CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 18 ottobre 2022
Cassazione n. 36980/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 24398/2020R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (FE) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed ivi [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], alla [OSCURATO:PERSONA] n. 43/a (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Ferrara (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto avvocato in Ferrara, allaVia Borgo dei Leoni n. 100; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate; -intimata – -avverso la sentenza n. 2366/2019 emessa dalla CTR [OSCURATO:PERSONA] a il Avvisi accertamento - Recupero redditi di lavoro autonomo non dichiarati -Sospensione 02/12/2019e non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/10/2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto infatto 1. [OSCURATO:PERSONA], esercente la professione di geometra, proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Ferrara avverso gli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate per il recupero ai fini delle imposte dirette e dell’Iva, relative agli anni di imposta 2007 e 2008, di alcuni importi versati e prelevati da due conti correnti, ritenuti compensi per lavoro autonomo non dichiarati. 2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva in parte il ricorso, rilevando che il versamento di euro 5.984,00 su un conto corrente personale del contribuente ed i prelevamenti per euro 15.000,00 operati su un conto corrente cointestato con la moglie erano stati adeguatamente giustificati e, comunque, quanto ai secondi, si trattava di somme estranee alle attività professionali del ricorrente. 3. All’esito della pronuncia della Suprema Corte, che aveva annullato la sentenza della CTR evidenziando che per le annualità in contestazione non era necessario instaurare previamente il contraddittorio endoprocedimentale, la CTR dell’[OSCURATO:PERSONA] rigettava il gravame del contribuente, affermando che la sentenza impugnata aveva affrontato analiticamente tutte le operazioni bancarie in contestazione, addivenendo alla condivisa conclusione che solo in relazione ad alcune di esse fosse stata prodotta documentazione idonea a confutare l’ipotesi formulata dall’amministrazione finanziaria. 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi. L’Agenzia delle Entrate non ha svolto difese. 5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazionee falsa applicazione degli artt. 92, comma 2, c.p.c. e 11 preleggi, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la CTR ritenuto applicabile al caso in esame la novella contenuta nell’art. 1, comma 402, l. n. 311/2004 e per non aver considerato che egli aveva assolto all’onere probatorio con allegazioni e documenti che in sentenza non erano stati minimamente citati. 2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 32, comma 1, n. 2, dPR n. 600/1973, 12, comma 7, l. n. 212/2000, 41, par. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e 1101 e 2728 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per non aver la CTR ritenuto obbligatorio il preventivo contraddittorio con il contribuente nel caso degli accertamenti bancari previsti dall’art. 32 citato ed aver reputato inapplicabile l’art. 12 l. n. 212/2000. 3. Con nota del 13.10.2022 la ricorrente ha dichiarato di volersi avvalere delle disposizioni di cui all’art. 5 della l egge 31 .8.2022 e, conseguentemente, ha formulato richiesta di sospensione della presente controversia, al fine di permettere il perfezionamento della definizione agevolata. 4. La lite fiscale in oggettorientra tra le controversie tributarie definibili con modalità agevolate, ai sensi dell’art . 5 della Legge n. 130 del 2022 (rubricato “Definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione”),atteso che: a) si è in presenz a di una controversia tributaria per la quale l’Agenzia delle Entrate risulta parzi almente soccombente nei precedenti gradi di giudizio ed il cui valore non è eccedente € 50.000, in ossequio al comma 1 dell’articolo 5 già citato ; b) sempre conformemente al comma 1, la controversia era pendente innanzia questa Corte alla data del 15 luglio 2022 e, nel rispetto del successivocomma 4, il ricorso per cassazione è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della menzionata legge, risalendo la PEC di notifica al giorno 4.9.2020. 4. In base al comma 10 dell’art. 5, “Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo e' sospeso fino alla scadenza del termine di cui al comma 7.”. P.Q.M. La Corte sospende il giudizio fino al 16 gennaio 2023 e rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo la trasmissione degli