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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 maggio 2026

Cassazione n. 32072/2026

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[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2026 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina che ha confermato la condanna dell'imputato per i reati di bancarotta fraudolenta di cui agli artt. 222, 216, comma 1, n. 2, R.D. 267/1942 (capo a) e artt. 223, 216, comma 1, n. 1, 219, comma 2, n. 1, R.D. 267/1942 (capo b); Letta la memoria pervenuta in data 11-05-2026 a firma del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse del ricorrente.

Considerato che il primo motivo di ricorso, che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla configurabilità del reato di cui al capo a), è manifestamente infondato in quanto con ampia motivazione esente da vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 3, 4 e 5) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione della responsabilità del ricorrente, dovendosi ritenere perfettamente integrati sia l'elemento oggettivo, sia l'elemento soggettivo, previsti dalla norma incriminatrice; Rilevato che il secondo motivo, che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla configurabilità del reato di cui al capo b), è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Ritenuto che il terzo ed ultimo motivo di ricorso, che deduce la intervenuta estinzione per prescrizione dei reati, è manifestamente infondato in considerazione del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.

U., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266).

Nel caso di specie, il termine massimo di prescrizione, contrariamente a quanto sostenuto dalla Difesa, è maturato in data 02/06/2026 e, dunque, in un momento successivo alla pronuncia della sentenza impugnata.

Tale data risulta così determinata: - il termine massimo di prescrizione della fattispecie in contestazione è pari ad anni dodici e mesi sei, da farsi decorrere dal tempus commissi delicti, collocato in data 01/12/2012. 1- risulta, poi, un periodo di sospensione della prescrizione pari a giorni 366 (60 giorni per legittimo impedimento dal 10 maggio al 4 ottobre 2022; 60 giorni per legittimo impedimento dal 4 ottobre 2022 al 7 febbraio 2023; 119 giorni su richiesta delle parti dal 7 febbraio al 6 giugno 2023; 7 giorni per legittimo impedimento dal 5 al 12 dicembre 2023; 60 giorni per legittimo impedimento dal 7 maggio al 9 luglio 2024; 60 giorni per legittimo impedimento dal 9 luglio al 17 settembre 2024; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2026 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina che ha confermato la condanna dell'imputato per i reati di bancarotta fraudolenta di cui agli artt. 222, 216, comma 1, n. 2, R.D. 267/1942 (capo a) e artt. 223, 216, comma 1, n. 1, 219, comma 2, n. 1, R.D. 267/1942 (capo b); Letta la memoria pervenuta in data 11-05-2026 a firma del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse del ricorrente. Considerato che il primo motivo di ricorso, che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla configurabilità del reato di cui al capo a), è manifestamente infondato in quanto con ampia motivazione esente da vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 3, 4 e 5) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione della responsabilità del ricorrente, dovendosi ritenere perfettamente integrati sia l'elemento oggettivo, sia l'elemento soggettivo, previsti dalla norma incriminatrice; Rilevato che il secondo motivo, che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla configurabilità del reato di cui al capo b), è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Ritenuto che il terzo ed ultimo motivo di ricorso, che deduce la intervenuta estinzione per prescrizione dei reati, è manifestamente infondato in considerazione del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266). Nel caso di specie, il termine massimo di prescrizione, contrariamente a quanto sostenuto dalla Difesa, è maturato in data 02/06/2026 e, dunque, in un momento successivo alla pronuncia della sentenza impugnata. Tale data risulta così determinata: - il termine massimo di prescrizione della fattispecie in contestazione è pari ad anni dodici e mesi sei, da farsi decorrere dal tempus commissi delicti, collocato in data 01/12/2012. 1- risulta, poi, un periodo di sospensione della prescrizione pari a giorni 366 (60 giorni per legittimo impedimento dal 10 maggio al 4 ottobre 2022; 60 giorni per legittimo impedimento dal 4 ottobre 2022 al 7 febbraio 2023; 119 giorni su richiesta delle parti dal 7 febbraio al 6 giugno 2023; 7 giorni per legittimo impedimento dal 5 al 12 dicembre 2023; 60 giorni per legittimo impedimento dal 7 maggio al 9 luglio 2024; 60 giorni per legittimo impedimento dal 9 luglio al 17 settembre 2024; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 32072/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris