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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 18542/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio e restituzione dei beni sequestrati. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale di Brescia, in funzione di giudice del riesame, ha annullato il decreto di convalida del sequestro probatorio emesso dal Pubblico Ministero della Procura di Brescia, con il quale erano stati sottoposti a sequestro probatorio n. 5 merli, n. 25 tordi bottacci vivi, un pannello solare, una batteria da 12 v e tre timer, nell'ambito di indagini in relazione agli artt. 544 ter cod.pen. e 30 legge n. 157 del 1992, disponendo la restituzione del solo fucile da caccia tipo doppietta.t

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato deducendo due motivi di ricorso. -Violazione dell'art. 606 comma 1, lett. b) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 544 sexsies cod.pen. e 324 comma 7 cod.proc.pen.

Il tribunale cautelare, nel negare la restituzione degli esemplari di avifauna avrebbe erroneamente applicato la disposizione di cui all'art. 324 comma 7 cod.proc.pen. come interpretata dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 40847 del 2019, secondo cui il divieto di restituzione opera solamente nei casi delle cose soggette a confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 240 comma 2 cod.pen., con l'eccezione del caso in cui la previsione di confisca sia prevista da leggi speciali salvo che dette previsioni richiamino l'art. 240 comma 2 cod.pen.

Trattandosi di una confisca, quella ex art. 544 sexies cod.pen., per i delitti di cui all'art. 544 ter, 544 quater e 544 quinquies cod.pen., prevista da una disposizione speciale che non richiama l'art. 240 cod.pen., non opererebbe il divieto di restituzione di cui all'art. 324 comma 7 cod.proc.pen. - Violazione dell'art. 606 comma 1, lett. b) cod.proc.pen. in relazione all'art. 28 comma 2 della legge n. 157 del 1992 e 324 comma 7 cod.proc.pen.

Allo stesso modo l'ordinanza impugnata avrebbe illegittimamente escluso la restituzione degli strumenti utilizzati per i richiami acustici, in violazione dell'art. 324 comma 7 cod.proc.pen. nell'interpretazione delle Sezioni Unite, e art. 28 della legge n. 157 del 1992.

3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza e la restituzione dei beni. [OSCURATO:PERSONA]

4. Il ricorso è fondato.

Le Sezioni Unite, intervenute a dirimere un contrasto interpretativo sull'ampiezza del divieto di restituzione di cui all'art. 324 comma 7 cod.proc.pen., hanno affermato che, il divieto di restituzione previsto dall'art. 324, comma 7, cod. proc. pen. opera, oltre che con riguardo al sequestro preventivo, anche in caso di annullamento del decreto di sequestro probatorio, e riguarda soltanto le cose soggette a confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 240, secondo comma, cod. pen., restando escluse quelle soggette a confisca obbligatoria ai sensi di previsioni speciali, salvo che tali previsioni richiamino il predetto art. 240, secondo comma, cod. pen. o, comunque, si riferiscano al prezzo del reato o a cose la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato (Sez.

U, n. 40847 del 30/05/2019, Bellucci, Rv. 276690 - 02).

Quanto al caso in esame, il Tribunale ha erroneamente applicato la legge e mantenuto il sequestro degli esemplari di avifauna perché suscettibili di confisca ai sensi dell'art. 544 sexies cod.pen. a mente del quale "per i delitti di cui agli artt. 544 ter, 544 quater, 544 quinquies cod.pen. è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato".

Pur trattandosi di una confisca obbligatoria, non poteva essere mantenuto il sequestro in quanto la confisca è prevista da norma speciale che non richiama l'art. 240 comma 2 cod.pen., nè è sostanzialmente riconducibile alle categorie di cose contemplate da tale disposizione, non avendo per oggetto cose intrinsecamente pericolose, ma animali la cui detenzione è normalmente lecita.

Allo stesso modo, anche il mantenimento del sequestro degli strumenti atti a far funzionare i richiami, di cui a mente dell'art. 28 della legge n. 157 del 1992, in caso di "condanna per le ipotesi di cui al medesimo art. 30, comma 1, lettere a), b), c), d), ed e), le armi e i suddetti mezzi sono in ogni caso confiscati", non poteva essere mantenuto in quanto confisca prevista da norma speciale che non richiama l'art. 240 comma 2 cod.pen. .

5. L'ordinanza impugnata non ha fatto corretta applicazione della legge e dei principi in materia e va, pertanto, annullata senza rinvio e va disposta la restituzione dei beni sottoposti a sequestro all'avente diritto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, limitatamente alla mancata restituzione degli esemplari di avifauna, di un pannello solare, di una batteria e di n. tre timer che dispone in favore dell'avente diritto.

Manda alla cancelleria per gli adempim

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio e restituzione dei beni sequestrati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale di Brescia, in funzione di giudice del riesame, ha annullato il decreto di convalida del sequestro probatorio emesso dal Pubblico Ministero della Procura di Brescia, con il quale erano stati sottoposti a sequestro probatorio n. 5 merli, n. 25 tordi bottacci vivi, un pannello solare, una batteria da 12 v e tre timer, nell'ambito di indagini in relazione agli artt. 544 ter cod.pen. e 30 legge n. 157 del 1992, disponendo la restituzione del solo fucile da caccia tipo doppietta.t 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato deducendo due motivi di ricorso. -Violazione dell'art. 606 comma 1, lett. b) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 544 sexsies cod.pen. e 324 comma 7 cod.proc.pen. Il tribunale cautelare, nel negare la restituzione degli esemplari di avifauna avrebbe erroneamente applicato la disposizione di cui all'art. 324 comma 7 cod.proc.pen. come interpretata dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 40847 del 2019, secondo cui il divieto di restituzione opera solamente nei casi delle cose soggette a confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 240 comma 2 cod.pen., con l'eccezione del caso in cui la previsione di confisca sia prevista da leggi speciali salvo che dette previsioni richiamino l'art. 240 comma 2 cod.pen. Trattandosi di una confisca, quella ex art. 544 sexies cod.pen., per i delitti di cui all'art. 544 ter, 544 quater e 544 quinquies cod.pen., prevista da una disposizione speciale che non richiama l'art. 240 cod.pen., non opererebbe il divieto di restituzione di cui all'art. 324 comma 7 cod.proc.pen. - Violazione dell'art. 606 comma 1, lett. b) cod.proc.pen. in relazione all'art. 28 comma 2 della legge n. 157 del 1992 e 324 comma 7 cod.proc.pen. Allo stesso modo l'ordinanza impugnata avrebbe illegittimamente escluso la restituzione degli strumenti utilizzati per i richiami acustici, in violazione dell'art. 324 comma 7 cod.proc.pen. nell'interpretazione delle Sezioni Unite, e art. 28 della legge n. 157 del 1992. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza e la restituzione dei beni. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è fondato. Le Sezioni Unite, intervenute a dirimere un contrasto interpretativo sull'ampiezza del divieto di restituzione di cui all'art. 324 comma 7 cod.proc.pen., hanno affermato che, il divieto di restituzione previsto dall'art. 324, comma 7, cod. proc. pen. opera, oltre che con riguardo al sequestro preventivo, anche in caso di annullamento del decreto di sequestro probatorio, e riguarda soltanto le cose soggette a confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 240, secondo comma, cod. pen., restando escluse quelle soggette a confisca obbligatoria ai sensi di previsioni speciali, salvo che tali previsioni richiamino il predetto art. 240, secondo comma, cod. pen. o, comunque, si riferiscano al prezzo del reato o a cose la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato (Sez. U, n. 40847 del 30/05/2019, Bellucci, Rv. 276690 - 02). Quanto al caso in esame, il Tribunale ha erroneamente applicato la legge e mantenuto il sequestro degli esemplari di avifauna perché suscettibili di confisca ai sensi dell'art. 544 sexies cod.pen. a mente del quale "per i delitti di cui agli artt. 544 ter, 544 quater, 544 quinquies cod.pen. è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato". Pur trattandosi di una confisca obbligatoria, non poteva essere mantenuto il sequestro in quanto la confisca è prevista da norma speciale che non richiama l'art. 240 comma 2 cod.pen., nè è sostanzialmente riconducibile alle categorie di cose contemplate da tale disposizione, non avendo per oggetto cose intrinsecamente pericolose, ma animali la cui detenzione è normalmente lecita. Allo stesso modo, anche il mantenimento del sequestro degli strumenti atti a far funzionare i richiami, di cui a mente dell'art. 28 della legge n. 157 del 1992, in caso di "condanna per le ipotesi di cui al medesimo art. 30, comma 1, lettere a), b), c), d), ed e), le armi e i suddetti mezzi sono in ogni caso confiscati", non poteva essere mantenuto in quanto confisca prevista da norma speciale che non richiama l'art. 240 comma 2 cod.pen. . 5. L'ordinanza impugnata non ha fatto corretta applicazione della legge e dei principi in materia e va, pertanto, annullata senza rinvio e va disposta la restituzione dei beni sottoposti a sequestro all'avente diritto. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, limitatamente alla mancata restituzione degli esemplari di avifauna, di un pannello solare, di una batteria e di n. tre timer che dispone in favore dell'avente diritto. Manda alla cancelleria per gli adempim
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