CassazionedecretoSezione 5Decisione del 1 maggio 1970
Cassazione n. 19885/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/05/1970 avverso la sentenza del 04/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] lette: - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020„ n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; - le conclusioni rassegnate, ai sensi della stessa norma, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse della ricorrente, nel corpo del proprio atto con il quale ha presentato un nuovo motivo di ricorso ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata per improcedibilità dell'azione penale ovvero il rinvio della trattazione del processo «nel termine dei tre mesi dall'entrata in vigore della legge n. 199/2022»; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 4 maggio 2022 la Corte di appello di Napoli, a seguito del gravame interposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la pronuncia in data 11 dicembre 2013 con la quale il Tribunale di Napoli aveva affermato la responsabilità dell'imputata per il delitto di furto aggravato perché commesso con violenza sulle cose e su cose esposte per consuetudine alla pubblica fede (artt. 624 e 625, comma 1, n. 2 e 7, cod. pen.) e, concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza, l'aveva condannata alle pene ritenute di giustizia, oltre al pagamento delle spese processuali e della custodia cautelare. 2. Avverso la sentenza di secondo grado è stato proposti) ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputata, formulando un motivo nell'originario atto di impugnazione nonché un motivo nuovo (di seguito esposti, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) 2.1. Con il ricorso è stata denunciata la violazione di norme processuali poste a pena di nullità (art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.), e segnatamente degli artt. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e 23, comma 2, d.l. 149/2020 (cfr. ora ari:. 23-bis decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176) rappresentando che le conclusioni presentate dal Procuratore generale distrettuale nel giudizio di appello sono state trasmesse al difensore il 29 aprile 2022, ossia solo quattro giorni liberi rispetto alla trattazione del procedimento, oltre il termine di rito (fissato nel decimo giorno antecedente all'udienza), il cui rispetto è necessario per consentire alla difesa di presentare le proprie conclusioni entro il termine per essa posto (il quinto giorno antecedente all'udienza); e che - nonostante con atto difensivo si fosse prontamente eccepita l'intempestività di detta trasmissione e, solo in via subordinata, si fossero «sintetizzate» le censure alle conclusioni del Procuratore generale distrettuale - la Corte distrettuale avrebbe erroneamente rigettato l'eccezione, non valendo in senso contrario (come invece ritenuto dal Giudice di appello) la presentazione delle conclusioni difensive e, tenuto conto del disposto dell'art. 184, comma 2, cod. proc. pen. in virtù del quale «la comparizione», sia pure solo cartolare, della difesa, era volta a far rilevare il vizio e avrebbe dovuto determinare la concessione di un termine a difesa non inferiore a cinque giorni. 2.2. Con il motivo nuovo — richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. — è stato chiesto l'annullamento della sentenza in ragione della sopravvenuta procedibilità a querela del delitto in imputazione (ai sensi dell'art. 624, comma 3, cod. pen. come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. i), decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150) e della mancata proposizione di essa da parte dell'offesa COIN S.p.A.; o, in via subordinata, il differimento della trattazione del processo a data successiva al termine di tre mesi dall'entrata in vigore della legge n. 199/2022, onde verificare se, nelle more, sia stato esercitato il diritto di querela. 3. Il ricorso è inammissibile. L'art. 23-bis decreto-legge 28 ottobre 2020„ n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (norma che la difesa ha inteso richiamare, pur indicando nel ricorso l'art. 23 del previgente d.l. 149/2020 che recava una disciplina del medesimo tenore), ha posto le disposizioni per la decisione dei giudizi penali di appello nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, e (salvo che il caso di richiesta di discussione orale di una delle parti e di manifestazione da parte dell'imputato della volontà di comparire) ha previsto: la trattazione del procedimento in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, la formulazione delle conclusioni della Parte pubblica (con atto trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica, secondo quanto stabilito dalla legge) «entro il decimo giorno precedente l'udienza» e l'invio di esse «immediatamente, per via telematica», a cura della cancelleria «ai difensori delle altre parti», con la facoltà di questi ultimi «entro il quinto giorno antecedente l'udienza di presentare le conclusioni con atto scritto» (pure trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica). Nel caso in esame dagli atti (al cui esame diretto il Collegio può accedere in considerazione del vizio dedotto: Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), risulta in effetti che, come allegato dalla difesa: - in relazione alla trattazione del procedimento fissata per il 4 maggio 2022 (data in cui è stata deliberata la sentenza impugnata), le conclusioni del Procuratore generale distrettuale sono state trasmesse al difensore dell'imputato il 29 aprile 2022 (con un messaggio di PEC); - il 2 maggio 2022 il difensore (sempre tramite PEC), in via principale, ha rappresentato la tardività dell'invio e chiesto un differimento per poter fruire del «termine pieno per l'esercizio del diritto al contraddittorio», purtuttavia perorando nel merito l'accoglimento del gravame e contestando la fondatezza di quanto rassegnato nelle conclusioni del Procuratore generale distrettuale; - la Corte territoriale ha proceduto alla deliberazione, rigettando l'istanza di differimento (osservando, peraltro, che la difesa aveva comunque potuto rassegnare le proprio conclusioni rispetto a quanto addotto dal Procuratore generale distrettuale). Ebbene, nonostante le conclusione della Parte pubblica non siano state presentate nel termine di rito e siano state trasmesse alla difesa quando era già spirato il detto termine di cinque giorni anteriori all'udienza, deve osservarsi che, «in tema di giudizio d'appello celebrato con le forme del contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23 -bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, la trasmissione non immediata delle conclusioni del pubblico ministero al difensore dell'imputato, come disposto dal comma 2 del predetto articolo non integra di per sé una violazione del diritto di difesa, in quanto, stante il carattere tassativo delle nullità e l'assenza di una sanzione processuale per tale ipotesi, è necessario specificare il concreto pregiudizio derivatone alle ragioni della difesa, come - a titolo esemplificativo - la necessità di approfondimenti per la laboriosità delle imputazioni o per la complessità delle tesi avversarie» (Sez. 2, n. 34914 del 07/09/2021, Carlino, Rv. 281941 — 01); e, nel caso in esame, non solo la difesa non ha addotto una specifico pregiudizio (limitandosi a richiamare la sola tardiva contezza delle conclusioni ex adverso), ma dagli atti risulta che essa abbia in effetti argomentato nel merito a fronte di una requisitoria che si era espressa molto brevemente (limitandosi ad esprimere la non condivisione dei motivi di gravame e ad addurre la congruità la pena irrogata «in ragione della condotta recidivante, che, anche se oggetto di giudizio di bilanciamento, va valutata ex art. 113 c.p.»). 4. L'inammissibilità dell'originario motivo — che si trasmette al motivo nuovo (Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277850 — 01; Sez. 6, n. 9837 del 21/11/2018 - dep. 2019, Montante, Rv. 275158 - 01) - non consente di avere riguardo al regime di procedibilità per il delitto in imputazione, mutato in forza del d.lgs. n. 150 del 2022 e, per l'appunto, oggetto del motivo nuovo. Difatti, ad avviso del Collegio, in relazione alla novella in discorso deve farsi applicazione dei princìpi posti dalle Sezioni Unite a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 36 del 10 aprile 2018, secondo cui la sopravvenienza della procedibilità a querela non è idonea ad operare come un'ipotesi di abolitio criminis, capace di prevalere sulla inammissibilità del ricorso e, dunque, sul giudicato c.d. sostanziale già formatosi (proprio in ragione dell'inammissibilità; cfr. Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551). 5. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirle profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/20100; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali