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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 ottobre 2023

Cassazione n. 18604/2026

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o PEC del propriodifensore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controAsaro Sebastiano;-intimato-avverso la sentenza del Tribunale di Marsala n. 690/2023 depositata il10/10/2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/06/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 23704/2023Numero sezionale 1997/2026Numero di raccolta generale 18604/2026Data pubblicazione 08/06/20261.

Nel 2019, [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice dipace di Marsala, [OSCURATO:PERSONA], proponendo azione di indebitoarricchimento ex art. 2041 c.c., in relazione alle somme spese, in favoredella convenuta, per la ristrutturazione di un immobile di cui èproprietaria.[OSCURATO:PERSONA] di pace di Marsala, con sentenza n. 315/2022, dichiarava, in viapreliminare, la contumacia della convenuta; nel merito, accoglieva ladomanda attorea, condannando la Angileri al pagamento, in favoredell’attore, della somma di Euro 3.300,00, oltre interessi legali; dichiaravala sentenza provvisoriamente esecutiva; rigettava la domanda di refusionedelle spese processuali così come avanzata da parte attrice.2.

Il Tribunale di Marsala, con sentenza n. 690/2023, rigettava il gravameinterposto da [OSCURATO:PERSONA], che insisteva - in particolare - per ladeclaratoria di nullità della notifica dell’atto di citazione introduttivo delgiudizio di primo grado.

Di poi, condannava l’appellante alla rifusione dellespese del grado in favore dell’appellato.3.

Per la cassazione di tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso,affidato a due motivi.3.1.

La parte intimata non ha svolto attività difensiva.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE4.1.

Con il primo motivo si prospetta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.4, c.p.c., «nullità della sentenza per “error in procedendo”, per violazioneo falsa applicazione dell’art. 160 c.p.c.», per non avere il Tribunaleannullato la sentenza di primo grado pur ricorrendo il vizio di nullità dellanotifica dell’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, inNumero registro generale 23704/2023Numero sezionale 1997/2026Numero di raccolta generale 18604/2026Data pubblicazione 08/06/2026quanto eseguita presso un indirizzo diverso rispetto a quello di residenzae/o di domicilio dell’odierna ricorrente.4.2.

Con il secondo motivo si prospetta, ai sensi dell’art. 360, comma 1,n. 4, c.p.c., «nullità della sentenza per “error in procedendo”, perviolazione o falsa applicazione dell’art. 140 c.p.c», per non avere ilTribunale annullato la sentenza di primo grado pur a fronte di una nullità“derivata” ex art. 140 c.p.c.Parte ricorrente riferisce che l’ufficiale giudiziario avrebbe commessol’errore di procedere ai sensi dell’art. 140 c.p.c., senza accertarsi del fattoche l’indirizzo presso il quale doveva effettuarsi la notifica coincidessequantomeno con l’indirizzo di residenza del destinatario risultante dairegistri anagrafici.5.

I due motivi - congiuntamente esaminati, per ragioni di connessione -non meritano accoglimento.La Corte territoriale, nel rigettare il motivo d’appello relativo alla asseritanullità della notifica dell’atto di citazione di primo grado, ha fatto correttaapplicazione del principio di diritto ai sensi del quale, al fine di dimostrarela sussistenza della nullità di una notificazione, in quanto eseguita in luogodiverso dalla residenza effettiva del destinatario, non costituisce provaidonea la produzione di risultanze anagrafiche che indichino una residenzadifforme rispetto al luogo in cui è stata effettuata la notificazione.Nell’ipotesi in cui la notifica venga eseguita, nel luogo indicato nell’atto danotificare e nella richiesta di notifica, secondo le forme previste dall’art.140 c.p.c., è da presumere che in quel luogo si trovi la dimora deldestinatario e, qualora quest’ultimo intenda contestare in giudizio talecircostanza al fine di far dichiarare la nullità della notificazione stessa, hal’onere di fornirne la prova (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10107 del09/05/2014, espressamente richiamata in sentenza a pagg. 3-4).Al contempo, mette conto soggiungere che, se è vero che ladocumentazione anagrafica non costituisce “ex se” prova idonea aNumero registro generale 23704/2023Numero sezionale 1997/2026Numero di raccolta generale 18604/2026Data pubblicazione 08/06/2026dimostrare la nullità della notificazione, essa costituisce pur sempreelemento presuntivo di cui tenere conto.Ebbene, anche tale valutazione è stata, per vero, effettuata dalla Corte dimerito, la quale ha rilevato che «le circostanze addotte dalla parteappellata - con particolare riguardo alla notifica dell’ordinanza diammissione dell’interrogatorio formale avvenuta in data 22.9.2021 [cheparte ricorrente si limita soltanto a menzionare, ritenendola irrilevante,alla non numerata pag. 13 del ricorso, in violazione dei principi dispecificità prescritti a pena d’inammissibilità dall’art. 366, comma 1, n. 6,c.p.c.] - inducono a ritenere, da un lato, che sussista un collegamento trail luogo di notifica e il destinatario della stessa e, dall’altro, che l’odiernaappellante abbia avuto conoscenza del procedimento e sia rimastaconsapevolmente contumace» (a pag. 5 della sentenza impugnata).Per altro verso, anche in relazione ai soltanto allegati tentativi successividi notificazione (anche della già menzionata ordinanza di ammissionedell’interrogatorio formale avvenuta in data 22.9.2021) al medesimoindirizzo, i motivi difettano dei requisiti di specificità prescritti, a penad’inammissibilità, dall’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., ciò precludendo unadiversa soluzione rispetto a quella della Corte territoriale, volta che laCorte di cassazione - finanche nella qualità di giudice del “fattoprocessuale” in caso di deduzione di “errores in procedendo” - non puòprocedere ad una autonoma ricerca, ma soltanto ad una verifica, degli attidai quali emergerebbe il vizio denunciato con il ricorso (cfr., ex multis,Cass.

Sez. 1, Sentenza n. 2771 del 02/02/2017; Sez.

U, Sentenza n. 5640del 26/02/2019; Sez.

U, Sentenza n. 20181 del 25/07/2019; Sez.

L,Sentenza n. 20924 del 05/08/2019).6.

Il ricorso va, pertanto, rigettato.7.

Nessun provvedimento va pronunciato in tema di spese, essendorimasta tale la parte intimata.Numero registro generale 23704/2023Numero sezionale 1997/2026Numero di raccolta generale 18604/2026Data pubblicazione 08/06/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater,dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civiledella Corte suprema di cassazione in data 4 giugno 2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o PEC del propriodifensore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controAsaro Sebastiano;-intimato-avverso la sentenza del Tribunale di Marsala n. 690/2023 depositata il10/10/2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/06/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 23704/2023Numero sezionale 1997/2026Numero di raccolta generale 18604/2026Data pubblicazione 08/06/20261. Nel 2019, [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice dipace di Marsala, [OSCURATO:PERSONA], proponendo azione di indebitoarricchimento ex art. 2041 c.c., in relazione alle somme spese, in favoredella convenuta, per la ristrutturazione di un immobile di cui èproprietaria.[OSCURATO:PERSONA] di pace di Marsala, con sentenza n. 315/2022, dichiarava, in viapreliminare, la contumacia della convenuta; nel merito, accoglieva ladomanda attorea, condannando la Angileri al pagamento, in favoredell’attore, della somma di Euro 3.300,00, oltre interessi legali; dichiaravala sentenza provvisoriamente esecutiva; rigettava la domanda di refusionedelle spese processuali così come avanzata da parte attrice.2. Il Tribunale di Marsala, con sentenza n. 690/2023, rigettava il gravameinterposto da [OSCURATO:PERSONA], che insisteva - in particolare - per ladeclaratoria di nullità della notifica dell’atto di citazione introduttivo delgiudizio di primo grado. Di poi, condannava l’appellante alla rifusione dellespese del grado in favore dell’appellato.3. Per la cassazione di tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso,affidato a due motivi.3.1. La parte intimata non ha svolto attività difensiva.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE4.1. Con il primo motivo si prospetta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.4, c.p.c., «nullità della sentenza per “error in procedendo”, per violazioneo falsa applicazione dell’art. 160 c.p.c.», per non avere il Tribunaleannullato la sentenza di primo grado pur ricorrendo il vizio di nullità dellanotifica dell’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, inNumero registro generale 23704/2023Numero sezionale 1997/2026Numero di raccolta generale 18604/2026Data pubblicazione 08/06/2026quanto eseguita presso un indirizzo diverso rispetto a quello di residenzae/o di domicilio dell’odierna ricorrente.4.2. Con il secondo motivo si prospetta, ai sensi dell’art. 360, comma 1,n. 4, c.p.c., «nullità della sentenza per “error in procedendo”, perviolazione o falsa applicazione dell’art. 140 c.p.c», per non avere ilTribunale annullato la sentenza di primo grado pur a fronte di una nullità“derivata” ex art. 140 c.p.c.Parte ricorrente riferisce che l’ufficiale giudiziario avrebbe commessol’errore di procedere ai sensi dell’art. 140 c.p.c., senza accertarsi del fattoche l’indirizzo presso il quale doveva effettuarsi la notifica coincidessequantomeno con l’indirizzo di residenza del destinatario risultante dairegistri anagrafici.5. I due motivi - congiuntamente esaminati, per ragioni di connessione -non meritano accoglimento.La Corte territoriale, nel rigettare il motivo d’appello relativo alla asseritanullità della notifica dell’atto di citazione di primo grado, ha fatto correttaapplicazione del principio di diritto ai sensi del quale, al fine di dimostrarela sussistenza della nullità di una notificazione, in quanto eseguita in luogodiverso dalla residenza effettiva del destinatario, non costituisce provaidonea la produzione di risultanze anagrafiche che indichino una residenzadifforme rispetto al luogo in cui è stata effettuata la notificazione.Nell’ipotesi in cui la notifica venga eseguita, nel luogo indicato nell’atto danotificare e nella richiesta di notifica, secondo le forme previste dall’art.140 c.p.c., è da presumere che in quel luogo si trovi la dimora deldestinatario e, qualora quest’ultimo intenda contestare in giudizio talecircostanza al fine di far dichiarare la nullità della notificazione stessa, hal’onere di fornirne la prova (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10107 del09/05/2014, espressamente richiamata in sentenza a pagg. 3-4).Al contempo, mette conto soggiungere che, se è vero che ladocumentazione anagrafica non costituisce “ex se” prova idonea aNumero registro generale 23704/2023Numero sezionale 1997/2026Numero di raccolta generale 18604/2026Data pubblicazione 08/06/2026dimostrare la nullità della notificazione, essa costituisce pur sempreelemento presuntivo di cui tenere conto.Ebbene, anche tale valutazione è stata, per vero, effettuata dalla Corte dimerito, la quale ha rilevato che «le circostanze addotte dalla parteappellata - con particolare riguardo alla notifica dell’ordinanza diammissione dell’interrogatorio formale avvenuta in data 22.9.2021 [cheparte ricorrente si limita soltanto a menzionare, ritenendola irrilevante,alla non numerata pag. 13 del ricorso, in violazione dei principi dispecificità prescritti a pena d’inammissibilità dall’art. 366, comma 1, n. 6,c.p.c.] - inducono a ritenere, da un lato, che sussista un collegamento trail luogo di notifica e il destinatario della stessa e, dall’altro, che l’odiernaappellante abbia avuto conoscenza del procedimento e sia rimastaconsapevolmente contumace» (a pag. 5 della sentenza impugnata).Per altro verso, anche in relazione ai soltanto allegati tentativi successividi notificazione (anche della già menzionata ordinanza di ammissionedell’interrogatorio formale avvenuta in data 22.9.2021) al medesimoindirizzo, i motivi difettano dei requisiti di specificità prescritti, a penad’inammissibilità, dall’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., ciò precludendo unadiversa soluzione rispetto a quella della Corte territoriale, volta che laCorte di cassazione - finanche nella qualità di giudice del “fattoprocessuale” in caso di deduzione di “errores in procedendo” - non puòprocedere ad una autonoma ricerca, ma soltanto ad una verifica, degli attidai quali emergerebbe il vizio denunciato con il ricorso (cfr., ex multis,Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2771 del 02/02/2017; Sez. U, Sentenza n. 5640del 26/02/2019; Sez. U, Sentenza n. 20181 del 25/07/2019; Sez. L,Sentenza n. 20924 del 05/08/2019).6. Il ricorso va, pertanto, rigettato.7. Nessun provvedimento va pronunciato in tema di spese, essendorimasta tale la parte intimata.Numero registro generale 23704/2023Numero sezionale 1997/2026Numero di raccolta generale 18604/2026Data pubblicazione 08/06/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater,dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civiledella Corte suprema di cassazione in data 4 giugno 2026.Il Presidente
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