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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 febbraio 2025

Cassazione n. 08159/2025

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re ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5820/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 121, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 121, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. -intimato- sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 367/2024 depositata il 21/02/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/02/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Con sentenza del 21.2.24 la corte d’appello di Napoli ha dichiarato il diritto del lavoratore in epigrafe percepire per ciascun giorno di ferie una retribuzione comprensiva dell’indennità per equa dell’indennità compensative e dell’indennità di turno e condannato [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento della somma relativa oltre accessori.

In particolare, la corte ha ritenuto di compensare le spese del doppio grado di giudizio per l’accoglimento solo parziale della domanda e l’oscillamento giurisprudenziale in materia.

Avverso tale sentenza ricorre sulle spese il lavoratore per un motivo, cui resiste con controricorso EAV, che propone ricorso incidentale per tre motivi, cui resiste con controricorso il lavoratore. [OSCURATO:PERSONA], all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. [OSCURATO:PERSONA]: Con atto del 24.7.24 le parti hanno conciliato la lite in sede sindacale, sicché la ricorrente con memoria del 4.2.25 ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere anche con riferimento alle spese di lite. p.q.m. dichiara cessata la materia del contendere anche con riferimento alle spese di lite.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5820/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 121, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 121, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. -intimato- sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 367/2024 depositata il 21/02/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/02/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Con sentenza del 21.2.24 la corte d’appello di Napoli ha dichiarato il diritto del lavoratore in epigrafe percepire per ciascun giorno di ferie una retribuzione comprensiva dell’indennità per equa dell’indennità compensative e dell’indennità di turno e condannato [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento della somma relativa oltre accessori. In particolare, la corte ha ritenuto di compensare le spese del doppio grado di giudizio per l’accoglimento solo parziale della domanda e l’oscillamento giurisprudenziale in materia. Avverso tale sentenza ricorre sulle spese il lavoratore per un motivo, cui resiste con controricorso EAV, che propone ricorso incidentale per tre motivi, cui resiste con controricorso il lavoratore. [OSCURATO:PERSONA], all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. [OSCURATO:PERSONA]: Con atto del 24.7.24 le parti hanno conciliato la lite in sede sindacale, sicché la ricorrente con memoria del 4.2.25 ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere anche con riferimento alle spese di lite. p.q.m. dichiara cessata la materia del contendere anche con riferimento alle spese di lite. Cos
Sentenza Cassazione n. 08159/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris