CassazionesentenzaSezione LDecisione del 10 maggio 2022
Cassazione n. 14846/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 17039/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e presso lo studio dell’ultimo di essi elettivamente domiciliato in Roma, via Germanico 172; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, via delle [OSCURATO:PERSONA] 8; - controricorrente– avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma 5010/2017, depositata il 8.1.2018, N.R.G. 10199/2012. F i r m a t o D a : B E L L E ' R O B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 e 4 2 a f e c a 8 9 3 0 6 7 f 9 4 6 f 1 e 0 b c b e 4 9 e 2 - F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 17039/2018 Numero sezionale 798/2022 Viste le conclusioni scritte depositate dal [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 14846/2022Data pubblicazione 10/05/2022 Generale Dott. [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, con le quali è stata chiesta la declaratoria di estinzione per cessazione della materia del contendere. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23.2.2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’Appello di Roma ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale della stessa città con cui erano state disattese le domande proposte nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] dell’Opera di Roma al fine di sentir dichiarare l’invalidità dei termini apposti ai reiterati contratti di lavoro tra le parti, per lo svolgimento delle mansioni di elettricista, con accertamento dell’esistenza di un rapporto a tempo indeterminato, dell’illegittimità della asserita risoluzione per scadenza del termine apposto all’ultimo contratto e condanna alla ricostituzione del rapporto ed al risarcimento del danno; 2. La Corte territoriale riteneva che le causali apposte ai contratti, tutti successivi al 2001, fossero legittime in quanto in esse era indicato lo spettacolo di riferimento e che, per quanto fosse vero che si faceva riferimento anche ad altri eventuali rappresentazioni, il lavoratore, dopo l’asserzione difensiva in primo grado di avere svolto anche attività diverse da quelle specifiche per le quali era stato assunto, non aveva reiterato analoga questione in appello. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con un unico articolato motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. e per violazione dell’art. 1, co. 1 e 2 d. lgs. 368/2001, anche in relazione F i r m a t o D a : B E L L E ' R O B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 e 4 2 a f e c a 8 9 3 0 6 7 f 9 4 6 f 1 e 0 b c b e 4 9 e 2 - F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 17039/2018 Numero sezionale 798/2022 all’art. 10, co. 7 del medesimo decreto, cui la Fondazione ha Numero di raccolta generale 14846/2022Data pubblicazione 10/05/2022 opposto difese mediante controricorso; 4. Entrambe le parti hanno infine depositato memoria con cui hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere e la Fondazione ha depositato il verbale della conciliazione giudiziale intercorsa tra le parti in altra causa ed estesa alla presente controversia. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’istanza concorde delle parti e l’intervenire tra di esse di accordo conciliativo anche rispetto alla presente causa consentono la declaratoria di cessazione della materia del contendere e, con essa, la compensazione delle spese quale parimenti richiesta congiuntamente. P.Q.M. La Corte dichiara cessata la materia del contendere con compensazione delle spese del processo. Così deciso nella camera di consiglio del 8.3.2022. Il Consigliere est. Il Presidente dott. [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B E L L E ' R O B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 e 4 2 a f e c a 8 9 3 0 6 7 f 9 4 6 f 1 e 0 b c b e 4 9 e 2 - F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e