CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 34513/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2021 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento della sentenza senza rinvio per prescrizione per l'imputata [OSCURATO:PERSONA] e l'annullamento con rinvio al giudice civile quanto alla posizione dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]; udito il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili e ha depositato conclusioni scritte e nota spese; udito il difensore dell'imputata [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per l'imputato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha parzialmente riformato la sentenza del 8 novembre 2017 del Tribunale di Palermo che aveva assolto, perché il fatto non sussiste, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dalle imputazioni di diffamazione aggravata ai danni di [OSCURATO:PERSONA] loro rispettivamente ascritte. In particolare, alla sola [OSCURATO:PERSONA], rappresentante sindacale dello [OSCURATO:PERSONA] presso il Policlinico di Palermo, si contestava di avere offeso la reputazione di [OSCURATO:PERSONA], segretario provinciale di altra associazione sindacale, diffondendo all'interno del Policlinico volantini in cui si affermava che egli aveva intimidito un lavoratore e dirigente della CGIL raggiungendolo sul posto di lavoro e minacciando di aggredirlo qualora avesse continuato a diffondere comunicati stampa contro la cattiva gestione dell'azienda e si sosteneva che tale condotta era forse dovuta all'attribuzione da parte dell'azienda a suo fratello dell'incarico di responsabile del personale dirigente tecnico con una indennità di euro 9.000,00 annui. Ad entrambi gli imputati si contestava di avere diffuso un altro volantino in cui si offendeva la reputazione del [OSCURATO:PERSONA] affermando che egli aveva tutelato gli interessi del datore di lavoro anteponendoli a quelle dei lavoratori ed aveva in tal modo agito per «propri fini personali, familiari (parentopoli) e di casta». Nello specifico, la Corte di appello ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dal Procuratore generale in relazione alla posizione del [OSCURATO:PERSONA] e lo ha accolto limitatamente alla posizione della [OSCURATO:PERSONA], condannando quest'ultima alla pena ritenuta di giustizia; inoltre ha accolto l'appello della parte civile nei confronti di entrambi gli imputati, condannandoli in solido al risarcimento del danno, da liquidarsi in sede civile. 2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei loro difensori e con atti distinti, ma di contenuto sostanzialmente sovrapponibile, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 192 e 603 cod. proc. pen. e dell'art. 6 CEDU. La Corte di appello ha ribaltato la decisione del Tribunale procedendo ad un nuovo esame dei testi di accusa, consistito, tuttavia, nella mera richiesta di confermare o meno il contenuto delle deposizioni già rese in primo grado. Tale modalità di rinnovazione delle prove dichiarative non può ritenersi idoneo ai fini del rispetto della norma convenzionale sopra citata, che invece richiede una percezione diretta, da parte dei giudici di appello, del narrato dei testimoni ritenuti decisivi ai fini dell'assoluzione pronunciata in primo grado. Neppure erano stati esaminati i testi indotti dalla difesa, ed in particolare il teste Licciardi, sul tema della veridicità dell'aggressione menzionata nel volantino. 2.2. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la illogicità della motivazione della sentenza di appello laddove ha escluso la esimente del diritto di critica perché fondata su fatti falsi ed attuata al solo scopo di insinuare accuse gratuite ed indimostrate e sostengono che per la esimente del diritto di critica, caratterizzata dall'espressione di giudizi, non è necessaria la verità delle valutazioni espresse, essendo sufficiente la correttezza delle espressioni usate. Peraltro, la persona offesa era un rappresentante sindacale ed era legittimo, per tale sua posizione, criticare la sua opera ponendone in dubbio la regolarità e denunciando favoritismi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. L'affermazione di responsabilità degli imputati, ai soli fini civili quanto al [OSCURATO:PERSONA] ed anche agli effetti penali in relazione alla [OSCURATO:PERSONA], operata nel i' presente giudizio dalla Corte di appello, in riforma del giudizio assolutorio del ( Tribunale, non deriva da una diversa valutazione degli apporti dichiarativi raccolti in primo grado, antitetica a quella del Tribunale, ma da una diversa interpretazione, attuata dai due giudici del merito, delle disposizioni in virtù delle quali la condotta diffamatoria risulta scriminata dal diritto di critica. Tale diversa interpretazione, applicata alla fattispecie concreta, ha condotto ad esiti processuali assolutamente diversi, pur nella identità del fatto accertato. Difatti, dalla motivazione della sentenza del Tribunale emerge che in primo grado è stata ritenuta sufficiente ad integrare la scriminante del diritto di critica la mera circostanza che la persona offesa fosse un rappresentante sindacale in quanto esistono «dei ruoli e delle qualifiche che, in quanto tali, possono scriminare la condotta (altrimenti) illecita» e che la condotta si collocasse «nell'alveo di un antagonismo che trova la sua massima espressione nell'imminenza di un confronto volto al rinnovo del [OSCURATO:PERSONA] in cui i toni erano senz'altro più accesi da parte dei componenti delle diverse sigle sindacali». In particolare, il Tribunale ha fatto riferimento alla giurisprudenza di questa Corte di cassazione in tema di diffamazione secondo la quale il diritto di critica si differenzia da quello di cronaca essenzialmente in quanto il primo non si concretizza, come l'altro, nella narrazione di fatti, bensì nell'espressione di un giudizio o, più genericamente, di un'opinione che, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva, posto che la critica, per sua natura, non può che essere fondata su un'interpretazione, necessariamente soggettiva, di fatti e di comportamenti; non si tratta dunque di valutare la veridicità di proposizioni assertive, per le quali possa configurarsi un onere di previo riscontro della loro rispondenza al vero, quanto piuttosto di stimare la correttezza delle espressioni usate (Sez. 5, n. 7499 del 14/04/2000, Chinigò, Rv. 216534) e l'espressione del diritto di critica ad una condotta tenuta nell'ambito di attività sindacali è consentita anche mediante l'uso di un linguaggio più libero ed incisivo caratterizzato anche da espressioni forti e pungenti (Sez. 5, n. 46424 del 25/09/2013, Curnis, Rv. 257586). La Corte di appello ha invece escluso che ricorresse un legittimo esercizio del diritto di critica, evidenziando che le critiche poggiavano sull'attribuzione alla persona offesa di fatti determinati in realtà mai verificatisi. Ha quindi invocato la giurisprudenza di questa Corte di cassazione secondo la quale, ai fini del riconoscimento dell'esimente del diritto di critica, non può prescindersi dal requisito della verità del fatto storico posto a fondamento della elaborazione critica; sicché l'esimente non è applicabile qualora l'agente manipoli le notizie o le rappresenti in modo incompleto, in maniera tale che, per quanto il risultato complessivo contenga un nucleo di verità, ne risulti stravolto il fatto, inteso come accadimento di vita puntualmente determinato, riferito a soggetti specificamente individuati (Sez. 5, n. 7798 del 27/11/2018, dep. 2019, Maritain, Rv. 276026). Appare evidente che, non trovando il ribaltamento decisionale causa in una diversa valutazione delle prove dichiarative, non sussiste la violazione delle disposizioni indicate nel primo motivo di ricorso. 2. Il secondo motivo di impugnazione è manifestamente infondato. La Corte di appello, avendo accertato la insussistenza dei fatti attribuiti alla persona offesa nei volantini diffusi dagli imputati, ha ritenuto insussistente un legittimo esercizio del diritto di critica. La motivazione della sentenza impugnata non è affetta da contraddizioni ed illogicità evidenti ed appare conforme alla più recente giurisprudenza di questa Corte di cassazione in tema di diffamazione ed esercizio del diritto di critica. In tema di diffamazione, per la sussistenza dell'esimente dell'esercizio del diritto di critica è necessario che quanto riferito non trasmodi in gratuiti attacchi alla sfera personale del destinatario e rispetti un nucleo di veridicità, in mancanza del quale la critica sarebbe pura congettura e possibile occasione di dileggio e di mistificazione, fermo restando che l'onere del rispetto della verità è più attenuato rispetto all'esercizio del diritto di cronaca, in quanto la critica esprime un giudizio di valore che, in quanto tale, non può pretendersi rigorosamente obiettivo (Sez. 5, n. 43403 del 18/06/2009, Ruta, Rv. 245098). In tema di diffamazione a mezzo stampa, l'esercizio del diritto di critica richiede, tuttavia, la verità del fatto attribuito e assunto a presupposto delle espressioni criticate, in quanto - fermo restando che la realtà può essere percepita in modo differente e che due narrazioni dello stesso fatto possono perciò stesso rivelare divergenze anche marcate - non può essere consentito attribuire ad un soggetto specifici comportamenti mai tenuti o espressioni mai pronunciate, per poi esporlo a critica come se quei fatti o quelle espressioni fossero effettivamente a lui riferibili; pertanto, limitatamente alla verità del fatto, non sussiste alcuna apprezzabile differenza tra l'esimente del diritto di critica e quella del diritto di cronaca, costituendo per entrambe presupposto di operatività (Sez. 5, n. 7662 del 31/01/2007, Iannuzzi e altri, Rv. 236524). 3. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., nonché al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma di denaro che appare equo fissare in euro 3.000,00 per ciascun ricorrente. Ai sensi dell'art. 541 cod. proc. pen., i ricorrenti, rimasti soccombenti, devono pure essere condannati in solido alla rifusione, in favore della parte civile, delle spese sostenute nel grado di giudizio, liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dal