CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 gennaio 2022
Cassazione n. 17108/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e SENTENZA sul ricorso 15049-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del Liquidatore pro tempore, n elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 86/90, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA];45 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 35, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'AMATI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - nonchè contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; - resistente con mandato - avverso la sentenza n. 4180/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 12/11/2018 R.G.N. 1774/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/01/2022 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]', che ha concluso per il rigetto del ricorso tranne il 4° motivo; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. RG 150-1912019 [OSCURATO:PERSONA](ii, Ldiefir,id 12,v7.7iii0 2022 [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Roma, con sentenza n. 4180 del 2018, decidendo in sede di rinvio, da Cass. n.10036 del 2015, ha dichiarato il diritto di [OSCURATO:PERSONA] ed altri litisconsorti, in epigrafe indicati, alla costituzione della posizione previdenziale presso l'INPS, anche quale successore ex lege dell'ENPALS, in relazione ai rapporti di lavoro intercorsi, negli [OSCURATO:PERSONA] d'America, con !a RAI [OSCURATO:PERSONA] TV System, in liquidazione, con condanna di quest'ultima a corrispondere all'INPS, anche nella predetta qualità, i contributi previdenziali in riferimento alla retribuzione corrisposta e dovuta ai dipendenti, oltre sanzioni di legge. 2. Cerullo e gli altri attuali litisconsorti, cittadini italiani residenti negli [OSCURATO:PERSONA] d'America, dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] TV System (di seguito, per brevità, indicata anche come [OSCURATO:PERSONA]), società statunitense avente come unico azionista la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A (di seguito, per brevità, indicata anche come Rai), avevano svolto domande volte ad ottenere riconoscimento dell'avvenuta instaurazione di un rapporto di lavoro, alle dipendenze della P,ai, con mansioni di telecineoperatore (Cerullo e Capasso), montatore (Stizza e Santalucia), tecnico audio (Guglielmo jr e Piccolo), di natura giornalistica (Cerullo), e la condanna di entrambe le società; in solido, al versamento dei contributi previdenziali dovuti all'Inps, all'Enpals e all'INPGI (quanto a Cerullo), in applicazione della legislazione previdenziale italiana e del relativo trattamento orevidenziale, con condanna al pagamento dei contributi previdenziali ai comoeteriti Istituti previdenziali di diritto italiano. 3. La Corte di cassazione, con sentenza n. 10036 dei 2015, in accoglimento dei dra.varne svolto dai lavoratori avverso !a pronuncia di secondo grado che aveva disatteso la domanda, svolta nei confronti della RAI Corporation, per il versamento nei contributi in Italia , ai sensi della Convenzione itaio-statunitense sottoscritta in data 23.5.1973 e ratificata con legge n. 86/75, aveva accolto ii ricorso, per violazione dell'art. 100 cod.proc.civ., ritenuta assorbi:9 cgrli ulteriore doglianza ed eccezione, e riconosciuto e. -_-2sse de . perclenti ad per !a costituzione di RG 15049'201R [OSCURATO:PERSONA] estensore posizioni assicurative nel sistema previdenziale pubblico italiano, con versamento dei relativi contributi in Italia, negato, nella sentenza impugnata, sul presupposto che i predetti dipendenti non avessero svolto alcuna comparazione fra il vantaggio perseguito e le utilità delle quali avrebbero potuto beneficiare, in forza del sistema previdenziale statunitense e in virtù delle forme assicurative private attivate dalla parte datoriale. 4. Con la decisione rescindente di questa Corte veniva, altresì, rimarcata l'inerenza dell'imougnazione di leoittimità alla domanda di condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento dei contributi agli Enti previdenziali italiani e che nessuna pretesa fosse stata coltivata nei confronti della Rai, senza che ciò si fosse tradotto nell'esigenza di dichiarare, come richiesto, il difetto di legittimazione nassiva di quest'ultirria, derivando l'estraneità alla controversia direttamente dai limiti delle impugnazioni proposte e delle censure devolute. 5. Per la sentenza rescindente sussisteva, in conclusione, l'interesse ad agire dei ricorrenti - per !a costituzione ci posizioni assicurative presso il sistema previdenziaie pubblico italiano e il versamento dei connessi contributi agli Enti previdenziali itaiiani - ne a sua concretezza ed attualità,non conseguibile se non attraverso la proposizione dell'azione giudiziale. 6. Accolto in tali termini H ricorso dei lavoratori e, dichiarate assorbite le ulteriori censure, la controeccezione della RAI e il gravame incidentale dell'INPS, !a Corte territoriale, con la pronuncia ora impugnata all'esito del giudizio di riassunzione, nei contraddittorio tra i dipendenti già menzionati, [OSCURATO:PERSONA] e INPS, anche quale successore ex lege delVENPALS, ha ritenuto formato il giudicato interno sull'ammissibilità della domanda dei menzionati dipendenti e; del pari; sul rigetto dell'eccezione di prescrizione, rilevando„ peraltro, che la questione di prescrizione era stata introdotta da [OSCURATO:PERSONA] solo' nel giudizio di rinvio e che, comunque, il decorso del termine prescrizionale era stato interrotto dalla notifica dell'atto introduttivo dei giudizio 7. Tanto premesso. ia Corte di merito ha ritenuto„ quindi, fondata la domanda volta en rice,,noccirnentci ole diritto aHa costituzione della posizione RG 15049/2C19 [OSCURATO:PERSONA] estensore previdenziale presso l'INPS, anche quale successore ex lege dell'ENPALS, in relazione ai rapporti di lavoro intercorsi con RAI [OSCURATO:PERSONA] TV System in liquidazione, in applicazione della convenzione italo statunitense che, in deroga al principio della territorialità (art.7, co. 1 Convenzione bit.), prevedeva espressamente che il lavoro svolto negli [OSCURATO:PERSONA] da un cittadino italiano alle dipendenze di un datore di lavoro italiano o da un'impresa controllata da impresa italiana fosse interamente coperto e disciplinato dalla legislazione italiana senza che assumesse rilievo il possesso di altra cittadinanza, come nella specie., per essere tutti i lavoratori anche cittadini americani, 8. In conclusione, !a Corte territoriale ha condannato la predetta società alla costituzione della posizione previdenziale presso l'INPS, anche quale successore ex lege delVENPALS, in relazione al rapporto di lavoro intercorso con [OSCURATO:PERSONA], con condanna al versamento, all'INPS, anche nella predetta duaiità dei contributi previdenziali relativi alla retribuzione . corrisposta e dovuta a: ricorrenti in riassunzione, con riferimento ai periodi lavorativi svolti alle dipendenze della società ; oltre sanzioni di legge. 9. Avverso tale sentenza RAI [OSCURATO:PERSONA] TV System in liquidazione ha proposto ricorso ; affidato a cinque motivi, ulteriormente illustrato con memoria, cui resistono, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA] ed altri cinque ltisconsort in epigrafe indicati, con controricorso, ulteriormente illustrato con memoria. 10. L'INPS ha conferito delega in calce alla copia notificata del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 11. Con il primo motivo di ricorso R'AI Corporation, [OSCURATO:PERSONA] (da ora; la Società) amenta la violazione dell'art, 394 cod.proc.civ. Sostiene che i ricorrenti avrebbero introdotto nel giudizio di rinvio una domanda nuova: mentre nei giudizio originario i iavoratori avrebbero chiesto la condanna ai versamento dei o ntriquti previdenziali in relazione al richiesto accertamento dea, titoiaritàde:.-2-,.Dportd in capo ca [OSCURATO:SOCIETA]. per effetto Cella dedotta interposizione illecita tra le due società (RAI e [OSCURATO:PERSONA]) e in sodo, il giudizio di rinvio ha avuto, invece, ad oggetto RG 15049/019 [OSCURATO:PERSONA] estensore il diverso accertamento del radicamento della titolarità del rapporto in capo a [OSCURATO:PERSONA]; mai prospettato. 12. Il motivo è da rigettare. 13. I lavoratori hanno impugnato la sentenza d'appello innanzi alla Corte di Cassazione limitatamente all'intervenuta reiezione della domanda di condanna di [OSCURATO:PERSONA] a! versamento dei contributi in Italia ai sensi della Convenzione italostatunitense, sottoscritta in data 23.5.1973 e ratificata con legge n. 86 dei 1975, e questa Corte, con la sentenza n.10036 dei 2015, ha accolto l'impugnazione. 14. In altre parole, la sentenza rescindente, con carattere di definitività, ha affermato l'ammissibilità della domanda svolta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], unica ed esclusiva titolare dei rapporti di lavoro degli odierni controricorrenti e, correttamente, !a pronuncia ora impugnata ha ritenuto formatosi il giudicato interno sulla domanda e sulla sua estensione: vale a dire la domanda svolta direttamente, fin dal primo grado, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per l'ipotesi, dapprima subordinata e ora ormai residuale, della titolarità esclusiva in cado ad essa dei rapporti di lavoro, domanda subordinata sulla quale [OSCURATO:PERSONA] ha svolto difese nei pregressi gradi (come puntualmente argomenta la sentenza ora impugnata, evocando le espresse conclusioni di [OSCURATO:PERSONA] su tale domanda, in primo e secondo grado). 15. Non può, perciò, sostenersi che a domanda proposta dai ricorrenti nel giudizio di rinvio, nei confronti dalla sola RAI Corporation, sia nuova e diversa da quelle originariamente formulate, come dei resto risulta confermato anche da guanto dedotto dalla Società in ordine al contenuto del ricorso introduttivo la lite (cfr. pagg. 8 e 9 del ricorso all'esame). 16. I! giudicato formatosi sull'ammissibilità della domanda - tempestivamente introdotta, diversamente da quanto pretende la società - esclude, dunque, che la Corte di merito sia incorsa nella violazione dell'art. 394 cod.proc,civ., essendo :a stessa vincolata alla statuizione rescindente alla quale, nel delimitare il thema decidendum, si è correttamente conformata. 17. Ne' a diversa soluzione può pervenirsi in riferimento all'inciso "previo accertamento dei diritto dei rThorrenti alla costituzione della loro posizione RG 15049/2019 [OSCURATO:PERSONA] estensore previdenziale presso l'INPS" di cui la società lamenta la novità, trattandosi all'evidenza dei presupposto logico della condanna al versamento, indicato come tale anche nella sentenza rescindente, per cui anche sotto tale profilo la sentenza impuonata è immune da censure. 18. Con il secondo motivo la Società lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della Convenzione 23 maggio 1973 ratificata con legge n. 86 del 1975, ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e gli [OSCURATO:PERSONA] d'America in rnater a di sicurezza sociale, concluso a Washington il 23 maggio 1973. Sostiene, in sintesi, che la Corte d'Appello ha erroneamente applicato !a previsione dell'art. 7, comma 3 dell'Accordo - secondo cui «il lavoro svolto negli [OSCURATO:PERSONA] da un cittadino italiano alle dipendenze di un datore di /avoro italiano o di un'impresa controllata da un'impresa italiana sarà coperto dalla legislazione italiana» - anziché fare applicazione della disposizione recata dall'art. 7. comma 4 - secondo cui «4. Qualora periodi di lavoro siano soggetto alla legislazione di ambedue gli [OSCURATO:PERSONA] si applicano le seguenti disposizioni: b) il cittadino italiano o colui che posslede fa cittadinanza di ambedue gli [OSCURATO:PERSONA], il quale, per lo stesso periodo di lavoro sarebbe soggetto alla legislazione di ambedue gli [OSCURATO:PERSONA], opterà per tale periodo per la legislazione di uno degli [OSCURATO:PERSONA] ed è esente dalla legislazione dell'altro Stato». Soggiunge che i ricorrenti non hanno mai formalmente optato per l'applicazione della legislazione italiana e hanno, invece, tacitamente accettato la soggezione alla legislazione previdenziale statunitense; invece, con l'esercizio dell'opzione per la legislazione italiana avrebbero esonerato l'azienda dall'obbligo di versare i contributi negli [OSCURATO:PERSONA]. Infine, si c.luoie di falsa applicazione, per un ulteriore profilo„ per avere la Corte interpretato la disposizione riferendola alla diversa ipotesi di "limitati periodi di lavoro", assumendo che trattasi, invece, di disposizione riferita allo "stesso periodo di lavoro". 19. Il motivo, incentrate sull'assunto interpretativo della disciplina enunciata nel comma 4 come riferita esclusivamente alle ipotesi di doppia cittadinanza, è infondato. 20. Il comma 1 deWarticoio 7 della ocata Convenzione sancisce, in generale, il principio ciefta terrltorialità og,o di svolgimento dell'attività), salvo in due RG 15049/2019 [OSCURATO:PERSONA] estensore casi: nell'ipotesi, di cui ai comma 2, del cittadino statunitense già coperto dalla legislazione di quel Paese, che vi rimane soggetto; nell'ipotesi, di cui al comma 3, del cittadino italiano che lavora negli [OSCURATO:PERSONA] alle dipendenze di un'impresa italiana o controllata da un'impresa italiana, che rimane soggetto alla legislazione previdenziale italiana. 21. I ricorrenti sono anche cittadini italiani, che hanno lavorato negli [OSCURATO:PERSONA] per un'impresa controllata da un'irnpresa italiana: ragion per cui si ricade nell'ambito applicativo della seconda ipotesi di esclusione del principio di territorialità. 22. Mentre i primi tre commi dell'articolo 7 regolano la legislazione applicabile, in generale, alle persone «che svolgono la loro attività sul territorio di uno Stato contraente», il quarto comma si riferisce ai caso in cui «periodi di lavoro» siano soggetti alla legislazione di ambedue gli [OSCURATO:PERSONA]. 23. Il riferimento a «periodi di lavoro» evoca una possibile evenienza dello svolgimento dei rapporto di lavoro; in altri termini, un periodo che si inserisce nei suo svolgimento e nel quale risultano applicabili entrambe le legislazioni orevidenziali (nel caso di spostamenti del lavoratore da un Paese all'altro, per trasferimento o distacco) con la copertura delle prestazioni ad opera Ci un doppio regime previdenziale, della legge che già regolava i rapporto e della legge che, per il principio generale enunciato nella comma primo, dovrebbe contingentemente regolano. 24. che significa che !e disposizioni delle lett. a) e la) del comma 4 dell'articolo 7 disciplinano a scelta della legislazione applicabile in tali «periodi di lavoro» e non incidono sulla legislazione previdenziale che trova applicazione ai rapporto in virtù della disciplina aenerale dettata dalle prime tre disposizioni del medesimo articolo. 25. In ogni caso, la doppia cittadinanza è contenuta solo nella lettera b) del comma 4, il che esclude la portata generale della disciplina ivi contenuta e, nei casi disciplinati dai commi 2 e 3, vi è un'applicazione, ope legis, di un criterio diverso da quello previsto dal comma 2, sostituendo il criterio della cittadinanza a duello della territorialità senza ammettere eccezioni, deroghe o facoltà ci scelta ,2,e iavoratore„ allo scopo ai apprestare una ma Q q!c, r oittadini deqi [OSCURATO:PERSONA] contraenti, RG 15049/2019 Ros- ana Mancino estensore 26 II terzo motivo di ricorso, incentrato sull'opzione a carico dei lavoratori, prevista nel caso di « -c)eriodi di lavoro» nel corso del rapporto che hanno dato luogo alla concorrente applicabilità della legislazione previdenziale di entrambi i paesi, dedotto nei profilo della violazione della Convenzione e dell'omesso esame di un fatto controverso e decisivo costituito dal mancato esercizio dell'opzione per ia legislazione italiana e del comportamento di fatto concludente per l'applicazione della legge degli [OSCURATO:PERSONA], è inammissibile per l'assorbente rilievo per cui, alla stregua dell'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, l'esercizio di taie opzione comporta una particolare procedura formale, prevista dall'art. 7, comma 5, dell'accordo per il quale «le esenzioni previste dal presente articolo divengono effettive quando l'istituzione dello Stato, nel quale i periodi di lavoro sono coperti secondo quanto stabilito dal paragrafo 4, certifica all'Istituzione dell'altro Stato che tali periodi di lavoro sono coperti dalla propria legislazione» in assenza della quale nessuna opzione può intendersi esercitata (Cass. n. 18842 del 2010). 27. La necessaria attivazione della predetta procedura, il cui esito è non surrogabile da un comportamento concludente (Cass. n. 1303 del 2013), esclude, all'evidenza, la decisività del fatto controverso del quale si lamenta Vorries c esame evocando la rilevanza di un comportamento asseritarnente conc:udente. 28. Con il quarto motivo di ricorso la Società si duole di violazione e falsa applicazione degli artt. 55, secondo comma, r.d.i. n. 1827 del 1935 e 3 legge n. 335 del 1995 anche in relazione agli artt. 112 e 437 cod.proc.civ. 29. Il motivo è inarnerisgib-e. 30. La parte ricorrente deduce violazione della legge previdenziale, in relazione agii artt. 112 e 437 cod.prcic.eiv., evocando un'incomprensibilità della sentenza impugnata che trasrnocla in vizio di motivazione per avere la Corte di merito affermato l'esistenza di un giudicato interno invece inesistente perché ia questione cui esso pretesamente si riferisce non sarebbe mal stata trattata ma avrebbe dovuto sollecitare lo scrutinio di legittimità, per viciazione deli'art, 360 n. 4 cod.proc.civ. e dedurre la nullità RG 15049/2013 [OSCURATO:PERSONA] estensore della sentenza impugnata per incrinare, adeguatamente, le plurime rationes decidere'!" espresse dalla Corte territoriale. 31. in ogni caso, anche a voler ritenere devoluto lo scrutinio per nullità della sentenza, la censura non è sviluppata nel rispetto degli oneri di deduzione e specificazione imposti dall'art. 366, nn. 4 e 6, cod.proc.civ. 32. La giurisprudenza di questa Corte (tra tante Cass. n. 20924 del 2019) è consolidata nell'affermare che, anche qualora vengano dedotti errores in procedendo, rispetto ai quali la Corte è giudice dei "fatto processuale", l'esercizio del potere/dovere di esame diretto degli atti è subordinato al rispetto delle regole di ammissibilità e di procedibilità stabilite dal codice di rito. 33. La parte non è dispensata dall'onere di indicare in modo specifico i fatti processuail alla base degli errori denunciati e di trascrivere nel ricorso gli atti rilevanti, perché ia Corte di Cassazione, anche quale giudice del fatto processuale, deve essere posta in condizione di valutare ex actis la fondatezza della censura e deve procedere solo ad una verifica degli atti stessi non già alla loro ricerca (Cass. n. 15367 del 2014; Cass. n. 21226 dei 2010 e ulteriore giurisprudenza indicata nei successivi paragrafi). 34. Da; riportato principio di diritto discende che, per lo scrutinio del motivo afferente ai ii entro i quali i! Giudice d'appello, in sede rescindente, avrebbe potuto pronunciare, era necessaria !a riproduzione, in ricorso, dell'atto di appella, nelle parti essenziali a reggere le critiche che, invece, difettano nella fattispecie. 35. Va in ogni caso osservato che mentre il giudicato interno si forma anche sui capi della sentenza che siano stati oggetto di decisione implicita, ove la stessa non sia stata impugnata, nel caso di assorbimento improprio (che ricorre quando una domande viene rigettata in base alla soluzione di una Questione di carattere esaustivo che rende vano esaminare le aitre), sul soccombente non grava i'onere di formulare sulla questione assorbita alcun motivo di impuonazione, essendo sufficiente, per evitare il Giudicato interno, censurare o la sola decisione sulla questione giudicata i carattere assorbente o -!a stessa statuizione di assorbimento, RG 15045/2019 [OSCURATO:PERSONA] estensore contestando i presupposti applicativi e la ricaduta sulla effettiva decisione della causa (Cass. n. 21702 dei 2015). 36. Con il quinto motivo di ricorso la Società lamenta la violazione dell'art. 112 cod.proc.civ. per non avere la Corte pronunciato sulle domande formulate, in via subordinata, per la condanna generica dei lavoratori ex art. 2033 e 2041 cod.civ.„ in relazione a quanto versato, in loro favore, per l'assicurazione obbligatoria statunitense (Soci& Security) e per quella integrativa aziendale (Fondo pensioni) non potendo ritenersi dette domande assorbite per effetto del 'accoglimento della domanda principale. 37. Il motivo è inammissibile. 38. La parte ricorrente si limita a riportare le conclusioni formulate in via subordinata nella memoria difensiva depositata in primo grado, in grado d'appello e nel giudizio di rinvio, senza tuttavia dar conto di aver argomentato su tali conclusioni e, in ossequio al principio di autosufficienza„ senza riportare specificamente ie deduzioni in fatto e in diritto devolute ai oiudice dei gravame, risuitando invero trascritte, nel ricorso all'esame, le soie conclusioni rassegnate nella memoria difensiva in appello, neanche allegata alla stregua dell'art. 369, n. 4, cod.proc.civ. 39. Perché possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronunzia, ai sensi dell'art. 112 cod. proc. civ., è necessario, da un lato, che Si giudice del merito siano state rivolte una domanda od un'eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente ed inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronunzia si sia resa necessaria ed ineludibile, e, dall'altro, che tali istanze siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, nel ricorso per cassazione, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o dei verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire ai giudice di verificarne, in primis, !a ritualità e la tempestività e, in secondo luogo, la decisività delle questioni prospettatevi (fra tante, Cass, nn.23834 dei 2019, 28072 dei 2021, 11738 del 2016 ed ulteriori precedenti ivi riportati). 40. Analogamente, iacidove„ come nel caso di specie, l'errar in procedendo denunziate inerisca alla aisa applicazione dei principio tantum devolutum RG :25049/2019 [OSCURATO:PERSONA] estensore quantum appellatum„ 'autosufficienza dei ricorso per cassazione impone che, nel ricorso stesso, siano esattamente riportati sia i passi del ricorso introduttivo con i quali la questione controversa è stata dedotta in giudizio, sia quelli dei ricorso d'appello con cui le censure ritenute inammissibili per la loro novità sono state formulate. 41. Tali oneri, come premesso, non sono stati ottemperati dalla parte ricorrente e la Corte di Cassazione, quale giudice del fatto processuale, in tanto può esaminare direttamente gli atti processuali, in quanto il ricorrente abbia, in ottemperanza ai principio di autosufficienza del ricorso e a pena di inammissibilità della censura, ottemperato all'onere di indicare compiutamente detti atti, non essendo questa Corte legittimata a procedere ad un'autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi, come dianzi riaffermato, 42. In conclusione, il ricorso è da rigettare. 43. Segue coerente la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo; non si provvede alla recidl -ìzione delle spese per la parte che non ha svolto attività difensiva, P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese liquidate, in favore di ciascun controricorrente, in euro 3.000,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario dei 15 per cento. Ai sensi deli'art.13,c