Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 00095/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in punto di responsabilità, trattamento sanzionatorio e circostanziale, è privo dei requisiti prescritti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto sia difesa prospetta doglianze generiche, in fatto„ e senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso, del contenuto e della decisività delle questioni che si assumono irrisolte nonché del necessario confronto critico con la complessità delle argomentazioni della sentenza impugnata; che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, anche attraverso il legittimo ricorso alla tecnica della motivazione per relationem, le doglianze difensive dell'appello, genericamente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 3 - 8 sulla responsabilità; pagg. 8 e 9 su generiche e pena); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 21 novembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in punto di responsabilità, trattamento sanzionatorio e circostanziale, è privo dei requisiti prescritti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto sia difesa prospetta doglianze generiche, in fatto„ e senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso, del contenuto e della decisività delle questioni che si assumono irrisolte nonché del necessario confronto critico con la complessità delle argomentazioni della sentenza impugnata; che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, anche attraverso il legittimo ricorso alla tecnica della motivazione per relationem, le doglianze difensive dell'appello, genericamente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 3 - 8 sulla responsabilità; pagg. 8 e 9 su generiche e pena); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 21 novembre
Sentenza Cassazione n. 00095/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris