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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40506/2025

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2025 della Corte d'appello di Genova dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova del 24 marzo 2025 di conferma della condanna del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all’art. 1 16 comm i 15 - 17 C od.

Strada commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 26 aprile 2019.

Rilevato che il ricorrente ha dedotto la violazione di legge per non avere la Corte ritenuto il reato estinto per intervenuta prescrizionee ha rilevato che, anche a tenere conto della sospensione del termine di prescrizione conteggiata dalla Corte pari a mesi 18 e giorni 21,il reato si sarebbe prescritto nel mese di novembre del 2024.

Si tratta di motivo manifestamente infondato, inquanto la Corte di appello ha conteggiato la sospensione del termine di prescrizione di cui all’art. 159 cod. pen. nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, come previsto da Sez.

U n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Rv. 288175 –01 in mesi 18 e giorni 21: per effetto di detto computo la prescrizione al momento della pronuncia della sentenza non era ancora maturata.

Ritenuto pertanto che il ricorso de bba essere dichiarato inammissibile, con condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibileil ricors o e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 2dicembre 202 5 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2025 della Corte d'appello di Genova dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova del 24 marzo 2025 di conferma della condanna del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all’art. 1 16 comm i 15 - 17 C od. Strada commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 26 aprile 2019. Rilevato che il ricorrente ha dedotto la violazione di legge per non avere la Corte ritenuto il reato estinto per intervenuta prescrizionee ha rilevato che, anche a tenere conto della sospensione del termine di prescrizione conteggiata dalla Corte pari a mesi 18 e giorni 21,il reato si sarebbe prescritto nel mese di novembre del 2024. Si tratta di motivo manifestamente infondato, inquanto la Corte di appello ha conteggiato la sospensione del termine di prescrizione di cui all’art. 159 cod. pen. nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, come previsto da Sez. U n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Rv. 288175 –01 in mesi 18 e giorni 21: per effetto di detto computo la prescrizione al momento della pronuncia della sentenza non era ancora maturata. Ritenuto pertanto che il ricorso de bba essere dichiarato inammissibile, con condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M Dichiara inammissibileil ricors o e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2dicembre 202 5 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 40506/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris