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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 09648/2023

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A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE (ART. 615 C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 07 / 03/2023 C .

C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 8323 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 8323del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 58A52 D583V) rappresentata e difes a , giusta procura allegata al ricorso, dall’avvocatoRodolfo Piccardi (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 48D20 H222E ) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del rappresentanteper procura [OSCURATO:PERSONA] rappresentatae difesa, giusta allegata a l controricorso, dall’av- vocatoEnnio Zani (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 60A10 A944W ) -controricorrente- nonché [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- per la cassazione della sentenza della Corte d’appellodi Firenze n. 1741/2020, pubblicatain data 17 settembre 2020; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 7 marzo 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa Ric. n. 8323/2021 –Sez. 3 –Ad. 7 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 6 [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. (nella titolarità dei cui crediti è successivamente subentrata [OSCURATO:SOCIETA]., intervenuta nel giudizio di merito) ha promosso l’esecu- zione forzata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], pignorando un im- mobile realizzato dalla C.E.A.M. [OSCURATO:PERSONA],di cui la Lazzerini si era resa assegnataria benché fosse gravato da ipoteca iscritta sull’intero fabbricato, concessa a garanzia di un mutuo contratto dalla società (oggetto di successivo frazio- namento).

L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Firenze.

La Corte d’appello di Fi renze ha confermato la decisione di primo grado.

Ricorre la Lazzerini, sulla base di tremotivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]..

Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altraintimata.

Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. .

La ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni dalla data della decisione.

Ragioni della decisione 1.Va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità del controri- corsodi [OSCURATO:SOCIETA] S. r . l . .

In caso di proposizione del ricorso o del controricorso a mezzo di procuratore (generale o speciale), ai sensi dell’art. 77 c.p.c., la produzione del relativo documento che contenga la procura è indispensabile per la verifica del corretto conferimento dei po- teri, sostanziali e processuali, al procuratore, a norma dell’art.77 c.p.c. e, in mancanza, il ricorso (o il controricorso) è inam- missibile; il vizio è sempre rilevabile di ufficio (diversamente da quanto avviene in caso di costituzione del legale rappresentante dell’ente o di soggetto al quale il potere di rappresentanza Ric. n. 8323/2021 –Sez. 3 –Ad. 7 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 6 deriva direttamente dall’atto costitutivo o dallo Statuto, sog- getto a specifiche forme di pubblicità)e non basta che colui che si qualifica come rappresentantedell’ente in forza di una pro- cura notarile ne indichi gli estremi, in quanto, se l’atto non è stato prodotto, resta ferma l’impossibilità diverificare il potere rappresentativo del soggetto(giurisprudenza costante di que- sta Corte; cfr. Cass., Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 11898 del 07/05/2019, Rv. 653802 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 4924 del 27/02/2017, Rv. 643163 –01; Sez. 3 , Sentenza n. 21803 del 28/10/2016, Rv. 642963 – 01; Sez. 3 , Sentenza n. 16274 del 31/07/2015, Rv. 636620 – 01; Sez.

L, Sentenza n. 23786 del 21/10/2013, Rv. 628512 – 01; Sez. 1 , Sentenza n. 1345 del 21/01/2013, Rv. 624765 – 01; Sez. 6 - 2 , Ordinanza n. 9091 del05/06/2012, Rv. 622651 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 13207 del 26/07/2012, non massimata;Sez. 1, Sentenzan. 22009 del 19/10/2007, Rv. 599237 – 01; Sez. 1 , Sentenza n. 10122 del 02/05/2007, Rv. 597012 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 11285 del 27/05/2005, Rv. 582413 –01; Sez. 3 , Sentenza n. 11188 del 26/05/2005, Rv. 582325 –01).

Nella specie, la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.risulta co- stituita nel presente giudizio in persona di [OSCURATO:PERSONA], che si qualifica procuratore (quindi rappresentante volontario) della stessa in virtù di procura, rilasciata dal legale rappresen- tante della Societàcon atto per notaio [OSCURATO:PERSONA] di Mi- lano del 24 febbraio 2021 (rep. n. 6084, Racc. 1723); in tale qualità lo Zollini ha sottoscritto il mandato difensivo all’avvo- cato [OSCURATO:PERSONA].

L’indicata procura non è stata però prodotta in giudizio.

Il controricorso è pertanto inammissibile.

2. Risulta pregiudiziale ed assorbente , rispetto all’esame dei singoli motivi del ricorso, il rilievo del difetto di integrità del contraddittorio nel giudizio di merito.

Ric. n. 8323/2021 –Sez. 3 –Ad. 7 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 6 3.L’oggetto del presente giudizio è una opposizione all’esecu- zione promossa ai sensi dell’art. 615, comma 2, c.p.c., dall’ese- cutata Lazzerini nei confronti della creditrice procedente, Cassa di Risparmio di Firenze (che ha poi ceduto il credito per cui si procede a [OSCURATO:SOCIETA].).

Risulta pignorata una unità immobiliare di proprietà della Laz- zerini, che quest’ultima ha acquistato dalla società cooperativa costruttriceCEAM Uno, la quale aveva concesso ipoteca sull’in- tero fabbricato, a garanzia di un mutuo concessole dalla banca.

Dopo l’assegnazione alla Lazzerini della sua unità immobiliare, il mutuo e l’ipoteca sono stati oggetto di frazionamento, dando così luogo ad una nuova iscrizione ipotecaria, per una quota (pari a € 98.126,81) del credito garantito, sulla sola unità im- mobiliare della Lazzerini. [OSCURATO:PERSONA], sul presupposto di avere versato integralmente alla cooperativa costruttrice quanto dovuto per l’acquisto della proprietà dell’immobile e di non essersi in alcun modo accollata, neanche in parte, il mutuo a garanzia del quale era stata iscritta l’ipoteca, sostiene che l’ipoteca stessa (ormai a suo dire cancel- lata) e, in particolare, il suo successivo frazionamento, non le sarebbero opponibili, onde la banca non avrebbe affatto diritto di procedere all’espropriazione del suo immobile per la soddi- sfazione del credito vantato nei confronti della cooperativa.

In realtà, per quanto è dato comprendere sulla base degli atti difensivi e della sentenza impugnata, la banca creditrice aveva intimato il precetto direttamente alla Lazzerini, quale debitrice.

La ricorrente, peraltro, con la sua opposizione all’esecuzione, oltre a dedurre di non essere affatto debitrice, ha anche de- dotto, come appena chiarito, che la banca non avrebbe in nes- sun caso diritto di procedere ad esecuzione forzata nei suoi con- fronti, sulla base dell’ipoteca iscritta nei confronti della debitrice CEAM Uno e poi oggetto di frazionamento.

Ric. n. 8323/2021 –Sez. 3 –Ad. 7 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 6 La stessa corte d’appello, con la sentenza impugnata, ha affer- mato che, benché la Lazzerini non sia debitrice della banca, non essendovi prova dell’accollo del mutuo da parte sua, e benché la banca le abbia intimato il precetto sull’erroneo presupposto della sua qualità di debitrice, l’esecuzione nei suoi confronti sa- rebbe ugualmente giustificata, quale espropriazione contro il terzo proprietario, sulla base dell’ipoteca concessa in origine dalla CEAM Uno e poi frazionata (cfr. pag. 16 della sentenza impugnata). [OSCURATO:PERSONA] contesta, anche nella presente sede, tale statui- zione nel merito, senza mettere in discussione la possibilità, affermata dalla corte d’appello, di valutare la legittimità dell’esecuzione quale espropriazione contro il terzo proprietario non debitore.

Dunque, nel presente giudizio risulta certamente in discussione il diritto di [OSCURATO:SOCIETA]. di procedere ad esecuzione for- zata sull’immobile che la Lazzerini ha acquistato dalla coopera- tiva CEAM Uno in virtù dell’ipoteca originariamente iscritta con- tro tale ultima società, cioè il diritto della prima a procedere contro la Lazzerini ai sensi dell’art. 602 c.p.c..

Orbene, secondo l’indirizzo consolidato di questa Corte, «in sede di espropriazione promossa dal creditore contro il terzo proprietario, nei casi e modi di cui agli artt. 602 e seguenti c.p.c., sono parti tanto il terzo assoggettato all’espropriazione, quanto il debitore, per cui, nel giudizio di opposizione all’esecu- zione, promosso contro il creditore procedente dal terzo assog- gettato all’esecuzione, il debitore, assieme al creditore, assume la veste di legittimo e necessario contraddittore, quale soggetto nei cui confronti l’accertamento della ricorrenza o meno dell’azione esecutiva contro il terzo è destinato a produrre ef- fetti immediati e diretti; ne consegue che le sentenze rese in un giudizio di opposizione all’esecuzione promossa nei confronti di beni del terzo in cui non sia stato evocato in causa anche il Ric. n. 8323/2021 –Sez. 3 –Ad. 7 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 6 di 6 debitore necessario sono “inutiliter datae” e tale nullità, ove non rilevata dai giudici di merito, va rilevata d’ufficio dal giudice di legittimità con remissione della causa al giudice di primo grado» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6546 del 22/03/2011 , Rv. 616811 – 01; in senso conforme: Cass., Sez. 1 , Sentenza n. 4607del 11/05/1994, Rv. 486579 – 01; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 4763del 19/02/2019, Rv. 653012 – 01; il medesimo princi- pio vale anche per le opposizioni agli atti esecutivi: cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2333 del 31/01/2017, Rv. 642714 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 26523 del 09/11/2017 , Rv. 646637 – 01; Sez. 6- 3 , Ordinanza n. 17113 del 28/06/2018 , Rv. 649547 - 01).

Ne consegue che, poiché la CEAM Uno non ha partecipato al giudizio di merito, va dichiarata la nullità dell’intero giudizio di merito e la causa va rimessa al giudice di primo grado, ai sensi dell’art. 383, comma 3, c.p.c.. 4.Decidendo sul ricorso, la sentenza impugnata va in definitiva cassata, con rinvio al giudice di primo grado (cioè alTribunale di Firenze, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità), ai sensi dell’art. 383, comma 3, c.p.c..

Per questi motivi La Corte: - d ecidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata, con rinvio al Tri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE (ART. 615 C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 07 / 03/2023 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 8323 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 8323del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 58A52 D583V) rappresentata e difes a , giusta procura allegata al ricorso, dall’avvocatoRodolfo Piccardi (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 48D20 H222E ) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del rappresentanteper procura [OSCURATO:PERSONA] rappresentatae difesa, giusta allegata a l controricorso, dall’av- vocatoEnnio Zani (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 60A10 A944W ) -controricorrente- nonché [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- per la cassazione della sentenza della Corte d’appellodi Firenze n. 1741/2020, pubblicatain data 17 settembre 2020; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 7 marzo 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Ric. n. 8323/2021 –Sez. 3 –Ad. 7 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 6 [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. (nella titolarità dei cui crediti è successivamente subentrata [OSCURATO:SOCIETA]., intervenuta nel giudizio di merito) ha promosso l’esecu- zione forzata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], pignorando un im- mobile realizzato dalla C.E.A.M. [OSCURATO:PERSONA],di cui la Lazzerini si era resa assegnataria benché fosse gravato da ipoteca iscritta sull’intero fabbricato, concessa a garanzia di un mutuo contratto dalla società (oggetto di successivo frazio- namento). L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Firenze. La Corte d’appello di Fi renze ha confermato la decisione di primo grado. Ricorre la Lazzerini, sulla base di tremotivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA].. Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altraintimata. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . La ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni dalla data della decisione. Ragioni della decisione 1.Va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità del controri- corsodi [OSCURATO:SOCIETA] S. r . l . . In caso di proposizione del ricorso o del controricorso a mezzo di procuratore (generale o speciale), ai sensi dell’art. 77 c.p.c., la produzione del relativo documento che contenga la procura è indispensabile per la verifica del corretto conferimento dei po- teri, sostanziali e processuali, al procuratore, a norma dell’art.77 c.p.c. e, in mancanza, il ricorso (o il controricorso) è inam- missibile; il vizio è sempre rilevabile di ufficio (diversamente da quanto avviene in caso di costituzione del legale rappresentante dell’ente o di soggetto al quale il potere di rappresentanza Ric. n. 8323/2021 –Sez. 3 –Ad. 7 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 6 deriva direttamente dall’atto costitutivo o dallo Statuto, sog- getto a specifiche forme di pubblicità)e non basta che colui che si qualifica come rappresentantedell’ente in forza di una pro- cura notarile ne indichi gli estremi, in quanto, se l’atto non è stato prodotto, resta ferma l’impossibilità diverificare il potere rappresentativo del soggetto(giurisprudenza costante di que- sta Corte; cfr. Cass., Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 11898 del 07/05/2019, Rv. 653802 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 4924 del 27/02/2017, Rv. 643163 –01; Sez. 3 , Sentenza n. 21803 del 28/10/2016, Rv. 642963 – 01; Sez. 3 , Sentenza n. 16274 del 31/07/2015, Rv. 636620 – 01; Sez. L, Sentenza n. 23786 del 21/10/2013, Rv. 628512 – 01; Sez. 1 , Sentenza n. 1345 del 21/01/2013, Rv. 624765 – 01; Sez. 6 - 2 , Ordinanza n. 9091 del05/06/2012, Rv. 622651 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 13207 del 26/07/2012, non massimata;Sez. 1, Sentenzan. 22009 del 19/10/2007, Rv. 599237 – 01; Sez. 1 , Sentenza n. 10122 del 02/05/2007, Rv. 597012 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 11285 del 27/05/2005, Rv. 582413 –01; Sez. 3 , Sentenza n. 11188 del 26/05/2005, Rv. 582325 –01). Nella specie, la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.risulta co- stituita nel presente giudizio in persona di [OSCURATO:PERSONA], che si qualifica procuratore (quindi rappresentante volontario) della stessa in virtù di procura, rilasciata dal legale rappresen- tante della Societàcon atto per notaio [OSCURATO:PERSONA] di Mi- lano del 24 febbraio 2021 (rep. n. 6084, Racc. 1723); in tale qualità lo Zollini ha sottoscritto il mandato difensivo all’avvo- cato [OSCURATO:PERSONA]. L’indicata procura non è stata però prodotta in giudizio. Il controricorso è pertanto inammissibile. 2. Risulta pregiudiziale ed assorbente , rispetto all’esame dei singoli motivi del ricorso, il rilievo del difetto di integrità del contraddittorio nel giudizio di merito. Ric. n. 8323/2021 –Sez. 3 –Ad. 7 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 6 3.L’oggetto del presente giudizio è una opposizione all’esecu- zione promossa ai sensi dell’art. 615, comma 2, c.p.c., dall’ese- cutata Lazzerini nei confronti della creditrice procedente, Cassa di Risparmio di Firenze (che ha poi ceduto il credito per cui si procede a [OSCURATO:SOCIETA].). Risulta pignorata una unità immobiliare di proprietà della Laz- zerini, che quest’ultima ha acquistato dalla società cooperativa costruttriceCEAM Uno, la quale aveva concesso ipoteca sull’in- tero fabbricato, a garanzia di un mutuo concessole dalla banca. Dopo l’assegnazione alla Lazzerini della sua unità immobiliare, il mutuo e l’ipoteca sono stati oggetto di frazionamento, dando così luogo ad una nuova iscrizione ipotecaria, per una quota (pari a € 98.126,81) del credito garantito, sulla sola unità im- mobiliare della Lazzerini. [OSCURATO:PERSONA], sul presupposto di avere versato integralmente alla cooperativa costruttrice quanto dovuto per l’acquisto della proprietà dell’immobile e di non essersi in alcun modo accollata, neanche in parte, il mutuo a garanzia del quale era stata iscritta l’ipoteca, sostiene che l’ipoteca stessa (ormai a suo dire cancel- lata) e, in particolare, il suo successivo frazionamento, non le sarebbero opponibili, onde la banca non avrebbe affatto diritto di procedere all’espropriazione del suo immobile per la soddi- sfazione del credito vantato nei confronti della cooperativa. In realtà, per quanto è dato comprendere sulla base degli atti difensivi e della sentenza impugnata, la banca creditrice aveva intimato il precetto direttamente alla Lazzerini, quale debitrice. La ricorrente, peraltro, con la sua opposizione all’esecuzione, oltre a dedurre di non essere affatto debitrice, ha anche de- dotto, come appena chiarito, che la banca non avrebbe in nes- sun caso diritto di procedere ad esecuzione forzata nei suoi con- fronti, sulla base dell’ipoteca iscritta nei confronti della debitrice CEAM Uno e poi oggetto di frazionamento. Ric. n. 8323/2021 –Sez. 3 –Ad. 7 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 6 La stessa corte d’appello, con la sentenza impugnata, ha affer- mato che, benché la Lazzerini non sia debitrice della banca, non essendovi prova dell’accollo del mutuo da parte sua, e benché la banca le abbia intimato il precetto sull’erroneo presupposto della sua qualità di debitrice, l’esecuzione nei suoi confronti sa- rebbe ugualmente giustificata, quale espropriazione contro il terzo proprietario, sulla base dell’ipoteca concessa in origine dalla CEAM Uno e poi frazionata (cfr. pag. 16 della sentenza impugnata). [OSCURATO:PERSONA] contesta, anche nella presente sede, tale statui- zione nel merito, senza mettere in discussione la possibilità, affermata dalla corte d’appello, di valutare la legittimità dell’esecuzione quale espropriazione contro il terzo proprietario non debitore. Dunque, nel presente giudizio risulta certamente in discussione il diritto di [OSCURATO:SOCIETA]. di procedere ad esecuzione for- zata sull’immobile che la Lazzerini ha acquistato dalla coopera- tiva CEAM Uno in virtù dell’ipoteca originariamente iscritta con- tro tale ultima società, cioè il diritto della prima a procedere contro la Lazzerini ai sensi dell’art. 602 c.p.c.. Orbene, secondo l’indirizzo consolidato di questa Corte, «in sede di espropriazione promossa dal creditore contro il terzo proprietario, nei casi e modi di cui agli artt. 602 e seguenti c.p.c., sono parti tanto il terzo assoggettato all’espropriazione, quanto il debitore, per cui, nel giudizio di opposizione all’esecu- zione, promosso contro il creditore procedente dal terzo assog- gettato all’esecuzione, il debitore, assieme al creditore, assume la veste di legittimo e necessario contraddittore, quale soggetto nei cui confronti l’accertamento della ricorrenza o meno dell’azione esecutiva contro il terzo è destinato a produrre ef- fetti immediati e diretti; ne consegue che le sentenze rese in un giudizio di opposizione all’esecuzione promossa nei confronti di beni del terzo in cui non sia stato evocato in causa anche il Ric. n. 8323/2021 –Sez. 3 –Ad. 7 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 6 di 6 debitore necessario sono “inutiliter datae” e tale nullità, ove non rilevata dai giudici di merito, va rilevata d’ufficio dal giudice di legittimità con remissione della causa al giudice di primo grado» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6546 del 22/03/2011 , Rv. 616811 – 01; in senso conforme: Cass., Sez. 1 , Sentenza n. 4607del 11/05/1994, Rv. 486579 – 01; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 4763del 19/02/2019, Rv. 653012 – 01; il medesimo princi- pio vale anche per le opposizioni agli atti esecutivi: cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2333 del 31/01/2017, Rv. 642714 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 26523 del 09/11/2017 , Rv. 646637 – 01; Sez. 6- 3 , Ordinanza n. 17113 del 28/06/2018 , Rv. 649547 - 01). Ne consegue che, poiché la CEAM Uno non ha partecipato al giudizio di merito, va dichiarata la nullità dell’intero giudizio di merito e la causa va rimessa al giudice di primo grado, ai sensi dell’art. 383, comma 3, c.p.c.. 4.Decidendo sul ricorso, la sentenza impugnata va in definitiva cassata, con rinvio al giudice di primo grado (cioè alTribunale di Firenze, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità), ai sensi dell’art. 383, comma 3, c.p.c.. Per questi motivi La Corte: - d ecidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata, con rinvio al Tri
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