dell’art.112 c.p.c. in ordine alla quantificazione delle sanzioni; 10)violazione degli artt. 2697 c.c., 115 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi, per avere rigettato la domanda subordinata di compensazione fra contributi pagati alla gestione separata in favore degli associati in partecipazione e i contributi dovuti ai medesimi associati una volta iscritti al Fondo di previdenza per lavoratori dipendenti;

8. il ricorso è infondato ;

9. il primo motivo va disatteso alla stregua della consolidata giurisprudenzadi questa Corte per cui l’acquiescenza contemplata dall'art. 329 c.p.c. opera come preclusione rispetto ad un'impugnazione non ancora proposta, mentre nell'ipotesi in cui la sentenza sia già stata impugnata è possibile avvalersi soltanto di un'espressa rinunzia all'impugnazione stessa, da compiersi nelle forme e con le modalità prescritte dalla legge(fra le altre, Cass. n.2670 del 2020);

10. il motivo non incrina, pertanto, la sentenza impugnata che ha dato atto, a sostegno della declaratoria di cessazione della materia del contendere, del pagamento spontaneo in data 15 giugno 2018, a fronte del deposito del gravame, come si evince dalla sentenza medesima, in data 29 giugno 2018;

11. miglior sorte non seguono tutti i restanti motivi, esaminati complessivamente, e dei quali non pu ò non rimarcarsi la confusa numerazione;

12. l’avviso di addebito è emesso nei confronti della società di capitali, responsabile dell’obbligazione contributiva nei confronti dell’ente previdenziale creditore onde non si configura alcuna posizione soggettiva tutelabile del Barbarossa;

13. nella controversia all’esame – di accertamento negativo della pretesa creditoria dell’INPS – non viene in rilievo la legislazione in tema di sanzioni amministrative, legge n.689 del 1981;

14. né rilevano i termini di decadenza prospett ati, e concernenti l’iscrizione a ruolo, per l’emissione di un titolo stragiudiziale da parte dell’ente previdenziale;15. anche le censure che pretendono di incrinare la sentenza impugnata palesando vizi del verbale di accertamento e dell’avviso di addebito vanno disattesi per non avere inciso in alcuna misura sul diritto di difesa della società e sulla cognizione del giudice, sull’an della pretesa creditoria contestata con azione di accertamento;

16. con orientamento consolidato questa Corte afferma che i verbali ispettivi fanno piena prova fino a querela di falso, dei fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ivi compresa l'esistenza e provenienza delle dichiarazioni raccolte a verbale ma non anche delle valutazioni dell'ispettore o dei fatti non percepiti direttamente ma affermati dall'ispettore in base ad altri fatti (fra tante, Cass. n.9632 del 2016) e che tale materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (v., fra tante, Cass. n. 11934 del 2019);

17. in definitiva, tutti i profili inerenti alla prospettazione di dubbi sulla legittimità dell’azione ispettiva, sono mal posti in ragione dell’affermata cognizione piena della pretesa creditoria intrinseca, per quanto dianzi detto, all’azione di accertamento;

18. della dedotta violazione dell'art. 2697 cod.civ., in continuità con i numerosi precedenti di questa Corte (v., ex multis, Cass. n. 8554 del 2018), va ricordato che è configurabile, integrando motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risulta gravata, secondo le regole dettate da quella norma, mentre laddove la censura sia incentrata sulla valutazione delle risultanze istruttorie, attività regolata dagli artt. 115 e 116 cod.proc.civ., il relativo vizio può essere fatto valere, ai sensi del n. 5 del citato articolo 360, del codice di rito, secondo il paradigma del novellato vizio di motivazione, secondo l’interpretazione data dalle già richiamate Sezioni unite della Corte (sentenza n. 8053 del 2014 e numerose successivi conforme);

19. vale, inoltre, riaffermare, con le Sezioni U nite della Corte, sentenza n. 8053 del 2014, che alla stregua del novellato vizio di motivazione, applicabile ratione temporis, l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte lerisultanze probatorie;

