CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 12565/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2022 della CORTE di APPELLO di BARIdato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n.137del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 11/07/2021 la Corte di Appello di Bari, in parziale riforma della sentenza del Gup del Tribunale di Foggia emessa il 16/11/2021, appellata da [OSCURATO:PERSONA], ha riqualificato i fatti indicati sub capo 1) ex artt. 624, 625 n. 2 cod. pen. e, ritenuta la continuazione con il più grave reato di ricettazione sub 3), effettuato l'aumento per la recidiva contestata, ha rideterminato la pena, in relazione anche al reato di resistenza a pubblico ufficiale sub 2), in anni due, mesi dieci e giorni venti di reclusione ed euro 1.200,00 di multa. 2. Avverso la sentenza di secondo grado propone ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, con riferimento al trattamento sanzionatorio, eccependo: - la violazione del divieto della reformatio in pejus in quanto l'aumento per la recidiva era stato stabilito in un anno e quattro mesi di reclusione, a differenza di quanto previsto dal primo giudice, che aveva contenuto tale aumento in quattro mesi, non rilevando a tal fine l'entità complessiva della pena bensì tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione; - il vizio di motivazione con riferimento al diniego del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. nonostante il risarcimento integrale, a seguito di offerta reale, delle persone offese che, per tale ragione, non si costituirono parte civile, come documentato dai verbali di udienza del 9 e del 16 novembre 2011; - il vizio di motivazione circa la mancata esclusione della recidiva e, in via gradata, l'incostituzionalità dell'art. 69 cod. pen. nella parte in cui non consentiva di concedere le attenuanti generiche, in contrasto con i principi costituzionali di proporzionalità della pena in relazione alla offensività del fatto ed all'intensità del dolo. 3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi. 4. Circa il primo motivo, non appare conferente con il caso che ci occupa il principio affermato da Sez. Un., n. 40910 del 27/09/2005, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 232066, richiamato dal ricorrente, per cui nel giudizio di appello il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata esclusivamente dall'imputato non riguarda solo l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione, fra cui vanno ricompresi sia gli aumenti e le diminuzioni apportati alla pena-base per le circostanze sia l'aumento conseguente al riconoscimento del vincolo della continuazione. 4.1 Nella fattispecie in esame, infatti, viene in rilievo una situazione differente, caratterizzata da una diversa struttura della continuazione, a seguito della derubricazione della tentata rapina (reato più grave nell'impostazione del tribunale) in furto aggravato e della mutata individuazione della pena base con riferimento alla ricettazione. A riguardo, le sezioni unite hanno statuito che non viola il divieto di reformatio in peius previsto dall'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. il giudice dell'impugnazione, il quale, mutata la struttura del reato continuato (come avviene se la regiudicanda satellite diventa quella più grave o cambia la qualificazione giuridica di quest'ultima), apporta per uno dei fatti unificati dall'identità de (3L disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, senza irrogare una pena complessivamente maggiore (Sez. U, n. 16208 del 27/03/2014, C., Rv. 258653); violazione esclusa dal giudice di legittimità in caso di aumento per la recidiva sulla pena basa rideterminata, non rilevando in senso contrario quello inflitto in primo grado, qualora muti la struttura del reato continuato in senso più favorevole all'imputato, dovendosi in tal caso considerare l'entità del trattamento sanzionatorio nel suo complesso (cfr. Sez. 3, n. 52034 del 06/11/2014, Scarcelli, Rv. 261350). 5. Per quanto riguarda il secondo motivo, la censura non si confronta con la motivazione, avendo la corte territoriale escluso il riconoscimento dell'attenuante ex art. 62 n. 6 cod. pen. sulla base di criteri conformi ai principi giurisprudenziali in materia (mancanza di offerta reale dell'indennizzo ai sensi degli artt. 1029 cod. civ. — a seguito del rifiuto della persona offesa di ricevere la somma offerta a titolo di risarcimento - sì da consentire la valutazione giudiziale di adeguatezza e riconducibilità dell'offerta stessa a una effettiva resipiscenza del reo). 6. Privo all'evidenza di fondamento anche il terzo motivo, sul riconoscimento della recidiva, basato non soltanto sui numerosi precedenti penali del ricorrente, nonostante la sua giovane età, ma su una valutazione anche della condotta per la quale si procede, ritenuta significativa prosecuzione di un avviato processo delinquenziale e di una accentuata pericolosità. Non si pone un problema di applicazione dell'art. 69 cod. pen. in tema di concorso di circostanze aggravanti ed attenuanti, in quanto il beneficio ex art. 62 bis cod. pen. è stato a priori escluso per la personalità negativa del reo, sì che la questione di costituzionalità, genericamente proposta con il terzo motivo, è in sé priva di rilevanza. 7. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro