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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 febbraio 2022

Cassazione n. 14688/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Catania ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di rapina aggravata, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate già pronunciata dal GIP del Tribunale di Catania con sentenza 28 settembre 2020.

2. Il ricorso per cassazione proposto avverso tale provvedimento dall'imputato, CORSARO Nicola, e con cui si lamenta la mancata applicazione dell'attenuante del danno di minima entità, vizio di motivazione in punto riconoscimento della recidiva, mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile.

2.1. Sussiste, in punto diniego della circostanza del danno di minima entità, una motivazione specifica e congrua che evidenzia anche la pluralità di voci di danno in relazione alla presenza anche di danni fisici causati a plurimi soggetti, coerentemente alla natura plurioffensivi del delitto contestato.

2.2. Allo stesso modo, sussiste motivazione logica, adeguata e lineare in punto riconoscimento della recidiva, all'esito di una valutazione della personalità dell'imputato connessa ai precedenti penali che evidenziano una stabilità della scelta criminale da cui desumere un'ingravescente pericolosità.

2.3. Del tutto infondata anche la doglianza in punto mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, risultando legittima la valutazione della insussistenza di elementi a favore e la valorizzazione di una condotta determinante un serio pericolo.

3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Catania ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di rapina aggravata, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate già pronunciata dal GIP del Tribunale di Catania con sentenza 28 settembre 2020. 2. Il ricorso per cassazione proposto avverso tale provvedimento dall'imputato, CORSARO Nicola, e con cui si lamenta la mancata applicazione dell'attenuante del danno di minima entità, vizio di motivazione in punto riconoscimento della recidiva, mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile. 2.1. Sussiste, in punto diniego della circostanza del danno di minima entità, una motivazione specifica e congrua che evidenzia anche la pluralità di voci di danno in relazione alla presenza anche di danni fisici causati a plurimi soggetti, coerentemente alla natura plurioffensivi del delitto contestato. 2.2. Allo stesso modo, sussiste motivazione logica, adeguata e lineare in punto riconoscimento della recidiva, all'esito di una valutazione della personalità dell'imputato connessa ai precedenti penali che evidenziano una stabilità della scelta criminale da cui desumere un'ingravescente pericolosità. 2.3. Del tutto infondata anche la doglianza in punto mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, risultando legittima la valutazione della insussistenza di elementi a favore e la valorizzazione di una condotta determinante un serio pericolo. 3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il
Sentenza Cassazione n. 14688/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris