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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 17467/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI NAPOLI2) DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( GERMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2020 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il S. Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità di entrambi i ricorsi.

E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa di DELL'[OSCURATO:PERSONA] che conclude chiedendo l'accoglimento dei propri motivi di ricorso e l'inammissibilità del ricorso del Procuratore Generale, o, in subordine, il rigetto dello stesso.

E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione per delega orale, dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Napoli in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso del Procuratore Generale, in subordine il rigetto.

Ritenuto in fatto

1. In data 19 novembre 2020 la Corte di assise di appello di Napoli ha riformato parzialmente la sentenza del Tribunale di Napoli del 17 luglio 2019, che aveva avuto ad oggetto - per ciò che rileva ai fini della decisione sul ricorso del Procuratore generale - il delitto di omicidio volontario in danno di [OSCURATO:PERSONA], avvenuto a [OSCURATO:PERSONA] il 20 luglio 2001 (capo A), nonché - per ciò che rileva ai fini della decisione sul ricorso della difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] - anche il delitto di tentato omicidio in danno di [OSCURATO:PERSONA], avvenuto sempre a [OSCURATO:PERSONA], il 20 luglio 2001 (capo B) ed i delitti di detenzione e porto in luogo pubblico di un'arma da guerra e due armi comuni da sparo, avvenuti a [OSCURATO:PERSONA] ed Aversa sempre il 20 luglio 2001 (capo C), delitti tutti dei quali erano imputati, in concorso, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Nella sentenza di primo grado, emessa all'esito di giudizio abbreviato, il Tribunale di Napoli aveva riconosciuto gli imputati responsabili dei reati loro contestati, ed aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] all'ergastolo, [OSCURATO:PERSONA] alla pena di dodici anni di reclusione.

Nella sentenza di secondo grado la Corte di assise di appello di Napoli, in parziale riforma, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di omicidio in danno di [OSCURATO:PERSONA] (capo A) per non aver commesso il fatto, condannato gli altri imputati per lo stesso reato, escludendo l'aggravante della premeditazione, e rideterminato le pene: a [OSCURATO:PERSONA] in nove anni e quattro mesi di reclusione, a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] in venti anni di reclusione ed a [OSCURATO:PERSONA] in dieci anni di reclusione.

In particolare, la Corte d'assise di appello ha ritenuto provato che l'omicidio di Villano era stato deciso lo stesso giorno dei fatti, subito clópo il fallimento dell'agguato organizzato per uccidere Della Volpe; di conseguenza, per i tre autori materiali dell'omicidio ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), la Corte di assise di appello ha ritenuto di escludere la premeditazione, mentre per [OSCURATO:PERSONA], cui era contestato soltanto un ruolo di supporto, in quanto lo stesso aveva svolto dei sopralluoghi ed era stato incaricato di recuperare le armi utilizzate, è pervenuta a sentenza di assoluzione, ritenendo che il contributo causale da lui fornito all'agguato in danno di Della Volpe non potesse estendersi al diverso omicidio in danno di Villano.

2. Avverso il predetto provvedimento hanno proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Napoli e, per il tramite del difensore, l'imputato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], con motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Napoli impugna la sentenza con riferimento al capo riguardante l'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] dal reato di omicidio in danno di [OSCURATO:PERSONA] e al punto relativo alla esclusione della premeditazione, con conseguente rideterminazione della pena per gli altri imputati.

In particolare, con il primo motivo di ricorso il Procuratore generale lamenta travisamento della prova ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., evidenziando che la stessa sentenza impugnata riconosce il contributo causale dato da [OSCURATO:PERSONA] all'omicidio, quale persona incaricata di controllare gli spostamenti di Della Volpe e poi di recuperare le armi abbandonate dagli autori materiali dell'omicidio nell'auto utilizzata per lo stesso, pervenendo però a pronuncia assolutoria in ragione della asserita assenza di prevedibilità dell'azione mortale contro il Villano, dell'assenza del nesso causale tra la condotta effettivamente tenuta dall'imputato ed il delitto contestato e della imprevedibilità in concreto della uccisione del Villano, che sarebbe stata decisa dopo il fallito agguato a Della Volpe avvenuto nella stessa giornata.

Il Procuratore generale ricorrente ritiene, invece, che dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], emerga con evidenza che l'omicidio di Villano si inseriva con carattere di necessità nella serie causale iniziata con le riunioni dei capi del clan dei casalesi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che avevano deciso l'eliminazione del gruppo scissionista capeggiato da Della Volpe, di cui Villano faceva parte.