20. in sede di legittimità non è data ora (come del resto non era altrimenti data allora, vigente il testo precedente del n. 5 dell'art. 360 cod.proc.civ.) la possibilità di censurare che la prova di un dato fatto sia stata tratta o negata dall'apprezzamento o dalla obliterazione di un determinato elemento istruttorio, atteso che una tale critica ha ad oggetto non già un fatto storico ma la stessa attività di valutazione del compendio probatorio, che solo al giudice di merito compete;21. si appalesano inammissibil i i profili di doglianze che pretendono di sindacare, secondo il paradigma della violazione di legge, il compito del giudice del merito di individuare le fonti del proprio convincimento e la facoltà di escludere, anche attraverso ungiudizio implicito, la rilevanza di una prova;

22. le censure non incrinano la sentenza impugnata nell’applicazione dei principi indicati da questa Corte -e ai quali va data continuità - in ordine alla distinzione tra rapporto di associazione in partecipazione e rapporto di lavoro subordinato;

23. in particolare, si è precisato in tema di distinzione tra contratto di associazione in partecipazione con apporto di prestazione lavorativa da parte dell'associato e contratto di lavoro subordinato con retribuzione collegata agli utili dell'impresa (fra tante, Cass. n. 25221 del 2020; Cass. n. 1692 del 29.1.2015; Cass. n. 24871 del 2008; Cass. n. 2693 del 2001), che la riconducibilità del rapporto all'uno o all'altro degli schemi predetti esige un'indagine del giudice di merito volta a cogliere la prevalenza, alla stregua delle modalità di attuazione del concreto rapporto, degli elementi che caratterizzano i due contratti, tenendo conto, in particolare, che, mentre il primo implica l'obbligo del rendiconto periodico dell'associante e l'esistenza per l'associato di un rischio di impresa, il rapporto di lavoro subordinato implica un effettivo vincolo di subordinazione più ampio del generico potere dell'associante di impartire direttive e istruzioni al cointeressato, con assoggettamento al potere gerarchico e disciplinare della persona o dell'organo che assume le scelte di fondo dell'organizzazione dell'azienda;

24. la riconducibilità del rapporto all'uno o all'altro degli schemi predetti forma oggetto d'indagine del giudice di merito, nei sensi sopra chiariti ed alla stregua delle modalità di attuazione del concreto rapporto, degli elementi che caratterizzano i due contratti e tale accertamento, se adeguatamente e correttamente motivato, non è censurabile in sede di legittimità;

25. nel caso di specie, la Corte d'appell o ha posto in essere un attento vaglio di tutte le concrete ed incontestate risultanze acquisite al processo, senza svalutare alcuna delle circostanze richiamate dalla parte ricorrente a proprio vantaggio, ed ha accertato, con motivazione immune da censure, che i lavoratori, formalmente associat i in partecipazione, espletavano attività di lavoro senza alcuna partecipazione al rischio d'impresa, con modalità tipiche del lavoro subordinato in consonanza con ripetitività ed elementarità delle prestazioni (addettialla vendita al pubblico ), come tali non rette dall’esigenza di controlli continuativi e di ordini puntuali ( si rinvia alle attività tutte analiticamente indicate nelle pagg. 9 e 10 della sentenza impugnata);

26. la simulazione dei contratti di associazio ne in partecipazione è stata, pertanto, positivamente accertata dalla Corte di merito che, conseguentemente, ha fatto corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte nell’applicazione della regola jurise a nulla rilevano i precedenti evocati dalla parte ricorrente, di diverso segno, in riferimento ad altri punti vendita della medesima società;

27. del pari correttamente la Corte si è conformata alla regola per cui la riduzione delle sanzioni civili per oggettive incertezze interpretative presuppone l’integrale pagamento dell’obbligazione contributiva (v., fra numerosissime, Cass. n. 4077 del 2016);

28. infine con l’ultimo motivo si pretende un inammissibile riesame del merito sull’eccezione di compensazione,disattesa dalla Corte di merito con doppia ratio decidendi incentrata sia sulla mancata dimostrazione documentale della misura degli oneri contributivi assolti, in riferimento ai lavoratori per i quali si controverte, sia sull’allegazione della vana proposizione della domanda amministrativa di restituzione all’INPS, profilo,quest’ultimo, per il quale non risulta spesa alcuna censura, rimanendo così cristallizzata la decisione fondata sulla doppia ratio decidendi;

29. in conclusione , il ricorso è da rigettare;

30. le spese del presente giudizio seguono la soccombenza della ricorrente e vanno liquidate come da dispositivosolo per la parte che ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese in favore dell’INPS , liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 18 .000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento.

Ai sensi dell’art.13,co.1-quater, d.P.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 1266-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].), in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 27, presso lo studio TRIFIRO' PARTNERS, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 1266/2020 Cron. Rep. Ud. 27/06/2023 CC dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonchè contro I.N.A.I.L. -[OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.; - intimati - avverso la sentenza n. 498/2019 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 423/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. con la sentenza i n epigrafe indicata, la Corte di Appello di L’Aquila, per quanto in questa sede rileva, ha confermato la sentenza impugnata che aveva rigettato l’opposizione ad avviso di addebito, per omissioni contributive per crediti INPS scaturenti dal disconoscimento dei contratti di associazione in partecipazione, stipulati dalla società attuale ricorrente con numerosi lavoratori, e ricondotti nel paradigma della subordinazione,in ragione delle relative modalità esecutive;2. ha inoltre dichiarato cessata la materia del contendere nel giudizio di opposizione avverso l’avviso di variazione del rapporto assicurativo con il quale l’INAIL aveva intimato alla società il pagamento di somme, a titolo di integrazione premi per assicurazione obbligatoria,in riferimento ai medesimi lavoratori e al medesimo periodo assicurativo di cui al paragrafo che precede; 3. per la cassazione della sentenza ricorr ono la società [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].) e [OSCURATO:PERSONA], con ricorso affidato a dieci motivi , ulteriormente illustrato con memoria; 4. l'INPS, anche quale procuratore speciale della [OSCURATO:SOCIETA]., resiste con controricorso; 5. l’INAIL è rimasto intimato; 6. il Collegio ha autorizzato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni; [OSCURATO:PERSONA] 7. con i motivi di ricorso l e part i ricorrent i deduc ono : 1)violazione dell’art. 329 c.p.c. per avereritenuto cessata la materia del contendere, per acquiescenza alla sentenza quanto alla pretesa dell’INAIL, pur permanendo le ragioni di contrasto tra i contendenti, identiche peraltro alle ragioni frapposte alla pretesa contributiva INPS;2) violazione dell’art.112 c.p.c. per l’affermata inammissibilità dell’opposizione proposta personalmente da [OSCURATO:PERSONA]; 2) così enumerato in ricorso, violazione e falsa applicazione dell’art. 14 L.n.689/1981, dell’ art. 25 d.lgs. n.46/1999 e omesso esame di fatti decisivi, per il mancato esame del profilo di gravame inerente alla predicata nullità del verbale ispettivo redatto presso altri punti vendita gestiti da altra società, profilo quest’ultimo enunciato anche nel motivo enumerato in ricorso come 2 ter) con il quale si deduce violazione dell’art. 112 c.p.c.; 3) violazione e falsa applicazione dell’art.30 d.l. n.78/2010, conv.in L.n.122/2010 e omessa, insufficiente motivazione per avere ritenu to l’avviso di addebito opposto conforme alle previsioni normative in ordine ai requisiti necessari e sufficienti; 4)violazione e falsa applicazione degli artt. 2549, 2552,2253,2254 c.c., degli artt.115,116 c.p.c., 2697 c.c., quanto all’affermata sussistenza d e i rapporti di lavoro subordinato fra la società e gli associati in partecipazione; 5)violazione degli artt.2697 c.c., 115,116 c.p.c., per non essersi la sentenza soffermata sulle dichiarazioni dei testi ben attendibili;6)violazione dell’art. 112 c.p.c., per non avere preso in considerazione altre decisioni rese, in riferimento ad altri punti vendita, che avevano disconosciuto l’esistenza della subordinazione fra società e associati in partecipazione; 8) così numerato in ricorso, violazione dell’art. 116, co.15, l.n.388/2000 , per non avere ridotto le sanzioni in considerazione delle incertezze interpretative; 9) violazione dell’art.112 c.p.c. in ordine alla quantificazione delle sanzioni; 10)violazione degli artt. 2697 c.c., 115 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi, per avere rigettato la domanda subordinata di compensazione fra contributi pagati alla gestione separata in favore degli associati in partecipazione e i contributi dovuti ai medesimi associati una volta iscritti al Fondo di previdenza per lavoratori dipendenti; 8. il ricorso è infondato ; 9. il primo