CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 15615/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' CRISTIAN [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di GORIZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 10 agosto 2021, il Tribunale di Gorizia ha revocato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la sospensione condizionale della pena a lui inflitta con sentenza del 29 novembre 2016, divenuta irrevocabile il 3 maggio 2019. Ha, a tal fine, rilevato che la sospensione era stata condizionata al risarcimento, in favore della costituita parte civile, dei danni liquidati, obbligo che Devidè non risulta avere adempiuto. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione articolando due motivi, con il primo dei quali deduce violazione di legge per avere il giudice dell'esecuzione omesso di verificare se la sentenza di condanna è effettivamente divenuta irrevocabile e se l'avente diritto è stato risarcito, eventualmente da soggetto coobbligato. Con il secondo motivo, eccepisce, ancora, violazione di legge per avere il tribunale ingiustificatamente disatteso la richiesta, conforme ad un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 165 cod. pen., di sostituire la condizione prevista in sede di cognizione, stante anche la sopravvenuta impossibilità di adempiere, con lo svolgimento di lavori di pubblica utilità. 3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché vedente su motivi manifestamente infondati. 2. In ordine alla prima doglianza, nulla autorizza a dubitare, come preteso dal ricorrente, che la sentenza del 29 novembre 2016 abbia, secondo quanto indicato nel provvedimento impugnato, acquisito l'autorità della cosa giudicata, onde priva di pregio si palesa la pretesa di promuovere, sul punto, ulteriori accertamenti. In merito, poi, all'avvenuto adempimento degli obblighi cui la sospensione è stata, ai sensi dell'art. 165 cod. pen., condizionata, lo stesso Devidé ammette di non avervi provveduto, ciò che esclude in radice la necessità, in proposito, di approfondimenti di sorta. 3. Con il secondo motivo, il ricorrente — oltre a riproporre la richiesta, coerentemente disattesa dal giudice dell'esecuzione perché eccentrica rispetto al sistema, di sostituzione della prestazione indicata in sentenza con altra — rileva, in buona sostanza, di essersi trovato nell'impossibilità di corrispondere quanto indicato in ragione, da un canto, del trasferimento all'estero dell'avente diritto e, dall'altro, del deterioramento delle proprie condizioni economiche. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito, al riguardo, che la verifica dell'eventuale impossibilità di adempiere del condannato rientra nella competenza del giudice dell'esecuzione (Sez. 4, n. 4626 del 08/11/2019, dep. 2020, Sgrò, Rv. 278290; Sez. 4, n. 50028 del 04/10/2017, Pastorelli, Rv. 271179; Sez. 5, n. 15800 del 17/11/2015, dep. 2016, Foddi, Rv. 266690) e che grava sull'interessato l'onere di allegare e comprovare la sussistenza del sopravvenuto ed assoluto impedimento (Sez. 3, n. 3197 del 13/11/2008, Calandra, Rv. 242177; Sez. 6, n. 2390 del 31/01/2000, Alberti, Rv. 217115). Nel caso di specie, Devidè ha, per un verso, dedotto che la persona offesa si è trasferita in Spagna — ciò che, è agevole replicare, non osta in termini assoluti all'adempimento dell'obbligazione — e non ha, però, dimostrato di avere cercato di reperirla e contattarla o promosso, in altro modo, l'avvio dell'iter propedeutico alla corresponsione del dovuto. Per altro verso, ha esibito, a riprova delle proprie precarie condizioni economiche, documentazione che, come correttamente osservato dal giudice dell'esecuzione, è relativa ad un periodo largamente successivo a quello in cui, divenuta irrevocabile la sentenza di condanna, egli avrebbe dovuto dimostrare di avere soddisfatto la condizione prevista. Il provvedimento impugnato si palesa, pertanto, resistente alle critiche del ricorrente, del tutto inidonee ad attestarne l'illegittimità. 3. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso