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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 ottobre 2021

Cassazione n. 45884/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] C:OSTANTINI; FATTO E DIRITTO La Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di un anno di reclusione per il delitto evasione.

Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato che ha dedotto vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla ritenuta responsabilità, e la mancata declaratoria di prescrizione.

Il ricorso è generico e versato in fatto in ordine al primo motivo di ricorso.

Sul punto la Corte territoriale ha smentito la possibilità che il ricorrente non avesse sentito il suono del campanello, ovvero il successivo bussare da parte degli operanti che, nonostante al cospetto della porta di ingresso dell'appartamento, non hanno udito nessun rumore che giustificasse la mancata percezione del controllo in atto; concorde versione degli operanti che, contrariamente a quanto dedotto, conoscevano esattamente l'abitazione del ricorrente per precedenti controlli e che quindi hanno potuto smentire un presunto errore nella individuazione della abitazione, che ha fatto ritenere prevalente la versione resa dagli stessi rispetto a quella resa dai parenti ritenuta con motivazione adeguata non credibile.

Motivazione con cui il ricorrente non si confronta allorché reitera censure già adeguatamente confutate in sede di gravame.

Manifestamente infondata risulta la dedotta prescrizione al decorrere dei sette anni e mesi sei dall'epoca dei fatti, in ragione della presenza di cinque mesi e 23 giorni di sospensione, decorso del complessivo periodo che fa sì che l'estinzione sarebbe invece intervenuta in data 11 marzo 2021, successivamente alla decisione di secondo grado.

All'inammissibilità dell'impugnazione, che preclude ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione, maturata in data posteriore alla pronunzia della sentenza di appello (Sez.

U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164), segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si considera conforme a giustizia fissare in euro 3.000,00 (tremila).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 26/10/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] PierliliciLDi Stefano rt. •

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] C:OSTANTINI; FATTO E DIRITTO La Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di un anno di reclusione per il delitto evasione. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato che ha dedotto vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla ritenuta responsabilità, e la mancata declaratoria di prescrizione. Il ricorso è generico e versato in fatto in ordine al primo motivo di ricorso. Sul punto la Corte territoriale ha smentito la possibilità che il ricorrente non avesse sentito il suono del campanello, ovvero il successivo bussare da parte degli operanti che, nonostante al cospetto della porta di ingresso dell'appartamento, non hanno udito nessun rumore che giustificasse la mancata percezione del controllo in atto; concorde versione degli operanti che, contrariamente a quanto dedotto, conoscevano esattamente l'abitazione del ricorrente per precedenti controlli e che quindi hanno potuto smentire un presunto errore nella individuazione della abitazione, che ha fatto ritenere prevalente la versione resa dagli stessi rispetto a quella resa dai parenti ritenuta con motivazione adeguata non credibile. Motivazione con cui il ricorrente non si confronta allorché reitera censure già adeguatamente confutate in sede di gravame. Manifestamente infondata risulta la dedotta prescrizione al decorrere dei sette anni e mesi sei dall'epoca dei fatti, in ragione della presenza di cinque mesi e 23 giorni di sospensione, decorso del complessivo periodo che fa sì che l'estinzione sarebbe invece intervenuta in data 11 marzo 2021, successivamente alla decisione di secondo grado. All'inammissibilità dell'impugnazione, che preclude ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione, maturata in data posteriore alla pronunzia della sentenza di appello (Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164), segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si considera conforme a giustizia fissare in euro 3.000,00 (tremila). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26/10/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] PierliliciLDi Stefano rt. •
Sentenza Cassazione n. 45884/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris