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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1980

ECLI:EU:C:1980:147
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61979C0811

CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] 5 GIUGNO 1980 (

1 ) [OSCURATO:PERSONA] Presidente, signori Giudici, Spero non mi venga imputata alcuna scortesia nei riguardi degli avvocati, se in questi procedimenti presento le mie conclusioni in una sola volta e brevemente.

Così faccio perché mi sembra che, salvo per un punto di poca importanza, le questioni sottoposte alla Corte siano state risolte con le sentenze emesse dalla Corte il 27 febbraio di quest'anno in causa 68/79, Just, ed il 27 marzo di quest'anno in causa 61/79, Denkavit Italiana, nonché nelle cause 66, 127 e 128/79, Salumi, Vasanelli e Ultrocchi.

Non vedo alcun motivo di invitarvi a discostarvi da quanto la Corte ha colà affermato.

Concordo in proposito con le conclusioni presentate dall'avvocato generale Capotorti il 6 maggio in causa 130/79,

[OSCURATO:PERSONA].

Dette sentenze ovviamente sono state pronunziate dopo l'emissione delle ordinanze di rinvio nei presenti procedimenti.

Il solo punto da chiarire, cui mi riferivo poco fa, è che quelle sentenze non menzionavano l'art. 171 del Trattato, mentre la prima questione sottoposta alla Corte nella causa 826/79 lo cita.

È però, a mio avviso, evidente che la sentenza della Corte cui si riferisce l'art. 171, così come la sentenza ex art. 177, non può creare nuovo diritto.

Può soltanto dichiarare quale è stato il diritto.

Così deve essere, dato che una sentenza del genere contiene l'accertamento che lo Stato membro interessato «ha mancato a uno degli obblighi» derivanti dal Trattato.

A mio avviso quindi dovreste seguire nei presenti procedimenti i precedenti da me citati.

Non ritengo che la Corte debba cercare di risolvere i dubbi e le difficoltà sollevate dalla legislazione italiana rilevante, discussi nel dibattimento. ( 1 ) Traduzione dall'inglese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61979C0811 CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] 5 GIUGNO 1980 ( 1 ) [OSCURATO:PERSONA] Presidente, signori Giudici, Spero non mi venga imputata alcuna scortesia nei riguardi degli avvocati, se in questi procedimenti presento le mie conclusioni in una sola volta e brevemente. Così faccio perché mi sembra che, salvo per un punto di poca importanza, le questioni sottoposte alla Corte siano state risolte con le sentenze emesse dalla Corte il 27 febbraio di quest'anno in causa 68/79, Just, ed il 27 marzo di quest'anno in causa 61/79, Denkavit Italiana, nonché nelle cause 66, 127 e 128/79, Salumi, Vasanelli e Ultrocchi. Non vedo alcun motivo di invitarvi a discostarvi da quanto la Corte ha colà affermato. Concordo in proposito con le conclusioni presentate dall'avvocato generale Capotorti il 6 maggio in causa 130/79, [OSCURATO:PERSONA]. Dette sentenze ovviamente sono state pronunziate dopo l'emissione delle ordinanze di rinvio nei presenti procedimenti. Il solo punto da chiarire, cui mi riferivo poco fa, è che quelle sentenze non menzionavano l'art. 171 del Trattato, mentre la prima questione sottoposta alla Corte nella causa 826/79 lo cita. È però, a mio avviso, evidente che la sentenza della Corte cui si riferisce l'art. 171, così come la sentenza ex art. 177, non può creare nuovo diritto. Può soltanto dichiarare quale è stato il diritto. Così deve essere, dato che una sentenza del genere contiene l'accertamento che lo Stato membro interessato «ha mancato a uno degli obblighi» derivanti dal Trattato. A mio avviso quindi dovreste seguire nei presenti procedimenti i precedenti da me citati. Non ritengo che la Corte debba cercare di risolvere i dubbi e le difficoltà sollevate dalla legislazione italiana rilevante, discussi nel dibattimento. ( 1 ) Traduzione dall'inglese.
Sentenza Corte di giustizia UE/1980 — Fons Iuris — Fons Iuris