motivo va disatteso alla stregua della consolidata giurisprudenzadi questa Corte per cui l’acquiescenza contemplata dall'art. 329 c.p.c. opera come preclusione rispetto ad un'impugnazione non ancora proposta, mentre nell'ipotesi in cui la sentenza sia già stata impugnata è possibile avvalersi soltanto di un'espressa rinunzia all'impugnazione stessa, da compiersi nelle forme e con le modalità prescritte dalla legge(fra le altre, Cass. n.2670 del 2020); 10. il motivo non incrina, pertanto, la sentenza impugnata che ha dato atto, a sostegno della declaratoria di cessazione della materia del contendere, del pagamento spontaneo in data 15 giugno 2018, a fronte del deposito del gravame, come si evince dalla sentenza medesima, in data 29 giugno 2018; 11. miglior sorte non seguono tutti i restanti motivi, esaminati complessivamente, e dei quali non pu ò non rimarcarsi la confusa numerazione; 12. l’avviso di addebito è emesso nei confronti della società di capitali, responsabile dell’obbligazione contributiva nei confronti dell’ente previdenziale creditore onde non si configura alcuna posizione soggettiva tutelabile del Barbarossa; 13. nella controversia all’esame – di accertamento negativo della pretesa creditoria dell’INPS – non viene in rilievo la legislazione in tema di sanzioni amministrative, legge n.689 del 1981; 14. né rilevano i termini di decadenza prospett ati, e concernenti l’iscrizione a ruolo, per l’emissione di un titolo stragiudiziale da parte dell’ente previdenziale;15. anche le censure che pretendono di incrinare la sentenza impugnata palesando vizi del verbale di accertamento e dell’avviso di addebito vanno disattesi per non avere inciso in alcuna misura sul diritto di difesa della società e sulla cognizione del giudice, sull’an della pretesa creditoria contestata con azione di accertamento; 16. con orientamento consolidato questa Corte afferma che i verbali ispettivi fanno piena prova fino a querela di falso, dei fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ivi compresa l'esistenza e provenienza delle dichiarazioni raccolte a verbale ma non anche delle valutazioni dell'ispettore o dei fatti non percepiti direttamente ma affermati dall'ispettore in base ad altri fatti (fra tante, Cass. n.9632 del 2016) e che tale materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (v., fra tante, Cass. n. 11934 del 2019); 17. in definitiva, tutti i profili inerenti alla prospettazione di dubbi sulla legittimità dell’azione ispettiva, sono mal posti in ragione dell’affermata cognizione piena della pretesa creditoria intrinseca, per quanto dianzi detto, all’azione di accertamento; 18. della dedotta violazione dell'art. 2697 cod.civ., in continuità con i numerosi precedenti di questa Corte (v., ex multis, Cass. n. 8554 del 2018), va ricordato che è configurabile, integrando motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risulta gravata, secondo le regole dettate da quella norma, mentre laddove la censura sia incentrata sulla valutazione delle risultanze istruttorie, attività regolata dagli artt. 115 e 116 cod.proc.civ., il relativo vizio può essere fatto valere, ai sensi del n. 5 del citato articolo 360, del codice di rito, secondo il paradigma del novellato vizio di motivazione, secondo l’interpretazione data dalle già richiamate Sezioni unite della Corte (sentenza n. 8053 del 2014 e numerose successivi conforme); 19. vale, inoltre, riaffermare, con le Sezioni U nite della Corte, sentenza n. 8053 del 2014, che alla stregua del novellato vizio di motivazione, applicabile ratione temporis, l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte lerisultanze probatorie; 20. in sede di legittimità non è data ora (come del resto non era altrimenti data allora, vigente il testo precedente del n. 5 dell'art. 360 cod.proc.civ.) la possibilità di censurare che la prova di un dato fatto sia stata tratta o negata dall'apprezzamento o dalla obliterazione di un determinato elemento istruttorio, atteso che una tale critica ha ad oggetto non già un fatto storico ma la stessa attività di valutazione del compendio probatorio, che solo al giudice di merito compete;21. si appalesano inammissibil i i profili di doglianze che pretendono di sindacare, secondo il paradigma della violazione di legge, il compito del giudice del merito di individuare le fonti del proprio convincimento e la facoltà di escludere, anche attraverso ungiudizio implicito, la rilevanza di una prova; 22. le censure non incrinano la sentenza impugnata nell’applicazione dei principi indicati da questa Corte -e ai quali va data continuità - in ordine alla distinzione tra rapporto di associazione in partecipazione e rapporto di lavoro subordinato; 23. in particolare, si è precisato in tema di distinzione tra contratto di associazione in partecipazione con apporto di prestazione lavorativa da parte dell'associato e contratto di lavoro subordinato con retribuzione collegata agli utili dell'impresa (fra tante, Cass. n. 25221 del 2020; Cass. n. 1692 del 29.1.2015; Cass. n. 24871 del 2008; Cass. n. 2693 del 2001), che la riconducibilità del rapporto all'uno o all'altro degli schemi predetti esige un'indagine del giudice di merito volta a cogliere la prevalenza, alla stregua delle modalità di attuazione del concreto rapporto, degli elementi che caratterizzano i due contratti, tenendo conto, in particolare, che, mentre il primo implica l'obbligo del rendiconto periodico dell'associante e l'esistenza per l'associato di un rischio di impresa, il rapporto di lavoro subordinato implica un effettivo vincolo di subordinazione più ampio del generico potere dell'associante di impartire direttive e istruzioni al cointeressato, con assoggettamento al potere gerarchico e disciplinare della persona o dell'organo che assume le scelte di fondo dell'organizzazione dell'azienda; 24. la riconducibilità del rapporto all'uno o all'altro degli schemi predetti forma oggetto d'indagine del giudice di merito, nei sensi sopra chiariti ed alla stregua delle modalità di attuazione del concreto rapporto, degli elementi che caratterizzano i due contratti e tale accertamento, se adeguatamente e correttamente motivato, non è censurabile in sede di legittimità; 25. nel caso di specie, la Corte d'appell o ha posto in essere un attento vaglio di tutte le concrete ed incontestate risultanze acquisite al processo, senza svalutare alcuna delle circostanze richiamate dalla parte ricorrente a proprio vantaggio, ed ha accertato, con motivazione immune da censure, che i lavoratori, formalmente associat i in partecipazione, espletavano attività di lavoro senza alcuna partecipazione al rischio d'impresa, con modalità tipiche del lavoro subordinato in consonanza con ripetitività ed elementarità delle prestazioni (addettialla vendita al pubblico ), come tali non rette dall’esigenza di controlli continuativi e di ordini puntuali ( si rinvia alle attività tutte analiticamente indicate nelle pagg. 9 e 10 della sentenza impugnata); 26. la simulazione dei contratti di associazio ne in partecipazione è stata, pertanto, positivamente accertata dalla Corte di merito che, conseguentemente, ha fatto corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte nell’applicazione della regola jurise a nulla rilevano i precedenti evocati dalla parte ricorrente, di diverso segno, in riferimento ad altri punti vendita della medesima società; 27. del pari correttamente la Corte si è conformata alla regola per cui la riduzione delle sanzioni civili per oggettive incertezze interpretative presuppone l’integrale pagamento dell’obbligazione contributiva (v., fra numerosissime, Cass. n. 4077 del 2016); 28. infine con l’ultimo motivo si pretende un inammissibile riesame del merito sull’eccezione di compensazione,disattesa dalla Corte di merito con doppia ratio decidendi incentrata sia sulla mancata dimostrazione documentale della misura degli oneri contributivi assolti, in riferimento ai lavoratori per i quali si controverte, sia sull’allegazione della vana proposizione della domanda amministrativa di restituzione all’INPS, profilo,quest’ultimo, per il quale non risulta spesa alcuna censura, rimanendo così cristallizzata la decisione fondata sulla doppia ratio decidendi; 29. in conclusione , il ricorso è da rigettare; 30. le spese del presente giudizio seguono la soccombenza della ricorrente e vanno liquidate come da dispositivosolo per la parte che ha svolto attività difensiva. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese in favore dell’INPS , liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 18 .000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento. Ai sensi dell’art.13,co.1-quater, d.P.
Sentenza Cassazione n. 26708/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris