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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 14948/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso;[OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame, ha rigettato il ricorso proposto ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen. da Asto- rino Antonio avverso l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Catanzaro del 10 febbraio 2021 di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 di cui ai capi 48), 49), 50) e 51).

Il Tribunale del riesame ha evidenziato che tra le diverse associazioni finalizzate al traffico di stupefacenti contestate nel presente procedimento v'era quella di cui al capo n. 48), riferibile alla figura apicale di [OSCURATO:PERSONA], soggetto da lungo tempo dedito allo svolgimento di attività criminose di tale tipologia.

In base alla contesta- zione, l'associazione de quo era caratterizzata per essere composta da un gruppo ristretto di otto persone per precisa scelta dell'[OSCURATO:PERSONA], il quale aveva sempre evitato di dare nell'occhio e avere da sempre adottato particolare cautela nell'esercizio di tali attività illecite.

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame, proponendo due motivi di impugnazione.

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 292, 273 e ss. cod. proc. pen. e 6 CEDU, in relazione alla sussistenza degli elementi minimi della struttura tipica del reato Si deduce che il Tribunale ha rigettato la richiesta di declaratoria di nullità dell'or- dinanza cautelare per violazione dell'art. 292, comma 2, cod. proc. pen. in difetto di autonoma valutazione del G.I.P. delle risultanze offerte dal P.M..

Con motivazione meramente apparente, per uno specifico profilo graficamente inesistente, il Tribunale del riesame dopo avere dato atto dell'effettivo ricorso del G.I.P. al metodo del copia-incolla, ha ritenuto esistente l'autonoma valutazione a fronte dell'utilizzo da parte del giudice di un carattere grafico diverso - in neretto - nel quale il giudice avrebbe spigato le proprie ragioni del decidere in via autonoma rispetto al P.M..

In realtà anche le parti dell'ordinanza genetica scritte in grassetto (carattere diverso), sul presupposto che riproducevano ancora una volta le medesime argomentazioni del P.M. in difetto di una minima valutazione autonoma del Giudice, pure in presenza di possibili interpretazioni alternative del dato investigativo.

Con riferimento al reato di cui al capo 48), l'autonoma valutazione si traduceva in un conforme duplicato della richiesta per l'applicazione di misure cautelari avanzata dal Pubblico Ministero, in mancanza di qualsiasi apparato motivazionale.

Rispetto alla specifica posizione di [OSCURATO:PERSONA], quale promotore e organizza- tore dell'associazione, l'autonoma valutazione del G.I.P. rispetto allo specifico ruolo attribuito allo stesso in contestazione, era solo apparente, essendosi limitato ad una mera formula di stile, richiamando le argomentazioni della contestazione formulata dal P.M..

Le conclusioni alle quali il Tribunale del riesame era pervenuto erano erronee nei presupposti in fatto e nell'individuazione delle coordinate in diritto che presidiano l'obbligo di motivazione, in punto di esigenze cautelari.

L'ordinanza impugnata non indicava i passaggi argomentativi nei quali il G.I.P. avrebbe indicato, sinteticamente, le ragioni del proprio convincimento.

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 292, comma 2, 275 cod. proc. pen. e 6 CEDU.

Si rileva che il Tribunale del riesame ha ritenuto di poter integrare una motivazione assente col mero richiamo alla presunzione di pericolosità di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen..

Anche in relazione alla motivazione sulla sussistenza delle esigenze cautelari l'or- dinanza genetica difettava di autonoma valutazione.

La scelta della misura era avve- nuta con un automatismo che prescindeva dalla valutazione concreta del fatto, della condotta, dalla operatività dell'associazione, della personalità dell'indagato e dei pre- cedenti penali, oltre che del tempo dal commesso reato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

Il primo motivo di ricorso è infondato.

Va premesso che, in tema di impugnazioni avverso i provvedimenti de libertate, il ricorrente per Cassazione che denunci la nullità dell'ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza ha l'onere di indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali detta omissione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario di tale rilevanza da condurre a con- clusioni diverse da quelle adottate (Sez. 1, n. 46447 del 16/10/2019, Firozpoor, Rv. 277496; Sez. 1, n. 333 del 28/11/2018, dep. 2019, Esposito, Rv. 274760).

Il ricorrente deve indicare i passi dell'ordinanza che richiamano o ricalcano la ri- chiesta cautelare o le ragioni per cui la dedotta omissione avrebbe impedito apprez- zamenti di segno contrario tali da condurre a conclusioni diverse e il Tribunale del riesame, nel rigettare tale eccezione, non è tenuto a fornire una motivazione più articolata e ad indicare specificamente le pagine ed i passaggi del provvedimento impugnato in cui rinvenire detta autonoma valutazione (Sez. 2, n. 42333 del 12/09/2019, Devona, Rv. 278001).

Peraltro, in tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, la previsione di «autonoma valutazione» delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, introdotta all'art. 292, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, impone al giudice di esplicitare, indipendentemente dal richiamo in tutto o in parte di altri atti del procedimento, i criteri adottati a fondamento della decisione e non implica, invece, la necessità di una riscrittura «originale» degli elementi o cir- costanze rilevanti ai fini della disposizione della misura (Sez. 6, n. 13864 del 16/03/2017, Marra, Rv. 269648).

Il difetto di originalità linguistica o espositiva del contenuto del provvedimento cautelare emesso dal G.I.P. rispetto alla richiesta del P.M. non implica automatica- mente la violazione dell'obbligo di autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, ma rileva soltanto come uno degli elementi da cui desumere l'insussistenza di un effettivo vaglio da parte del giudice.

E' legittimo, peraltro, il ricorso alla tecnica redazionale del cd. copia e incolla, laddove agevoli la riproduzione della fonte contribuendo ad evitarne il travisamento, quando sia accompagnata dalla dovuta analisi dei contenuti e dall'esplicitazione delle ragioni alla base del convincimento espresso in sede decisoria (Sez. 2, n. 13604 del 28/10/2020, dep. 2021, Torcasio, Rv. 281127).

2. Il Tribunale del riesame, con motivazione logica ed immune da censure, ha respinto l'eccezione di omessa autonoma valutazione da parte del G.I.P. degli ele- menti raccolti a carico dell'indagato, rilevando che il Giudice, pur avendo utilizzato la tecnica del copia-incolla per la narrazione di molti degli eventi accertati nel corso del presente procedimento, per ciascuno di essi utilizzava un carattere graficamente di- verso e, perciò, consentiva di individuare agevolmente le parti oggetto di sua stessa elaborazione) e indicava gli elementi considerati rilevanti ai fini della configurabilità della gravità indiziaria.

I Giudici del gravame cautelare hanno chiarito che, in alcune parti introduttive, il G.I.P. aveva riepilogato gli elementi ritenuti idonei a contestua- lizzare le singole vicende criminose e, successivamente, per ciascuna ipotesi di reato (basate, come risulta evidente anche dalla stessa esposizione dell'ordinanza di rie- same, su elementi indiziari auto-evidenti, come immagini estratte dalle telecamere, intercettazioni e sequestro della sostanza stupefacente) aveva spiegato, sintetica- mente, le ragioni del proprio convincimento nel senso della sussistenza della prova cautelare.

Il tenore dell'ordinanza impugnata, pertanto, dimostra l'autonoma valutazione del presupposto dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari da parte del G.I.P., in quanto erano stati correttamente esplicitati i criteri adottati per pervenire alla decisione del riconoscimento del contributo criminale del ricorrente nell'attività illecita ascrittagli.

Risulta quindi comprovato l'autonomo vaglio degli elementi di ac- cusa offerti dal P.M..

3. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.Al riguardo, vanno richiamati i principi giurisprudenziali già riportati nei paragrafi precedenti, in quanto anche in relazione alle esigenze cautelari il ricorrente contesta il difetto di autonoma valutazione dell'ordinanza genetica.

Il Tribunale del riesame, con motivazione lineare e coerente, pur dando atto della mancanza di valutazioni individuali per tutti gli indagati, ha ritenuto sufficiente l'espo- sizione cumulativa di cui al provvedimento del G.I.P., in quanto essi erano stati rite- nuti gravemente indiziati di reati per i quali opera la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., derivando la valutazione di sussistenza delle esigenze cautelari da un'opzione legislativa e non da una scelta discrezionale del giudice; ha sottolineato, inoltre, che, sulla base degli elementi nella disponibilità del G.I.P. al momento dell'assunzione della propria decisione, non ricorrevano elementi in grado anche solo potenzialmente di sovvertire tale presunzione.

I giudici della cautela hanno fatto buon governo anche dei principi in tema di esi- genze cautelari per i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cit..

Infatti, in tema di custodia cautelare in carcere disposta per il reato di cui all'art.416 bis cod. pen., la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo con il recesso dell'indagato dall'associazione o con l'esaurimento dell'attività associativa, mentre il cd.

"tempo silente" (ossia il decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati) non può, da solo, costituire prova dell'irreversibile allontanamento dell'indagato dal sodalizio, potendo essere valutato esclusivamente in via residuale, quale uno dei possibili elementi (tra cui, ad esempio, un'attività di collaborazione o il trasferimento in altra zona territoriale) volto a fornire la dimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di una situazione indicativa dell'assenza di esigenze cautelari (Sez. 2, n. 38848 del 14/07/2021, Giardino, Rv. 282131).

Peraltro, la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che, se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo.

4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va rigettato.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (art. 616 cod. proc. pen.). ,k [OSCURATO:PERSONA] provvederà agli adempimenti di rito ai sensi dell'art. 94 disp. att. cod. proc. pen..

P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. perì..

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame, ha rigettato il ricorso proposto ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen. da Asto- rino Antonio avverso l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Catanzaro del 10 febbraio 2021 di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 di cui ai capi 48), 49), 50) e 51). Il Tribunale del riesame ha evidenziato che tra le diverse associazioni finalizzate al traffico di stupefacenti contestate nel presente procedimento v'era quella di cui al capo n. 48), riferibile alla figura apicale di [OSCURATO:PERSONA], soggetto da lungo tempo dedito allo svolgimento di attività criminose di tale tipologia. In base alla contesta- zione, l'associazione de quo era caratterizzata per essere composta da un gruppo ristretto di otto persone per precisa scelta dell'[OSCURATO:PERSONA], il quale aveva sempre evitato di dare nell'occhio e avere da sempre adottato particolare cautela nell'esercizio di tali attività illecite. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame, proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 292, 273 e ss. cod. proc. pen. e 6 CEDU, in relazione alla sussistenza degli elementi minimi della struttura tipica del reato Si deduce che il Tribunale ha rigettato la richiesta di declaratoria di nullità dell'or- dinanza cautelare per violazione dell'art. 292, comma 2, cod. proc. pen. in difetto di autonoma valutazione del G.I.P. delle risultanze offerte dal P.M.. Con motivazione meramente apparente, per uno specifico profilo graficamente inesistente, il Tribunale del riesame dopo avere dato atto dell'effettivo ricorso del G.I.P. al metodo del copia-incolla, ha ritenuto esistente l'autonoma valutazione a fronte dell'utilizzo da parte del giudice di un carattere grafico diverso - in neretto - nel quale il giudice avrebbe spigato le proprie ragioni del decidere in via autonoma rispetto al P.M.. In realtà anche le parti dell'ordinanza genetica scritte in grassetto (carattere diverso), sul presupposto che riproducevano ancora una volta le medesime argomentazioni del P.M. in difetto di una minima valutazione autonoma del Giudice, pure in presenza di possibili interpretazioni alternative del dato investigativo. Con riferimento al reato di cui al capo 48), l'autonoma valutazione si traduceva in un conforme duplicato della richiesta per l'applicazione di misure cautelari avanzata dal Pubblico Ministero, in mancanza di qualsiasi apparato motivazionale. Rispetto alla specifica posizione di [OSCURATO:PERSONA], quale promotore e organizza- tore dell'associazione, l'autonoma valutazione del G.I.P. rispetto allo specifico ruolo attribuito allo stesso in contestazione, era solo apparente, essendosi limitato ad una mera formula di stile, richiamando le argomentazioni della contestazione formulata dal P.M.. Le conclusioni alle quali il Tribunale del riesame era pervenuto erano erronee nei presupposti in fatto e nell'individuazione delle coordinate in diritto che presidiano l'obbligo di motivazione, in punto di esigenze cautelari. L'ordinanza impugnata non indicava i passaggi argomentativi nei quali il G.I.P. avrebbe indicato, sinteticamente, le ragioni del proprio convincimento. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 292, comma 2, 275 cod. proc. pen. e 6 CEDU. Si rileva che il Tribunale del riesame ha ritenuto di poter integrare una motivazione assente col mero richiamo alla presunzione di pericolosità di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.. Anche in relazione alla motivazione sulla sussistenza delle esigenze cautelari l'or- dinanza genetica difettava di autonoma valutazione. La scelta della misura era avve- nuta con un automatismo che prescindeva dalla valutazione concreta del fatto, della condotta, dalla operatività dell'associazione, della personalità dell'indagato e dei pre- cedenti penali, oltre che del tempo dal commesso reato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. Il primo motivo di ricorso è infondato. Va premesso che, in tema di impugnazioni avverso i provvedimenti de libertate, il ricorrente per Cassazione che denunci la nullità dell'ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza ha l'onere di indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali detta omissione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario di tale rilevanza da condurre a con- clusioni diverse da quelle adottate (Sez. 1, n. 46447 del 16/10/2019, Firozpoor, Rv. 277496; Sez. 1, n. 333 del 28/11/2018, dep. 2019, Esposito, Rv. 274760). Il ricorrente deve indicare i passi dell'ordinanza che richiamano o ricalcano la ri- chiesta cautelare o le ragioni per cui la dedotta omissione avrebbe impedito apprez- zamenti di segno contrario tali da condurre a conclusioni diverse e il Tribunale del riesame, nel rigettare tale eccezione, non è tenuto a fornire una motivazione più articolata e ad indicare specificamente le pagine ed i passaggi del provvedimento impugnato in cui rinvenire detta autonoma valutazione (Sez. 2, n. 42333 del 12/09/2019, Devona, Rv. 278001). Peraltro, in tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, la previsione di «autonoma valutazione» delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, introdotta all'art. 292, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, impone al giudice di esplicitare, indipendentemente dal richiamo in tutto o in parte di altri atti del procedimento, i criteri adottati a fondamento della decisione e non implica, invece, la necessità di una riscrittura «originale» degli elementi o cir- costanze rilevanti ai fini della disposizione della misura (Sez. 6, n. 13864 del 16/03/2017, Marra, Rv. 269648). Il difetto di originalità linguistica o espositiva del contenuto del provvedimento cautelare emesso dal G.I.P. rispetto alla richiesta del P.M. non implica automatica- mente la violazione dell'obbligo di autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, ma rileva soltanto come uno degli elementi da cui desumere l'insussistenza di un effettivo vaglio da parte del giudice. E' legittimo, peraltro, il ricorso alla tecnica redazionale del cd. copia e incolla, laddove agevoli la riproduzione della fonte contribuendo ad evitarne il travisamento, quando sia accompagnata dalla dovuta analisi dei contenuti e dall'esplicitazione delle ragioni alla base del convincimento espresso in sede decisoria (Sez. 2, n. 13604 del 28/10/2020, dep. 2021, Torcasio, Rv. 281127). 2. Il Tribunale del riesame, con motivazione logica ed immune da censure, ha respinto l'eccezione di omessa autonoma valutazione da parte del G.I.P. degli ele- menti raccolti a carico dell'indagato, rilevando che il Giudice, pur avendo utilizzato la tecnica del copia-incolla per la narrazione di molti degli eventi accertati nel corso del presente procedimento, per ciascuno di essi utilizzava un carattere graficamente di- verso e, perciò, consentiva di individuare agevolmente le parti oggetto di sua stessa elaborazione) e indicava gli elementi considerati rilevanti ai fini della configurabilità della gravità indiziaria. I Giudici del gravame cautelare hanno chiarito che, in alcune parti introduttive, il G.I.P. aveva riepilogato gli elementi ritenuti idonei a contestua- lizzare le singole vicende criminose e, successivamente, per ciascuna ipotesi di reato (basate, come risulta evidente anche dalla stessa esposizione dell'ordinanza di rie- same, su elementi indiziari auto-evidenti, come immagini estratte dalle telecamere, intercettazioni e sequestro della sostanza stupefacente) aveva spiegato, sintetica- mente, le ragioni del proprio convincimento nel senso della sussistenza della prova cautelare. Il tenore dell'ordinanza impugnata, pertanto, dimostra l'autonoma valutazione del presupposto dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari da parte del G.I.P., in quanto erano stati correttamente esplicitati i criteri adottati per pervenire alla decisione del riconoscimento del contributo criminale del ricorrente nell'attività illecita ascrittagli. Risulta quindi comprovato l'autonomo vaglio degli elementi di ac- cusa offerti dal P.M.. 3. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.Al riguardo, vanno richiamati i principi giurisprudenziali già riportati nei paragrafi precedenti, in quanto anche in relazione alle esigenze cautelari il ricorrente contesta il difetto di autonoma valutazione dell'ordinanza genetica. Il Tribunale del riesame, con motivazione lineare e coerente, pur dando atto della mancanza di valutazioni individuali per tutti gli indagati, ha ritenuto sufficiente l'espo- sizione cumulativa di cui al provvedimento del G.I.P., in quanto essi erano stati rite- nuti gravemente indiziati di reati per i quali opera la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., derivando la valutazione di sussistenza delle esigenze cautelari da un'opzione legislativa e non da una scelta discrezionale del giudice; ha sottolineato, inoltre, che, sulla base degli elementi nella disponibilità del G.I.P. al momento dell'assunzione della propria decisione, non ricorrevano elementi in grado anche solo potenzialmente di sovvertire tale presunzione. I giudici della cautela hanno fatto buon governo anche dei principi in tema di esi- genze cautelari per i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cit.. Infatti, in tema di custodia cautelare in carcere disposta per il reato di cui all'art.416 bis cod. pen., la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo con il recesso dell'indagato dall'associazione o con l'esaurimento dell'attività associativa, mentre il cd. "tempo silente" (ossia il decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati) non può, da solo, costituire prova dell'irreversibile allontanamento dell'indagato dal sodalizio, potendo essere valutato esclusivamente in via residuale, quale uno dei possibili elementi (tra cui, ad esempio, un'attività di collaborazione o il trasferimento in altra zona territoriale) volto a fornire la dimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di una situazione indicativa dell'assenza di esigenze cautelari (Sez. 2, n. 38848 del 14/07/2021, Giardino, Rv. 282131). Peraltro, la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che, se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo. 4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va rigettato. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (art. 616 cod. proc. pen.). ,k [OSCURATO:PERSONA] provvederà agli adempimenti di rito ai sensi dell'art. 94 disp. att. cod. proc. pen.. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. perì.. Così deciso in
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