Secondo il ricorrente, la sentenza impugnata non spiega perché [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto prevedere che l'agguato programmato a Della Volpe nel corso della sua esecuzione sarebbe sfociato anche in azioni in danno di altri soggetti a lui collegati, atteso che il progetto di epurazione pianificato nelle riunioni riguardava in generale tutti i componenti del gruppo scissionista.

Il ricorrente rimarca, inoltre, che la sentenza impugnata, riducendo il movente dell'omicidio di Villano allo schiaffo che questi avrebbe assestato al figlio di un imprenditore vicino al clan dei casalesi, e rendendolo quindi un fatto determinato da un episodio occasionale, finisce con il travisare la reale funzione dell'omicidio medesimo, che invece serviva al gruppo di fuoco, di cui [OSCURATO:PERSONA] era partecipante consapevole sia pure con il ruolo di attività di supporto, per evitare di tornare a mani vuote dai capi del clan che avevano ordinato l'omicidio di Della Volpe.

Con il secondo motivo di ricorso il Procuratore generale lamenta mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. nella parte relativa alla esclusione della premeditazione contestata a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione sempre all'omicidio di Villano.

Il motivo di ricorso riprende le circostanze di fatto già esposte nel motivo precedente per evidenziare che l'omicidio Villano era parte del programma criminoso di eliminazione del gruppo scissionista deciso nelle riunioni dei capi del clan e, in punto di diritto, pone in luce che per la esclusione della premeditazione l'occasionalità deve essere preponderante per neutralizzare la sintomaticità della causale e della scelta di tempo, luogo e mezzi di esecuzione del reato, e che l'occasionalità dell'incontro con la vittima non esclude la premeditazione quando il delitto sia comunque ideato da tempo.

Anche con il terzo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione, perché la sentenza impugnata avrebbe omesso di attribuire rilievo probatorio alle dichiarazioni spontanee con cui gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avrebbero ammesso i fatti.

2.2. Il difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] lamenta, invece, mancanza della motivazione ex art. 606, primo comma, lett. e), cod. proc. pen., in relazione al negato riconoscimento all'imputato delle circostanze attenuanti generiche, chieste, sia in primo grado che nei motivi di appello, sulla base della circostanza che l'imputato aveva reso dichiarazioni spontanee ammissive, aveva inviato una lettera di scuse ai familiari del defunto ed aveva lavorato durante il periodo di detenzione in carcere, circostanze non prese in considerazione nella decisione impugnata che sul punto sarebbe incorsa, pertanto, in difetto di motivazione.

3. Con requisitoria orale, il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione ha chiesto dichiararsi inammissibili entrambi i ricorsi.

Considerato in diritto

1. Il ricorso del Procuratore generale di Napoli è inammissibile.

1.1. Il primo motivo, relativo all'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] dall'omicidio Villano, è inammissibile, in quanto, come evidenziato nel corso della discussione orale dal sostituto procuratore generale, esso individua l'apporto causale fornito da [OSCURATO:PERSONA] all'omicidio Villano in condotte che a lui non sono mai state contestate in imputazione. [OSCURATO:PERSONA], infatti, è stato chiamato a difendersi non dall'accusa di aver genericamente partecipato a riunioni in cui era stato deliberato l'eradicamento del gruppo scissionista mediante l'omicidio del suo capo (Della Volpe), ed eventualmente delle persone a lui più vicine (tra cui Villano), ma dall'accusa specifica di aver posto in essere un'attività di sopralluogo e di individuazione degli obiettivi, che era causale rispetto al tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA], ma non è stata ritenuta causale rispetto all'omicidio consumato di Villano.

Rispetto a questo secondo fatto criminoso il giudice di secondo grado ha ritenuto la condotta contestata a Villano non causale, in quanto per esso non è stata necessaria attività di supporto preliminare da parte di persone diverse da quelle appartenenti al commando incaricato di sparare, atteso che l'obiettivo fu pacificamente individuato nel corso dell'azione, ed in autonomia, dagli stessi componenti del commando.

Il concorso in un reato si può verificare in varie forme (istigazione, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso), ma non è indifferente la indicazione della forma dell'apporto causale fornito dal concorrente, che deve poi essere in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110 cod. pen., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà (cfr. Sez.

U, Sentenza n. 45276 del 30/10/2003, PG Andreotti ed altro, Rv. 226101 - 01).

Rispetto all'evento-morte di Villano, pertanto, la condotta specifica di supporto all'attività del gruppo di fuoco contestata a [OSCURATO:PERSONA] non ha avuto alcuna efficacia causale, ed, anche a voler ritenere che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia autorizzino una conclusione chiara nel senso della presenza di [OSCURATO:PERSONA] alle riunioni in cui è stato deciso di eliminare Della Volpe e le persone vicine a lui, tali ulteriori condotte che dovessero ritenersi essere state tenute da [OSCURATO:PERSONA] in tale fase deliberativa dell'agguato non possono' assumere rilevanza in quanto la contestazione rivolta all'imputato di concorso nel reato muterebbe in modo sostanziale.

1.2. Anche il secondo motivo, relativo sempre all'omicidio Villano, ma stavolta con riferimento alla posizione degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], è inammissibile.

In questo caso non è in discussione l'apporto causale fornito da queste persone all'omicidio, in quanto le stesse appartenevano al gruppo di fuoco che in corso d'opera ha deciso di cambiare obiettivo e di uccidere Villano, ma soltanto la possibilità di attribuire ad essi, con riferimento a tale evento, il dolo di premeditazione.

Nella sistematica della giurisprudenza di legittimità la premeditazione deve essere caratterizzata da un requisito ideologico - il perdurare nell'animo del soggetto, senza soluzione di continuità fino alla commissione del reato, di una risoluzione criminosa ferma ed irrevocabile - e da un requisito cronologico - il trascorrere di un intervallo di tempo apprezzabile, fra l'insorgenza e l'attuazione di tale proposito, in concreto sufficiente a far riflettere l'agente sulla decisione presa ed a consentire il prevalere dei motivi inibitori su quelli a delinquere (cfr. per tutte Sez. 5, Sentenza n. 26406 del 11/03/2014, PG in proc.

Morfei, Rv. 260219 - 01).

Nel ricorso si sostiene che la risoluzione criminosa di uccidere anche i luogotenenti di Della Volpe, tra cui Villano, era stata presa a monte, e che il passaggio, pacificamente casuale, davanti all'autolavaggio di Villano subito dopo il fallito agguato a Della Volpe non abbia alcuna incidenza sul riconoscimento o meno dell'aggravante.

In realtà, anche a voler ritenere che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia autorizzino una conclusione chiara nel senso del mandato ad eliminare non il solo Della Volpe, ma anche le persone vicine a lui, osta comunque al riconoscimento della premeditazione la mancata individuazione preliminare dell'obiettivo specifico e la mancata organizzazione della aggressione in suo danno (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 21956 del 16/03/2005, Laraspata, Rv. 231973 - 01: i caratteri della fermezza e dell'irrevocabilità della risoluzione criminosa, necessari per la configurazione dell'aggravante della premeditazione, non ricorrono ove la decisione di uccidere sia stata adottata senza la specifica individuazione dei vari bersagli e senza l'accurata organizzazione delle varie aggressioni; conforme Sez. 1, Sentenza n. 47880 del 05/12/2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 251409 - 01).

D'altronde, che vi sia stata o meno questa deliberazione preliminare contenente il mandato ad uccidere i luogotenenti di Della Volpe, nel caso in esame va osservato che l'omicidio di Villano è avvenuto per un tale concorso di circostanze occasionali (il fallimento dell'agguato a Della Volpe; il passaggio del gruppo di fuoco sulla via del ritorno davanti all'autolavaggio di Villano; il ricordo sovvenuto ad uno dei componenti del gruppo dell'episodio dello schiaffo inferto da Villano al figlio di persona vicina al clan), che la casualità assume un rilievo preponderante rispetto a qualsiasi volizione preliminare (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 45466 del 28/10/2008, PG in proc,.

Caleffi, Rv. 242332 - 01: la circostanza aggravante della premeditazione va esclusa quando l'occasionalità del momento di consumazione del reato appaia preponderante, tale cioè da neutralizzare la sintomaticità della causale e della scelta del tempo, del luogo e dei mezzi di esecuzione).

1.3. Anche il terzo motivo è inammissibile.

Come rilevato dal Procuratore generale nella discussione orale, si tratta di un motivo nella sostanza riproduttivo dei due precedenti.

In ogni caso, va osservato che la confessione degli imputati è la confessione di un fatto storico che gli stessi ammettono (la loro partecipazione ai fatti della giornata del 20 luglio), ma non la confessione di un fatto qualificato in diritto e circostanziato.

Gli imputati non hanno confessato di aver premeditato l'omicidio, si sono limitati ad ammettere il ruolo avuto nello stesso.

Spettava poi al giudice, inserita tale confessione all'interno del materiale probatorio, valutarla in diritto, talchè la censura proposta, che vorrebbe trarre dalla confessione un argomento decisivo idoneo a superare i problemi di causalità o di qualificazione del dolo dell'omicidio che presenta il caso in esame, si rivela manifestamente infondata.

2. Anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

Si premette che sul punto della negazione delle attenuanti generiche vi è doppia conforme, essendo le stesse state negate sia in primo che in secondo grado.

Nel caso in cui una statuizione della pronuncia di primo grado sia confermata in appello, ai fini del controllo di legittimità, la motivazione della sentenza di primo grado e quella della sentenza di appello si integrano vicendevolmente (cfr., per tutte, Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595: "ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli etementi di prova posti a fondamento della decisione").

Nel caso in esame, le attenuanti generiche sono state negate in primo grado con motivazione molto approfondita, che valorizza la negativa personalità degli imputati, desumibile dal fatto e dai precedenti a carico, il loro totale asservimento a logiche camorristiche, la particolare efferratezza del delitto commesso, nel cui contesto assume rilievo subvalente l'intervenuta ammissione degli addebiti.

E' vero che, invece, nella sentenza di secondo grado non c'è un passaggio motivazionale che affronti la eventuale concessione delle attenuanti generiche, ma il giudice di appello non è tenuto a motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche quando nei motivi di impugnazione si ripropongano, ai fini del riconoscimento, gli stessi elementi già sottoposti all'attenzione del giudice di primo grado e da quest'ultimo disattesi (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 33951 del 19/05/2021 Ud. (dep. 13/09/2021) Rv. 281999 - 02: Il giudice di appello non è tenuto a motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche sia quando nei motivi di impugnazione si ripropongano, ai fini del riconoscimento, gli stessi elementi già sottoposti all'attenzione del giudice di primo grado e da quest'ultimo disattesi, sia quando si insista per quel riconoscimento senza addurre alcuna particolare ragione).

3. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI NAPOLI2) DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( GERMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2020 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il S. Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità di entrambi i ricorsi. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa di DELL'[OSCURATO:PERSONA] che conclude chiedendo l'accoglimento dei propri motivi di ricorso e l'inammissibilità del ricorso del Procuratore Generale, o, in subordine, il rigetto dello stesso. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione per delega orale, dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Napoli in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso del Procuratore Generale, in subordine il rigetto. Ritenuto in fatto 1. In data 19 novembre 2020 la Corte di assise di appello di Napoli ha riformato parzialmente la sentenza del Tribunale di Napoli del 17 luglio 2019, che aveva avuto ad oggetto - per ciò che rileva ai fini della decisione sul ricorso del Procuratore generale - il delitto di omicidio volontario in danno di [OSCURATO:PERSONA], avvenuto a [OSCURATO:PERSONA] il 20 luglio 2001 (capo A), nonché - per ciò che rileva ai fini della decisione sul ricorso della difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] - anche il delitto di tentato omicidio in danno di [OSCURATO:PERSONA], avvenuto sempre a [OSCURATO:PERSONA], il 20 luglio 2001 (capo B) ed i delitti di detenzione e porto in luogo pubblico di un'arma da guerra e due armi comuni da sparo, avvenuti a [OSCURATO:PERSONA] ed Aversa sempre il 20 luglio 2001 (capo C), delitti tutti dei quali erano imputati, in concorso, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Nella sentenza di primo grado, emessa all'esito di giudizio abbreviato, il Tribunale di Napoli aveva riconosciuto gli imputati responsabili dei reati loro contestati, ed aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] all'ergastolo, [OSCURATO:PERSONA] alla pena di dodici anni di reclusione. Nella sentenza di secondo grado la Corte di assise di appello di Napoli, in parziale riforma, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di omicidio in danno di [OSCURATO:PERSONA] (capo A) per non aver commesso il fatto, condannato gli altri imputati per lo stesso reato, escludendo l'aggravante della premeditazione, e rideterminato le pene: a [OSCURATO:PERSONA] in nove anni e quattro mesi di reclusione, a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] in venti anni di reclusione ed a [OSCURATO:PERSONA] in dieci anni di reclusione. In particolare, la Corte d'assise di appello ha ritenuto provato che l'omicidio di Villano era stato deciso lo stesso giorno dei fatti, subito clópo il fallimento dell'agguato organizzato per uccidere Della Volpe; di conseguenza, per i tre autori materiali dell'omicidio ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), la Corte di assise di appello ha ritenuto di escludere la premeditazione, mentre per [OSCURATO:PERSONA], cui era contestato soltanto un ruolo di supporto, in quanto lo stesso aveva svolto dei sopralluoghi ed era stato incaricato di recuperare le armi utilizzate, è pervenuta a sentenza di assoluzione, ritenendo che il contributo causale da lui fornito all'agguato in danno di Della Volpe non potesse estendersi al diverso omicidio in danno di Villano. 2. Avverso il predetto provvedimento hanno proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Napoli e, per il tramite del difensore, l'imputato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], con motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Napoli impugna la sentenza con riferimento al capo riguardante l'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] dal reato di omicidio in danno di [OSCURATO:PERSONA] e al punto relativo alla esclusione della premeditazione, con conseguente rideterminazione della pena per gli altri imputati. In particolare, con il primo motivo di ricorso il Procuratore generale lamenta travisamento della prova ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., evidenziando che la stessa sentenza impugnata riconosce il contributo causale dato da [OSCURATO:PERSONA] all'omicidio, quale persona incaricata di controllare gli spostamenti di Della Volpe e poi di recuperare le armi abbandonate dagli autori materiali dell'omicidio nell'auto utilizzata per lo stesso, pervenendo però a pronuncia assolutoria in ragione della asserita assenza di prevedibilità dell'azione mortale contro il Villano, dell'assenza del nesso causale tra la condotta effettivamente tenuta dall'imputato ed il delitto contestato e della imprevedibilità in concreto della uccisione del Villano, che sarebbe stata decisa dopo il fallito agguato a Della Volpe avvenuto nella stessa giornata. Il Procuratore generale ricorrente ritiene, invece, che dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], emerga con evidenza che l'omicidio di Villano si inseriva con carattere di necessità nella serie causale iniziata con le riunioni dei capi del clan dei casalesi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che avevano deciso l'eliminazione del gruppo scissionista capeggiato da Della Volpe, di cui Villano faceva parte. Secondo il ricorrente, la sentenza impugnata non spiega perché [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto prevedere che l'agguato programmato a Della Volpe nel corso della sua esecuzione sarebbe sfociato anche in azioni in danno di altri soggetti a lui collegati, atteso che il progetto di epurazione pianificato nelle riunioni riguardava in generale tutti i componenti del gruppo scissionista. Il ricorrente rimarca, inoltre, che la sentenza impugnata, riducendo il movente dell'omicidio di Villano allo schiaffo che questi avrebbe assestato al figlio di un imprenditore vicino al clan dei casalesi, e rendendolo quindi un fatto determinato da un episodio occasionale, finisce con il travisare la reale funzione dell'omicidio medesimo, che invece serviva al gruppo di fuoco, di cui [OSCURATO:PERSONA] era partecipante consapevole sia pure con il ruolo di attività di supporto, per evitare di tornare a mani vuote dai capi del clan che avevano ordinato l'omicidio di Della Volpe. Con il secondo motivo di ricorso il Procuratore generale lamenta mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. nella parte relativa alla esclusione della premeditazione contestata a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione sempre all'omicidio di Villano. Il motivo di ricorso riprende le circostanze di fatto già esposte nel motivo precedente per evidenziare che l'omicidio Villano era parte del programma criminoso di eliminazione del gruppo scissionista deciso nelle riunioni dei capi del clan e, in punto di diritto, pone in luce che per la esclusione della premeditazione l'occasionalità deve essere preponderante per neutralizzare la sintomaticità della causale e della scelta di tempo, luogo e mezzi di esecuzione del reato, e che l'occasionalità dell'incontro con la vittima non esclude la premeditazione quando il delitto sia comunque ideato da tempo. Anche con il terzo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione, perché la sentenza impugnata avrebbe omesso di attribuire rilievo probatorio alle dichiarazioni spontanee con cui gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avrebbero ammesso i fatti. 2.2. Il difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] lamenta, invece, mancanza della motivazione ex art. 606, primo comma, lett. e), cod. proc. pen., in relazione al negato riconoscimento all'imputato delle circostanze attenuanti generiche, chieste, sia in primo grado che nei motivi di appello, sulla base della circostanza che l'imputato aveva reso dichiarazioni spontanee ammissive, aveva inviato una lettera di scuse ai familiari del defunto ed aveva lavorato durante il periodo di detenzione in carcere, circostanze non prese in considerazione nella decisione impugnata che sul punto sarebbe incorsa, pertanto, in difetto di motivazione. 3. Con requisitoria orale, il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione ha chiesto dichiararsi inammissibili entrambi i ricorsi. Considerato in diritto 1. Il ricorso del Procuratore generale di Napoli è inammissibile. 1.1. Il primo motivo, relativo all'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] dall'omicidio Villano, è inammissibile, in quanto, come evidenziato nel corso della discussione orale dal sostituto procuratore generale, esso individua l'apporto causale fornito da [OSCURATO:PERSONA] all'omicidio Villano in condotte che a lui non sono mai state contestate in imputazione. [OSCURATO:PERSONA], infatti, è stato chiamato a difendersi non dall'accusa di aver genericamente partecipato a riunioni in cui era stato deliberato l'eradicamento del gruppo scissionista mediante l'omicidio del suo capo (Della Volpe), ed eventualmente delle persone a lui più vicine (tra cui Villano), ma dall'accusa specifica di aver posto in essere un'attività di sopralluogo e di individuazione degli obiettivi, che era causale rispetto al tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA], ma non è stata ritenuta causale rispetto all'omicidio consumato di Villano. Rispetto a questo secondo fatto criminoso il giudice di secondo grado ha ritenuto la condotta contestata a Villano non causale, in quanto per esso non è stata necessaria attività di supporto preliminare da parte di persone diverse da quelle appartenenti al commando incaricato di sparare, atteso che l'obiettivo fu pacificamente individuato nel corso dell'azione, ed in autonomia, dagli stessi componenti del commando. Il concorso in un reato si può verificare in varie forme (istigazione, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso), ma non è indifferente la indicazione della forma dell'apporto causale fornito dal concorrente, che deve poi essere in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110 cod. pen., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà (cfr. Sez. U, Sentenza n. 45276 del 30/10/2003, PG Andreotti ed altro, Rv. 226101 - 01). Rispetto all'evento-morte di Villano, pertanto, la condotta specifica di supporto all'attività del gruppo di fuoco contestata a [OSCURATO:PERSONA] non ha avuto alcuna efficacia causale, ed, anche a voler ritenere che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia autorizzino una conclusione chiara nel senso della presenza di [OSCURATO:PERSONA] alle riunioni in cui è stato deciso di eliminare Della Volpe e le persone vicine a lui, tali ulteriori condotte che dovessero ritenersi essere state tenute da [OSCURATO:PERSONA] in tale fase deliberativa dell'agguato non possono' assumere rilevanza in quanto la contestazione rivolta all'imputato di concorso nel reato muterebbe in modo sostanziale. 1.2. Anche il secondo motivo, relativo sempre all'omicidio Villano, ma stavolta con riferimento alla posizione degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], è inammissibile. In questo caso non è in discussione l'apporto causale fornito da queste persone all'omicidio, in quanto le stesse appartenevano al gruppo di fuoco che in corso d'opera ha deciso di cambiare obiettivo e di uccidere Villano, ma soltanto la possibilità di attribuire ad essi, con riferimento a tale evento, il dolo di premeditazione. Nella sistematica della giurisprudenza di legittimità la premeditazione deve essere caratterizzata da un requisito ideologico - il perdurare nell'animo del soggetto, senza soluzione di continuità fino alla commissione del reato, di una risoluzione criminosa ferma ed irrevocabile - e da un requisito cronologico - il trascorrere di un intervallo di tempo apprezzabile, fra l'insorgenza e l'attuazione di tale proposito, in concreto sufficiente a far riflettere l'agente sulla decisione presa ed a consentire il prevalere dei motivi inibitori su quelli a delinquere (cfr. per tutte Sez. 5, Sentenza n. 26406 del 11/03/2014, PG in proc. Morfei, Rv. 260219 - 01). Nel ricorso si sostiene che la risoluzione criminosa di uccidere anche i luogotenenti di Della Volpe, tra cui Villano, era stata presa a monte, e che il passaggio, pacificamente casuale, davanti all'autolavaggio di Villano subito dopo il fallito agguato a Della Volpe non abbia alcuna incidenza sul riconoscimento o meno dell'aggravante. In realtà, anche a voler ritenere che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia autorizzino una conclusione chiara nel senso del mandato ad eliminare non il solo Della Volpe, ma anche le persone vicine a lui, osta comunque al riconoscimento della premeditazione la mancata individuazione preliminare dell'obiettivo specifico e la mancata organizzazione della aggressione in suo danno (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 21956 del 16/03/2005, Laraspata, Rv. 231973 - 01: i caratteri della fermezza e dell'irrevocabilità della risoluzione criminosa, necessari per la configurazione dell'aggravante della premeditazione, non ricorrono ove la decisione di uccidere sia stata adottata senza la specifica individuazione dei vari bersagli e senza l'accurata organizzazione delle varie aggressioni; conforme Sez. 1, Sentenza n. 47880 del 05/12/2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 251409 - 01). D'altronde, che vi sia stata o meno questa deliberazione preliminare contenente il mandato ad uccidere i luogotenenti di Della Volpe, nel caso in esame va osservato che l'omicidio di Villano è avvenuto per un tale concorso di circostanze occasionali (il fallimento dell'agguato a Della Volpe; il passaggio del gruppo di fuoco sulla via del ritorno davanti all'autolavaggio di Villano; il ricordo sovvenuto ad uno dei componenti del gruppo dell'episodio dello schiaffo inferto da Villano al figlio di persona vicina al clan), che la casualità assume un rilievo preponderante rispetto a qualsiasi volizione preliminare (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 45466 del 28/10/2008, PG in proc,. Caleffi, Rv. 242332 - 01: la circostanza aggravante della premeditazione va esclusa quando l'occasionalità del momento di consumazione del reato appaia preponderante, tale cioè da neutralizzare la sintomaticità della causale e della scelta del tempo, del luogo e dei mezzi di esecuzione). 1.3. Anche il terzo motivo è inammissibile. Come rilevato dal Procuratore generale nella discussione orale, si tratta di un motivo nella sostanza riproduttivo dei due precedenti. In ogni caso, va osservato che la confessione degli imputati è la confessione di un fatto storico che gli stessi ammettono (la loro partecipazione ai fatti della giornata del 20 luglio), ma non la confessione di un fatto qualificato in diritto e circostanziato. Gli imputati non hanno confessato di aver premeditato l'omicidio, si sono limitati ad ammettere il ruolo avuto nello stesso. Spettava poi al giudice, inserita tale confessione all'interno del materiale probatorio, valutarla in diritto, talchè la censura proposta, che vorrebbe trarre dalla confessione un argomento decisivo idoneo a superare i problemi di causalità o di qualificazione del dolo dell'omicidio che presenta il caso in esame, si rivela manifestamente infondata. 2. Anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Si premette che sul punto della negazione delle attenuanti generiche vi è doppia conforme, essendo le stesse state negate sia in primo che in secondo grado. Nel caso in cui una statuizione della pronuncia di primo grado sia confermata in appello, ai fini del controllo di legittimità, la motivazione della sentenza di primo grado e quella della sentenza di appello si integrano vicendevolmente (cfr., per tutte, Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595: "ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli etementi di prova posti a fondamento della decisione"). Nel caso in esame, le attenuanti generiche sono state negate in primo grado con motivazione molto approfondita, che valorizza la negativa personalità degli imputati, desumibile dal fatto e dai precedenti a carico, il loro totale asservimento a logiche camorristiche, la particolare efferratezza del delitto commesso, nel cui contesto assume rilievo subvalente l'intervenuta ammissione degli addebiti. E' vero che, invece, nella sentenza di secondo grado non c'è un passaggio motivazionale che affronti la eventuale concessione delle attenuanti generiche, ma il giudice di appello non è tenuto a motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche quando nei motivi di impugnazione si ripropongano, ai fini del riconoscimento, gli stessi elementi già sottoposti all'attenzione del giudice di primo grado e da quest'ultimo disattesi (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 33951 del 19/05/2021 Ud. (dep. 13/09/2021) Rv. 281999 - 02: Il giudice di appello non è tenuto a motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche sia quando nei motivi di impugnazione si ripropongano, ai fini del riconoscimento, gli stessi elementi già sottoposti all'attenzione del giudice di primo grado e da quest'ultimo disattesi, sia quando si insista per quel riconoscimento senza addurre alcuna particolare ragione). 3. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 17467/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris