CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 febbraio 2022
Cassazione n. 36745/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] N. IL [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza n. 48/2021 CORTE APPELLO di BRESCIA, del 16/02/2022 sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Uditi difzfsor Avv.; [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza impugnata la Corte d'Appello di Brescia ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione della sentenza emessa dal Tribunale di Como, di condanna dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia per il delitto di furto e calunnia, giudicando le prove proposte nell'istanza prive della idoneità a scalfire il ragionamento del Giudice. 1. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il difensore del condannato, che ha lamentato l'errata applicazione di legge in relazione all'art 634 cpp, poichè la Corte era giunta al giudizio di inammissibilità tramite una valutazione analitica ed approfondita delle prove dedotte, formulando considerazioni di merito e pertinenti alla fase rescissoria, quanto alla credibilità dei testi e alla versione alternativa prospettata dalla difesa. 2.Col secondo motivo il ricorrente ha dedotto la manifesta illogicità di motivazione, poiché i Giudici non avevano valutato le dichiarazioni della teste Foglia circa il fatto che [OSCURATO:PERSONA] non era autorizzato a ricevere pagamenti, essendo lei e la collega a tanto preposte, e circa l'astio che la teste di accusa, [OSCURATO:PERSONA], provava nei confronti del condannato, a causa della interruzione della relazione personale in precedenza intrattenuta voluta da quest'ultimo, e della minaccia rivoltagli. Per altro verso sarebbe stata sbrigativamente liquidata la relazione tecnica grafologica, che aveva accertato come la firma di [OSCURATO:PERSONA], al quale l'assegno era stato rubato,non era riconducibile a [OSCURATO:PERSONA], sul rilievo che l'imputato non era stato condannato per falso. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di Cassazione ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, che rasenta l'inammissibilità, è da considerarsi complessivamente infondato. 1.Col primo motivo il ricorrente propone la questione dell'interpretazione non corretta che la Corte territoriale avrebbe dato all'art 634 cpp, essendosi impegnati i Giudici bresciani in una valutazione analitica ed approfondita delle prove dedotte con l'istanza di revisione, giudizi che apparterrebbero alla fase rescissoria e non alla fase rescindente. 1.1 Ritiene il Collegio che la doglianza avanzata dalla difesa non debba essere accolta, alla luce dell'esegesi consolidata di questa Corte, riguardante la distinzione dei poteri attribuiti dalla legge al Giudice investito della richiesta di revisione. Invero, nel definire i presupposti della declaratoria di inammissibilità, l'art 634 cpp si riferisce ad istanza formulate fuori dalle ipotesi previste dagli artt 629 e 630 cpp oppure senza l'osservanza delle disposizioni di cui agli artt 631,632, 633 e 641 cpp. Per quanto ora di interesse l'art 631 cpp, nel definire i limiti della revisione chiarisce che gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono, a pena di inammissibilità della domanda, essere tali da dimostrare, se accertati,che il condannato deve essere prosciolto ai sensi degli artt 529, 530 o 531 cpp. 1.2.11 tema della pronunzia di inammissibilità dell'istanza di revisione è stato ampiamente esplorato nella riflessione di questa Corte regolatrice, anche nella sua composizione più autorevole, essendosi chiarito che l'istituto della revisione costituisce un mezzo straordinario di impugnazione, che consente, nei casi tassativamente previsti dall'art 630 cpp, di rimuovere gli effetti del giudicato, al meritevole fine di privilegiare in tal modo il rispetto delle esigenze di giustizia sostanziale a fronte di quella di certezza dei rapporti giuridici. ( S. U. Pisano n.624 del 26/09/2001 - dep. 2002, PG e P C in proc. Pisano, Rv. 220441, 220442, 220443) Si è, altresì, precisato che in tema di revisione, sussiste distinzione logico-funzionale tra la fase rescindente - avente ad oggetto la preliminare delibazione sulla non manifesta infondatezza della richiesta, con riferimento alla astratta capacità demolitoria del giudicato, rilevabile "ictu oculi", da parte del "novum" dedotto - e quella successiva, c.d. rescissoria, che si instaura mediante la citazione del condannato e nella quale il giudice è tenuto a procedere alla celebrazione del giudizio con le forme e le modalità di assunzione della prova nel contraddittorio proprie del dibattimento, in attuazione dei principi costituzionali del giusto processo. [OSCURATO:PERSONA]. 3, n.15402 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266810 , la preliminare valutazione di resistenza del giudicato, rimessa alla fase c.d. rescindente, si sostanzia in un giudizio prognostico di affidabilità del novum e di resistenza del compendio già acquisito. Il giudice di merito, nel corso di tale fase, ha il limitato compito di valutare in astratto, e non in concreto, la sola idoneità dei nuovi elementi dedotti a dimostrare - ove eventualmente accertati - che il condannato, attraverso il riesame di tutte le prove, unitamente a quella "noviter producta", debba essere prosciolto a norma degli artt. 529, 530 e 531 cod. proc. pen. Tuttavia detta previsione, pur operando sul piano astratto, riguarda pur sempre la capacità dimostrativa delle prove vecchie e nuove a ribaltare il giudizio di colpevolezza nei confronti del condannato e, quindi, concerne la stessa valutazione del successivo giudizio di revisione, pur senza gli approfondimenti richiesti in tale giudizio. (Sez. 5, n.15403 del 07/03/2014, Molinari, Rv. 260563N. 595 del 1994„ N. 1932 del 2000 Rv. 216893, N. 16293 del 2003 Rv. 224622). 2.Applicando i suindicati principi alla fattispecie in esame, va osservato che la Corte ha correttamente ponderato nell'ambito del giudizio rescindente, con valutazione astratta ma non superficiale la inidoneità delle prove nuove a ribaltare il giudicato e la mancanza di persuasività; ha, infatti, ritenuto che la teste di accusa [OSCURATO:PERSONA] non conosceva [OSCURATO:PERSONA], la persona derubata dell'assegno, del quale il condannato [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto l'incasso alla medesima [OSCURATO:PERSONA], dopo averlo abusivamente compilato indicando le generalità della donna come beneficiaria, facendola apparire, dunque, come responsabile dell'illecito. La prova che la difesa intenderebbe far valere,quindi, cioè quella inerente l'ipotizzata falsa accusa nei riguardi del condannato a causa di risentimento personale da parte di [OSCURATO:PERSONA] nei suoi confronti, non è di per sè idonea a spiegare come costei potesse essere in possesso del titolo di credito. Rileva la Corte territoriale che la difesa sul punto neppure aveva dedotto elementi a sostegno logico della sua tesi ed in questa sede si è limitata a formulare congetture come quella per la quale il titolo di credito poteva essere stato consegnato a [OSCURATO:PERSONA] dai titolari dell'agenzia. Per altro verso il provvedimento impugnato ha razionalmente posto in evidenza che non era stata contestata l'attendibilità della dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] e, di conseguenza,le prove orali dedotte non erano idonee a smentire la sua descrizione del fatto, secondo la quale egli aveva consegnato l'assegno ad un uomo, da lui non indicato, ma che è stato individuato nell'imputato proprio per le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 Anche sotto questo aspetto la giustificazione resa dalla Corte di appello appare coerente con i principi elaborati da questa Corte in tema di revisione, secondo i quali nella fase rescindente è richiesta una delibazione non superficiale, sia pure sommaria, degli elementi addotti per capovolgere la precedente statuizione di colpevolezza e tale sindacato ricomprende necessariamente il controllo preliminare sulla presenza di eventuali profili di non persuasività e di incongruenza, rilevabili in astratto, oltre che di non decisività delle allegazioni poste a fondamento dell'impugnazione straordinaria. (Sez. 5 , Sentenza n. 1969 del 20/11/2020 Ud. (dep. 18/01/2021 ) Rv. 280405 3.Quanto alle censure presenti nel secondo motivo di ricorso, riguardanti la dedotta mancata valutazione della teste Foglia e la conseguente censura di motivazione illogica,va rilevato che, in base alla logica verifica della vicenda fattuale innanzi ricordata, la Corte territoriale ha fornito un giudizio di inidoneità della prova orale a scalfire la solidità del ricostruito quadro probatorio. In tal senso si è già opinato nella giurisprudenza di legittimità che le dichiarazioni testimoniali dedotte quali nuove prove, anche nella fase rescindente, sebbene ai limitati fini della formulazione di un giudizio astratto, devono risultare idonee, nella comparazione con quelle già raccolte nel giudizio di cognizione, a ribaltare il costrutto accusatorio. (Sez. 2 , Sentenza n. 15652 del 14/02/2019 Cc. (dep. 09/04/2019) Rv. 276437. 3.1.In relazione alla denunziata sbrigativa considerazione della consulenza grafica di parte, che aveva escluso la riconducibilità della firma falsa al condannato [OSCURATO:PERSONA], è stato osservato nel provvedimento impugnato che questi era stato giudicato responsabile dei delitti di furto dell'assegno e di calunnia a carico di [OSCURATO:PERSONA] ma non del reato di falso, lasciando, così, chiaramente intendere che non gli era stata attribuita la condotta di falsificazione del titolo. In proposito deve aggiungersi che sembra potersi escludere ex se la decisività della prova costituita dalla perizia grafica, che secondo questa Corte regolatrice di regola assume valore solo indiziario (Sez. 5, Sentenza n. 18975 del 13/02/2017 Ud. (dep. 20/04/2017 ) Rv. 269908). Alia luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle