CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 gennaio 2024
Cassazione n. 36902/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PESCARAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del sostituto [OSCURATO:PERSONA] che chiedeva l'annullamento con rinvio dell'impugnato provvedimento [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Pescara, in funzione di Giudice dell'esecuzione, con ordinanza in data 4 aprile 2024, rigettava la richiesta di sostituire la pena di anni uno e mesi otto di reclusione inflitta a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza emessa dalla Corte d'appello di L'Aquila, definitiva il 23 gennaio 2024, con il lavoro di pubblica utilità, ovvero con la detenzione domiciliare sostitutiva. La Corte rigettava la richiesta sul presupposto che il condannato non si fosse attenuto agli schemi operativi che suggerivano che fosse l'istante a fornire gli elementi necessari per decidere. 2.Avverso tale provvedimento proponeva ricorso il condannato, tramite il difensore, lamentando l'erronea applicazione degli artt. 20 bis cod.pen. e 53 L. 689/81 e la relativa illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla documentazione prodotta a sostegno della richiesta. Tale documentazione era costituita dalla iscrizione anagrafica, dalla dichiarazione di disponibilità allo svolgimento di lavori socialmente utili presso un ente individuato nell'ARCI Pescara, nonchè dalla busta paga attestante il regolare svolgimento di attività lavorativa. Lamentava come le ragioni del diniego non fondassero su una asserita inidoneità, oggettiva o soggettiva, del condannato alla sostituzione, bensì su una non compatibilità dell'istanza rispetto ad un non meglio definito schema operativo che il legislatore non prevede. In particolare, il rigetto della sostituzione con la detenzione domiciliare si fondava sull'assenza di persone che potessero prendersi cura del condannato, nonostante al condannato con detenzione sostitutiva siano concesse quattro ore giornaliere per allontanarsi dal domicilio e occuparsi delle proprie incombenze. La decisione si appalesa, poi, in aperto contrasto con le disposizioni normative che, in difetto di elementi o informazioni per valutare l'istanza di sostituzione, indicano al decidente non già di rigettare l'istanza, bensì di rivolgersi all'UEPE competente per acquisire quanto necessario per decidere. Disposta la trattazione scritta del procedimento, in assenza di richieste di trattazione orale, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale concludeva chiedendo l'annullamento con rinvio dell'impugnato provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Secondo quanto disposto dall'art. 545-bis, comma 2, cod. proc. pen., «al fine di decidere sulla sostituzione della pena detentiva e sulla scelta della pena \-ào‘-‘ \k sostitutiva ai sensi dell'articolo 58 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché ai fini della determinazione degli obblighi e delle prescrizioni relative, il giudice può acquisire dall'ufficio di esecuzione penale esterna e, se del caso, dalla polizia giudiziaria, tutte le informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita, personali, familiari, sociali, economiche e patrimoniali dell'imputato». In ossequio a tale dettato normativo, non può ritenersi sussistere in capo all'imputato un obbligo di presentare documentazione al giudice, atteso che il comma 3 dell'art. 545-bis cod. proc. pen., come si è evidenziato, non pone a carico dell'imputato alcun obbligo, ma solo gli dà facoltà di presentare documentazione, peraltro, all'Ufficio dell'[OSCURATO:PERSONA] (in un'ottica di collaborazione ai fini della elaborazione della relazione) e non al giudice che procede, davanti al quale il ricorrente è facultato a presentare memorie. (Sez. 2, n. 12635 del 23/02/2024). Conseguentemente, non può inserirsi fra le cause impeditive della sostituibilità della pena detentiva il mancato ossequio da parte del richiedente alle prescrizioni del citato schema operativo, ovvero l'omissione di indicazioni circa l'ente preso il quale svolgere il lavoro di pubblica utilità, ovvero la mancata produzione della dichiarazione di disponibilità, o del programma di lavoro; né, quanto alla richiesta di detenzione domiciliare sostitutiva, può essere ritenuta ostativa alla invocata concessione la carenza di informazioni circa la disponibilità di un domicilio, ovvero circa la presenza di un soggetto che potesse prendersi cura del detenuto, come ritenuto dalla Corte territoriale. Ciò in quanto, secondo la lettera della norma, in capo al richiedente sussiste una mera facoltà di produrre documentazione, sia all'ufficio di esecuzione penale esterna, sia al giudice che procede, mentre in capo al giudice incombe un potere- dovere di richiedere al detto ufficio, ovvero alla polizia giudiziaria, tutte le informazioni necessarie in relazione alle condizioni di vita, personali, familiari, sociali economiche e patrimoniali del richiedente. Nessuna condizione, sotto il profilo dell'onere di informazione, è prevista dal legislatore a pena di inammissibilità dell'istanza, né può essere surrettiziamente introdotta sotto forma di protocolli o schemi operativi. L'art. 545 bis cod. proc. pen. prevede, per l'applicazione delle pene sostitutive, un meccanismo articolato, definito a struttura bifasica, in cui il giudice instaura una fase di contraddittorio con le parti e, ove necessario, si avvale anche dell'apporto dell'ufficio esecuzione penale esterna al fine di individuare la pena sostitutiva più adeguata, dettagliando obblighi e prescrizioni. (Sez. 6, n. 21929/2024 rv 286486). Tale meccanismo deve intendersi operante anche nel caso in esame, allorquando, cioè, la richiesta di sostituzione della pena precedentemente inflitta venga richiesta al giudice dell'esecuzione, in pendenza del procedimento in fase di legittimità al momento di entrata in vigore del D.Lgs 150/2022, posto che per espressa previsione dell'art. 95 del medesimo decreto, "nel giudizio di esecuzione si applicano, in quanto compatibili, le norme del Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, e del codice di procedura penale relative alle pene sostitutive". L'eccezionalità costituita dalla possibilità di applicazione della pena sostituiva da parte del giudice della esecuzione, anziché dal giudice della cognizione, secondo il sistema del sentencing anglosassone, è limitata ai casi individuati nella disciplina transitoria e di fatto consente di anticipare alcune forme di esecuzione extracarceraria che erano di esclusivo appannaggio della magistratura di sorveglianza. E' evidente che il giudice della cognizione, ma anche dell'esecuzione, nei limitati casi previsti dall'art. 95 D.Lgs 150/2022, per potere valutare la sostituibilità della pena detentiva necessita di un bagaglio di informazioni che mediamente non possiede e che, dunque, può e deve ottenere, al fine di dare adeguata risposta alla istanza ex art. 545 bis cod. proc. pen., con le modalità previste dall'art. 545 bis comma 3 cod proc pen, non potendosi trincerare dietro una mancanza di informazioni, ovvero dietro un inadempimento da parte del richiedente che, come visto, non ha alcun onere in tal senso. La motivazione è certamente erronea sotto il profilo testè evidenziato; il ricorrente ne denuncia anche la contraddittorietà per omessa valutazione dei documenti allegati all'istanza stessa che, però, non sono stati prodotti con il ricorso che, dunque, sotto tale aspetto si profila non autosufficiente; infatti, in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, i motivi che deducano il vizio di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione. (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Rv. 270071) La impugnata decisione deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Pescara per nuovo esame dell'istanza alla luce dei principi sopra evidenziati. PQM Annulla la ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribuna