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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 maggio 2026

Cassazione n. 20919/2026

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enza del 06/02/2026 della Corte d'appello di Napoliudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto in fatto e considerato in dirittoRilevato che è stata impugnata una sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod.proc. pen., e che “nel caso in cui il giudice di appello abbia raccolto le richiesteconcordemente formulate dalle parti, queste ultime non possono dedurre in sede dilegittimità difetto di motivazione o altra questione relativa ai motivi rinunciati” (Sez. 3, n.51557 del 14/11/2023, Spina, Rv. 285628), posto che “l'accordo delle parti limita lacognizione del giudice di legittimità ai motivi non oggetto di rinuncia” (Sez. 2, n. 50062 del16/11/2023, Musella, Rv. 285619) e, nel caso in esame, nell’unico motivo il ricorso proponeargomenti sulla mancata motivazione sull’assoluzione per il reato di cui all’art. 648 cod. pen.,che era il primo motivo di appello e che faceva parte dei motivi rinunciati, e sulla mancanzadi motivazione della pena finale inflitta (in particolare, quella pecuniaria, che resta inalteratarispetto a quella contenuta nella sentenza di primo grado), che, però, è conforme a quellaindividuata dalle parti nella proposta di concordato, ed “il giudice, qualora ritenga di accedereall'accordo, non può discostarsi dai termini in cui è stato prospettato” (Sez.

U, n. 19415 del27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481, in motivazione);Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favoredella Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misuraindicata in dispositivo; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 21/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
enza del 06/02/2026 della Corte d'appello di Napoliudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto in fatto e considerato in dirittoRilevato che è stata impugnata una sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod.proc. pen., e che “nel caso in cui il giudice di appello abbia raccolto le richiesteconcordemente formulate dalle parti, queste ultime non possono dedurre in sede dilegittimità difetto di motivazione o altra questione relativa ai motivi rinunciati” (Sez. 3, n.51557 del 14/11/2023, Spina, Rv. 285628), posto che “l'accordo delle parti limita lacognizione del giudice di legittimità ai motivi non oggetto di rinuncia” (Sez. 2, n. 50062 del16/11/2023, Musella, Rv. 285619) e, nel caso in esame, nell’unico motivo il ricorso proponeargomenti sulla mancata motivazione sull’assoluzione per il reato di cui all’art. 648 cod. pen.,che era il primo motivo di appello e che faceva parte dei motivi rinunciati, e sulla mancanzadi motivazione della pena finale inflitta (in particolare, quella pecuniaria, che resta inalteratarispetto a quella contenuta nella sentenza di primo grado), che, però, è conforme a quellaindividuata dalle parti nella proposta di concordato, ed “il giudice, qualora ritenga di accedereall'accordo, non può discostarsi dai termini in cui è stato prospettato” (Sez. U, n. 19415 del27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481, in motivazione);Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favoredella Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misuraindicata in dispositivo; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 21/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 20919/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris