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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 luglio 2021

Cassazione n. 28951/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso la Corte di Cassazione [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 6 luglio 2021, la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna pronunciata in data 10 ottobre 2018 dal Tribunale di Torino in composizione monocratica nei confronti del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], imputato dei reati di cui agli artt. 582,585 cod. pen..

Il Tribunale di Torino con la sentenza di primo grado, previa affermazione della penale responsabilità, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante e alla recidiva specifica ed infraquinquennale lo aveva condannato alla pena di mesi sei di reclusione oltre alle spese processuali e al risarcimento dei danni nei confronti della costituita parte civile, per avere cagionato lesioni personali a [OSCURATO:PERSONA] giudicate guaribili in 25 gorni prima lanciandogli contro un trapano tassellatore e poi colpendolo con ripetuti pugni, in Moncaleri in data 11 luglio 2012.

2. Avverso la decisione della Corte di appello ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, deducendo un unico motivo di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen..

2.1. Con l'unico motivo è stata dedotta violazione di legge con riferimento alla citazione dell'imputato nel processo di secondo grado.

2.1.1. Lamenta il ricorrente che in data 4 giugno 2021, nel corso della udienza svoltasi dinanzi alla Corte di appello, il difensore di fiducia, avv.to [OSCURATO:PERSONA], eccepiva la nullità della notifica del decreto di citazione per una duplice ragione.

In primo luogo la notifica era sì avvenuta presso il difensore di fiducia domiciliatario, ma il difensore era deceduto dopo la conclusione del processo di primo grado.

Inoltre la difesa evidenziava che la notifica era stata quindi rinnovata presso di lui quale nuovo difensore domiciliatario ma senza il rispetto del termine a comparire previsto dall'art. 601 comma 3 cod. proc. pen.

La Corte di appello accoglieva la eccezione con il rinvio del processo alla udienza del 6 luglio 2021, senza però disporre la notifica del verbale di udienza contenente la nuova data all'imputato assente.

2.2. Ne consegue secondo il ricorrente la nullità della citazione dell'imputato, non essendosi regolarmente costituito il rapporto processuale.

Il difensore ha infine evidenziato che pur in considerazione dell'aumento della metà del tempo necessario a prescrivere in ragione della contestata recidiva, il reato si sarebbe estinto per intervenuta prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni che seguono.

1. Il motivo di ricorso relativo alla intervenuta estinzione del reato per prescrizione è fondato.

Il termine massimo di prescrizione della fattispecie in contestazione è pari ad anni sette e mesi sei, aumentato della metà in ragione della contestata recidiva ex art.99 comma 2 cod. pen. da farsi decorrere dal tempus commissi delicti, collocato, come risulta dal capo di imputazione, in data 11 luglio 2012.

Calcolando detto termine dalla data suddetta, in assenza di cause di sospensione della prescrizione, non rilevabili dalla lettura degli atti, il reato risulta estinto in data 11 luglio 2021.

In assenza di elementi che rendano evidenti i presupposti per un proscioglimento più favorevole ai sensi dell'art. 129 comma 2 cod. proc. pen., deve accedersi ad una pronuncia di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione.

2. Occorre rammentare come, nel giudizio di impugnazione, in presenza di una condanna al risarcimento dei danni o alle restituzioni pronunciata dal primo giudice o dalla Corte d'appello, in seguito a costituzione di parte civile nel processo, è preciso obbligo del giudice, anche di legittimità, secondo il disposto dell'art. 578 cod. proc. pen., esaminare il fondamento dell'azione civile e verificare, senza alcun limite, l'esistenza di tutti gli elementi della fattispecie penale al fine di confermare o meno la condanna alle restituzioni ed al risarcimento pronunciate nei precedenti gradi (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 10952 del 09/11/2012, dep. 08/03/2013, Rv. 255331), con l'obbligo dunque di valutare la fondatezza dei motivi di ricorso proposti.

2.1. Al riguardo il motivo di ricorso è inammissibile agli effetti civili in quanto manifestamente infondato.

Dagli atti del fascicolo esaminati dal Collegio in considerazione del dedotto error in procedendo (Sez.

U., n.42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv.220092), risulta che, in data 4 giugno 2021, nel corso della udienza svoltasi dinanzi alla Corte di appello, il difensore di fiducia, avv.to [OSCURATO:PERSONA], eccepiva la nullità della notifica del decreto di citazione in quanto la notifica era sì avvenuta presso il difensore di fiducia domiciliatario, ma il difensore era deceduto dopo la conclusione del processo di primo grado.

Inoltre il difensore evidenziava che la notifica era stata quindi rinnovata presso di lui quale nuovo difensore domiciliatario ma senza il rispetto del termine a comparire previsto dall'art. 601 comma 3 cod. proc. pen.

La Corte di appello accoglieva la eccezione con il rinvio del processo alla udienza del 6 luglio 2021, senza però disporre la notifica del verbale di udienza contenente la nuova data all'imputato assente.

All'udienza del 6 luglio 2021 il difensore eccepiva la mancata notifica del verbale di udienza all'imputato assente e la Corte di appello rigettava l'eccezione.

2.1.1. A parere di questo Collegio la Corte territoriale ha correttamente 7-) applicato i principi affermati dalla condivisa giurisprudenza di questa sezione ( --L (Sez.5 n. 8896 del 18/01/2021 Mottarlini, Rv. 281136) secondo la quale: «In tema di impugnazioni, nel caso in cui all'imputato sia stato regolarmente notificato il decreto di citazione per il giudizio di appello, ma non sia stato osservato il termine dilatorio per comparire di cui all'art.601 cod. proc. pen., nessuna nullità si verifica ove il giudice rinvii preliminarmente il processo ad altra udienza, concedendo per intero un nuovo termine di venti giorni, senza disporre la notificazione dell'ordinanza di rinvio all'imputato assente, in quanto l'avviso orale della successiva udienza rivolto al difensore vale anche come comunicazione all'interessato, spettando al primo la rappresentanza del proprio assistito».

La decisione aderisce all'orientamento maggioritario condiviso dal Collegio secondo cui, nel giudizio d'appello, l'inosservanza del termine di comparizione dell'imputato, di cui dall'art.601 cod. proc. pen., costituisce una nullità relativa che - se tempestivamente eccepita (entro i termini previsti dall'art. 181, comma 3, cod. proc. pen. e, precisamente, subito dopo l'accertamento della costituzione delle parti) - impone al giudice di disporre il rinvio dell'udienza, concedendo un nuovo termine libero di venti giorni con carattere consecutivo (in tale senso: Sez. 2 n. 55171 del 25/09/2018, Marra, Rv. 275113-01, Sez. 6, n. 46789 del 26/09/2017, Lusha e altro, Rv. 271495-01, Sez. 3, n. 13109 del 01/02/2017, A., Rv. 269337-01 e Sez. 3, n. 27414 del 04/03/2014, Galati, Rv. 259302-01).

Tale orientamento esclude la necessità della notificazione, ritenendo che l'avviso orale della successiva udienza rivolto al difensore presente valga anche come comunicazione all'interessato, atteso che al primo spetta la rappresentanza del proprio assistito (così Sez. 2, n. 11986 del 05/02/2020, Borsani, Rv. 278832- 01, Sez. 2 n. 193 del 21/11/2019, dep. 07/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277816-01, Sez. 2, n. 33481 del 18/06/2019, L., Rv. 277633-01, Sez. 4, n. 45758 del 15/04/2016, Sbarro, Rv. 268125-01, Sez. 2, n. 52599 del 04/12/2014, Chines, Rv. 261630-01, nonché Sez. 5, n. 11217 del 10/01/2019, Sejdic, n.m., Sez. 4, n. 8948 del 15/02/2019, Giammellaro, n.nn., Sez. 2, n. 1138 del 06/11/2018, dep. 11/01/2019, Bruno e altro, n.m. e Sez. 6, n. 56971 del 08/07/2018, Andreini, n.m.) Tale indirizzo valorizza il ruolo del difensore e il principio secondo il quale la nomina fiduciaria implica l'obbligo, per il predetto, di rendere corretta e tempestiva informazione all'imputato sugli atti processuali che lo riguardano, in conformità all'insegnamento della Corte Costituzionale, che nella sentenza n. 136 del 2008, ha chiarito che il rapporto fiduciario tra il difensore e l'imputato «implica l'insorgere di un rapporto di continua e doverosa informazione da parte di quest'ultimo nei confronti del suo cliente, che riguarda, ovviamente, in primo luogo, la comunicazione degli atti e delle fasi del procedimento, allo scopo di approntare una piena ed efficace difesa».

La decisione in principio richiamata, inoltre, si discosta, consapevolmente, dal difforme indirizzo minoritario, più recentemente emerso, secondo cui, in fattispecie simili a quella in esame, caratterizzate dal mancato rispetto del termine previsto per la citazione in appello, è comunque necessaria la rinnovazione della notifica all'imputato del decreto di citazione, unitamente all'estratto del verbale di udienza, nella parte contenente la data del rinvio, sì da assicurargli per intero un nuovo termine di giorni liberi (in tal senso, Sez. 1, n. 7417 del 11/02/2020, Chiavaro, Rv. 278707-01, Sez. 3, n. 48367 del 18/04/2018, Lettieri, Rv. 274738- 01, nonché, in motivazione, Sez. 6, n. 3366 del 20/12/2017, dep. 24/01/2018, T., Rv. 272141-01).

Secondo tale orientamento, ove l'inosservanza del termine riguardi l'imputato, la rinnovazione deve essere disposta nei confronti del predetto, non potendo trovare applicazione la regola generale di cui all'art. 420-bis, comma 3, cod. proc. pen., secondo cui, in caso di assenza, l'imputato è rappresentato dal difensore.

Si sostiene, infatti, che l'istituto della rappresentanza processuale presuppone necessariamente la regolare costituzione delle parti, condizione che non ricorre in caso di nullità della notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza, atteso che difetterebbero, in tale evenienza, i presupposti per la dichiarazione di assenza, analogamente a quanto accadeva nella vigenza dell'istituto della contumacia, preclusa, secondo la giurisprudenza, laddove risultassero il mancato rispetto dei termini minimi di comparizione e la non comparizione dell'imputato, ovvero circostanze che, unitariamente considerate, escludevano la regolare costituzione del rapporto processuale, presupposto indefettibile affinché il difensore potesse fungere da rappresentante.

Va comunque posto in rilievo che, nella già citata Sez. 2 n. 11986 del 05/02/2020, Borsani, Rv. 278832-01, si rinvengono argomenti volti a confutare l'orientamento da ultimo esposto.

Nella pronuncia richiamata si è infatti osservato che al difensore competono, ai sensi dell'art. 99 cod. proc. pen., le facoltà e i diritti che la legge riconosce all'imputato, a meno che gli stessi non siano riservati personalmente a quest'ultimo.

La Corte ha inoltre precisato che, in forza di tale disposizione, il difensore che eccepisce la nullità causata dalla mancata osservanza del termine di comparizione stabilito nell'interesse dell'imputato, esercita legittimamente un diritto di quest'ultimo, agendo in sua vece, in ragione di un rapporto di immedesimazione stabilito ex lege.

Conclude, pertanto, nel senso dell'illogicità della tesi che nega che il rapporto di rappresentanza tra difensore e assistito possa preesistere alla verifica processuale della regolare costituzione delle parti, evidenziando che, se il difensore è legittimato a eccepire, in nome e per conto dell'assistito, le violazioni dei diritti del predetto in forza della nomina difensiva, è, del pari, in forza della relazione che si instaura per effetto di tale nomina che la parte tecnica è tenuta a comunicare all'assistito il differimento accordato in via di rinnovazione dell'atto nullo.

Tale considerazione porta a escludere che la verifica della regolare costituzione delle parti abbia valore costitutivo della rappresentanza processuale dell'imputato in capo al difensore, valendo, piuttosto, quale mera ricognizione del rapporto defensionale, a cui l'art. 420-bis, comma 3, cod. proc. pen. riconnette, in presenza dei presupposti di legge e in via automatica, gli effetti tipici dell'istituto dell'assenza.

In adesione al prevalente indirizzo della Corte di cassazione, ritiene questo Collegio che l'imputato non avesse diritto nel caso di specie a ricevere la notifica in questione con la conseguenza che il ricorso va dichiarato inammissibile agli effetti civili.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio agli effetti penali la sentenza impugnata perché il reato e'

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso la Corte di Cassazione [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 6 luglio 2021, la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna pronunciata in data 10 ottobre 2018 dal Tribunale di Torino in composizione monocratica nei confronti del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], imputato dei reati di cui agli artt. 582,585 cod. pen.. Il Tribunale di Torino con la sentenza di primo grado, previa affermazione della penale responsabilità, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante e alla recidiva specifica ed infraquinquennale lo aveva condannato alla pena di mesi sei di reclusione oltre alle spese processuali e al risarcimento dei danni nei confronti della costituita parte civile, per avere cagionato lesioni personali a [OSCURATO:PERSONA] giudicate guaribili in 25 gorni prima lanciandogli contro un trapano tassellatore e poi colpendolo con ripetuti pugni, in Moncaleri in data 11 luglio 2012. 2. Avverso la decisione della Corte di appello ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, deducendo un unico motivo di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Con l'unico motivo è stata dedotta violazione di legge con riferimento alla citazione dell'imputato nel processo di secondo grado. 2.1.1. Lamenta il ricorrente che in data 4 giugno 2021, nel corso della udienza svoltasi dinanzi alla Corte di appello, il difensore di fiducia, avv.to [OSCURATO:PERSONA], eccepiva la nullità della notifica del decreto di citazione per una duplice ragione. In primo luogo la notifica era sì avvenuta presso il difensore di fiducia domiciliatario, ma il difensore era deceduto dopo la conclusione del processo di primo grado. Inoltre la difesa evidenziava che la notifica era stata quindi rinnovata presso di lui quale nuovo difensore domiciliatario ma senza il rispetto del termine a comparire previsto dall'art. 601 comma 3 cod. proc. pen. La Corte di appello accoglieva la eccezione con il rinvio del processo alla udienza del 6 luglio 2021, senza però disporre la notifica del verbale di udienza contenente la nuova data all'imputato assente. 2.2. Ne consegue secondo il ricorrente la nullità della citazione dell'imputato, non essendosi regolarmente costituito il rapporto processuale. Il difensore ha infine evidenziato che pur in considerazione dell'aumento della metà del tempo necessario a prescrivere in ragione della contestata recidiva, il reato si sarebbe estinto per intervenuta prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni che seguono. 1. Il motivo di ricorso relativo alla intervenuta estinzione del reato per prescrizione è fondato. Il termine massimo di prescrizione della fattispecie in contestazione è pari ad anni sette e mesi sei, aumentato della metà in ragione della contestata recidiva ex art.99 comma 2 cod. pen. da farsi decorrere dal tempus commissi delicti, collocato, come risulta dal capo di imputazione, in data 11 luglio 2012. Calcolando detto termine dalla data suddetta, in assenza di cause di sospensione della prescrizione, non rilevabili dalla lettura degli atti, il reato risulta estinto in data 11 luglio 2021. In assenza di elementi che rendano evidenti i presupposti per un proscioglimento più favorevole ai sensi dell'art. 129 comma 2 cod. proc. pen., deve accedersi ad una pronuncia di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione. 2. Occorre rammentare come, nel giudizio di impugnazione, in presenza di una condanna al risarcimento dei danni o alle restituzioni pronunciata dal primo giudice o dalla Corte d'appello, in seguito a costituzione di parte civile nel processo, è preciso obbligo del giudice, anche di legittimità, secondo il disposto dell'art. 578 cod. proc. pen., esaminare il fondamento dell'azione civile e verificare, senza alcun limite, l'esistenza di tutti gli elementi della fattispecie penale al fine di confermare o meno la condanna alle restituzioni ed al risarcimento pronunciate nei precedenti gradi (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 10952 del 09/11/2012, dep. 08/03/2013, Rv. 255331), con l'obbligo dunque di valutare la fondatezza dei motivi di ricorso proposti. 2.1. Al riguardo il motivo di ricorso è inammissibile agli effetti civili in quanto manifestamente infondato. Dagli atti del fascicolo esaminati dal Collegio in considerazione del dedotto error in procedendo (Sez. U., n.42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv.220092), risulta che, in data 4 giugno 2021, nel corso della udienza svoltasi dinanzi alla Corte di appello, il difensore di fiducia, avv.to [OSCURATO:PERSONA], eccepiva la nullità della notifica del decreto di citazione in quanto la notifica era sì avvenuta presso il difensore di fiducia domiciliatario, ma il difensore era deceduto dopo la conclusione del processo di primo grado. Inoltre il difensore evidenziava che la notifica era stata quindi rinnovata presso di lui quale nuovo difensore domiciliatario ma senza il rispetto del termine a comparire previsto dall'art. 601 comma 3 cod. proc. pen. La Corte di appello accoglieva la eccezione con il rinvio del processo alla udienza del 6 luglio 2021, senza però disporre la notifica del verbale di udienza contenente la nuova data all'imputato assente. All'udienza del 6 luglio 2021 il difensore eccepiva la mancata notifica del verbale di udienza all'imputato assente e la Corte di appello rigettava l'eccezione. 2.1.1. A parere di questo Collegio la Corte territoriale ha correttamente 7-) applicato i principi affermati dalla condivisa giurisprudenza di questa sezione ( --L (Sez.5 n. 8896 del 18/01/2021 Mottarlini, Rv. 281136) secondo la quale: «In tema di impugnazioni, nel caso in cui all'imputato sia stato regolarmente notificato il decreto di citazione per il giudizio di appello, ma non sia stato osservato il termine dilatorio per comparire di cui all'art.601 cod. proc. pen., nessuna nullità si verifica ove il giudice rinvii preliminarmente il processo ad altra udienza, concedendo per intero un nuovo termine di venti giorni, senza disporre la notificazione dell'ordinanza di rinvio all'imputato assente, in quanto l'avviso orale della successiva udienza rivolto al difensore vale anche come comunicazione all'interessato, spettando al primo la rappresentanza del proprio assistito». La decisione aderisce all'orientamento maggioritario condiviso dal Collegio secondo cui, nel giudizio d'appello, l'inosservanza del termine di comparizione dell'imputato, di cui dall'art.601 cod. proc. pen., costituisce una nullità relativa che - se tempestivamente eccepita (entro i termini previsti dall'art. 181, comma 3, cod. proc. pen. e, precisamente, subito dopo l'accertamento della costituzione delle parti) - impone al giudice di disporre il rinvio dell'udienza, concedendo un nuovo termine libero di venti giorni con carattere consecutivo (in tale senso: Sez. 2 n. 55171 del 25/09/2018, Marra, Rv. 275113-01, Sez. 6, n. 46789 del 26/09/2017, Lusha e altro, Rv. 271495-01, Sez. 3, n. 13109 del 01/02/2017, A., Rv. 269337-01 e Sez. 3, n. 27414 del 04/03/2014, Galati, Rv. 259302-01). Tale orientamento esclude la necessità della notificazione, ritenendo che l'avviso orale della successiva udienza rivolto al difensore presente valga anche come comunicazione all'interessato, atteso che al primo spetta la rappresentanza del proprio assistito (così Sez. 2, n. 11986 del 05/02/2020, Borsani, Rv. 278832- 01, Sez. 2 n. 193 del 21/11/2019, dep. 07/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277816-01, Sez. 2, n. 33481 del 18/06/2019, L., Rv. 277633-01, Sez. 4, n. 45758 del 15/04/2016, Sbarro, Rv. 268125-01, Sez. 2, n. 52599 del 04/12/2014, Chines, Rv. 261630-01, nonché Sez. 5, n. 11217 del 10/01/2019, Sejdic, n.m., Sez. 4, n. 8948 del 15/02/2019, Giammellaro, n.nn., Sez. 2, n. 1138 del 06/11/2018, dep. 11/01/2019, Bruno e altro, n.m. e Sez. 6, n. 56971 del 08/07/2018, Andreini, n.m.) Tale indirizzo valorizza il ruolo del difensore e il principio secondo il quale la nomina fiduciaria implica l'obbligo, per il predetto, di rendere corretta e tempestiva informazione all'imputato sugli atti processuali che lo riguardano, in conformità all'insegnamento della Corte Costituzionale, che nella sentenza n. 136 del 2008, ha chiarito che il rapporto fiduciario tra il difensore e l'imputato «implica l'insorgere di un rapporto di continua e doverosa informazione da parte di quest'ultimo nei confronti del suo cliente, che riguarda, ovviamente, in primo luogo, la comunicazione degli atti e delle fasi del procedimento, allo scopo di approntare una piena ed efficace difesa». La decisione in principio richiamata, inoltre, si discosta, consapevolmente, dal difforme indirizzo minoritario, più recentemente emerso, secondo cui, in fattispecie simili a quella in esame, caratterizzate dal mancato rispetto del termine previsto per la citazione in appello, è comunque necessaria la rinnovazione della notifica all'imputato del decreto di citazione, unitamente all'estratto del verbale di udienza, nella parte contenente la data del rinvio, sì da assicurargli per intero un nuovo termine di giorni liberi (in tal senso, Sez. 1, n. 7417 del 11/02/2020, Chiavaro, Rv. 278707-01, Sez. 3, n. 48367 del 18/04/2018, Lettieri, Rv. 274738- 01, nonché, in motivazione, Sez. 6, n. 3366 del 20/12/2017, dep. 24/01/2018, T., Rv. 272141-01). Secondo tale orientamento, ove l'inosservanza del termine riguardi l'imputato, la rinnovazione deve essere disposta nei confronti del predetto, non potendo trovare applicazione la regola generale di cui all'art. 420-bis, comma 3, cod. proc. pen., secondo cui, in caso di assenza, l'imputato è rappresentato dal difensore. Si sostiene, infatti, che l'istituto della rappresentanza processuale presuppone necessariamente la regolare costituzione delle parti, condizione che non ricorre in caso di nullità della notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza, atteso che difetterebbero, in tale evenienza, i presupposti per la dichiarazione di assenza, analogamente a quanto accadeva nella vigenza dell'istituto della contumacia, preclusa, secondo la giurisprudenza, laddove risultassero il mancato rispetto dei termini minimi di comparizione e la non comparizione dell'imputato, ovvero circostanze che, unitariamente considerate, escludevano la regolare costituzione del rapporto processuale, presupposto indefettibile affinché il difensore potesse fungere da rappresentante. Va comunque posto in rilievo che, nella già citata Sez. 2 n. 11986 del 05/02/2020, Borsani, Rv. 278832-01, si rinvengono argomenti volti a confutare l'orientamento da ultimo esposto. Nella pronuncia richiamata si è infatti osservato che al difensore competono, ai sensi dell'art. 99 cod. proc. pen., le facoltà e i diritti che la legge riconosce all'imputato, a meno che gli stessi non siano riservati personalmente a quest'ultimo. La Corte ha inoltre precisato che, in forza di tale disposizione, il difensore che eccepisce la nullità causata dalla mancata osservanza del termine di comparizione stabilito nell'interesse dell'imputato, esercita legittimamente un diritto di quest'ultimo, agendo in sua vece, in ragione di un rapporto di immedesimazione stabilito ex lege. Conclude, pertanto, nel senso dell'illogicità della tesi che nega che il rapporto di rappresentanza tra difensore e assistito possa preesistere alla verifica processuale della regolare costituzione delle parti, evidenziando che, se il difensore è legittimato a eccepire, in nome e per conto dell'assistito, le violazioni dei diritti del predetto in forza della nomina difensiva, è, del pari, in forza della relazione che si instaura per effetto di tale nomina che la parte tecnica è tenuta a comunicare all'assistito il differimento accordato in via di rinnovazione dell'atto nullo. Tale considerazione porta a escludere che la verifica della regolare costituzione delle parti abbia valore costitutivo della rappresentanza processuale dell'imputato in capo al difensore, valendo, piuttosto, quale mera ricognizione del rapporto defensionale, a cui l'art. 420-bis, comma 3, cod. proc. pen. riconnette, in presenza dei presupposti di legge e in via automatica, gli effetti tipici dell'istituto dell'assenza. In adesione al prevalente indirizzo della Corte di cassazione, ritiene questo Collegio che l'imputato non avesse diritto nel caso di specie a ricevere la notifica in questione con la conseguenza che il ricorso va dichiarato inammissibile agli effetti civili. P.Q.M. Annulla senza rinvio agli effetti penali la sentenza impugnata perché il reato e'
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