CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 07405/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15. Letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza deliberata il 15/07/2015, il Tribunale di Foggia, all'esito del giudizio abbreviato, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di tentato furto in abitazione pluriaggravato e di resistenza a pubblico ufficiale e lo condannava alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 60 di multa per il primo reati (pena base ex art. 624-bis cod. pen., mesi 18 di reclusione ed euro 180 di multa, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti; ridotta della metà per il tentativo; ulteriormente ridotta di un terzo per il rito) e di mesi 4 di reclusione per il secondo. Investita dall'impugnazione dell'imputato, la Corte di appello di Bari, con sentenza deliberata il 28/02/2022, ha dichiarato non doversi procedere per prescrizione in relazione al reato di resistenza a pubblico ufficiale, ha riqualificato il primo reato a norma degli artt. 56, 624, 625, primo comma, nn. 2), 5) e 7) cod. pena, lasciando invariata la pena irrogata dal giudice di primo grado per il reato poi riqualificato. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Bari ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. C. [OSCURATO:PERSONA], denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - violazione dell'art. 597 cod. proc. pen., perché, nonostante la riqualificazione in melius del reato di furto, la pena irrogata dal giudice di primo grado è rimasta invariata. La Corte di appello non ha valutato l'incidenza della cornice editale quale conseguenza della riqualificazione giuridica del fatto, sicché la pena base di anni 1 e mesi 6 di reclusione applicata dal giudice di primo grado in misura leggermente superiore al minimo edittale, risulta, a seguito della riqualificazione pari al triplo del minimo legale, offrendo una motivazione meramente apparente rispetto all'irrogazione di una pena base triplicata rispetto al minimo edittale. Il ricorso deve essere accolto, per le ragioni e nei termini di seguito indicati. Premesso, in limine, che agli atti risulta la querela proposta dalla persona offesa, su un piano generale, questa Corte, con indirizzo contrastato ma condiviso dal Collegio, ha avuto modo di precisare che non viola il divieto di reformatio in peius il giudice dell'impugnazione che, riqualificando il fatto in altra meno grave fattispecie di reato, individui una pena base di entità maggiore rispetto a quella stabilita nel minimo edittale dal giudice di primo grado in relazione all'originaria imputazione, purchè venga irrogata in concreto una sanzione finale non superiore a quella in precedenza inflitta (Sez. 2, n. 33563 del 14/07/2016, Canzonieri, Rv. 267858; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 15130 del 03/03/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279086 - 02). Tuttavia, coglie nel segno il ricorrente quando denuncia l'inadeguatezza della motivazione - anche nel necessario confronto con la sentenza di primo grado alla luce del rilievo che la sentenza è stata appellata dal solo imputato - lì dove, anche sulla base di affermazione generiche (in particolare, sulla congruità della pena rispetto alla gravità del fatto e alle modalità dello stesso, non portato a termine per l'intervento delle forze dell'ordine), non dà conto di una modifica passata da una pena base individuata in misura leggermente superiore al minimo edittale a una pari al triplo del minimo edittale. Pertanto, limitatamente dalla determinazione della pena, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione dell'entita' del trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Cor