CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 settembre 2025
Cassazione n. 25478/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
itamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]);-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona dellegale rappresentante pro tempore nonché Direttore Generale,[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] 87, presso lo studiodell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]);Numero registro generale 4578/2024Numero sezionale 3044/2025Numero di raccolta generale 25478/2025-controricorrente-Data pubblicazione 17/09/2025avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n.7870/2023, depositata il 06/12/2023 e notificata il 14/12/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/06/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 3952/2017, rigettava ladomanda di J.B. volta all’accertamento dellaresponsabilità dell’[OSCURATO:PERSONA] per i danniasseritamente subiti a seguito della perforazione del retto colondurante un accertamento endoscopico e per i successivi esiti di unintervento di ploctocolectomia restaurativa con applicazione distoma e alla conseguente condanna della convenuta ai risarcimentodei danni subiti, ravvisando, stante la situazione della paziente chesoffriva di rettocolite ulcerosa da circa 20 anni, se non l’urgenza,almeno l’opportunità dell’intervento poi praticatole, idoneo arisolvere sia la perforazione intestinale che la rettocolite ulcerosacronica, al fine di prevenire ulteriori perforazioni, fistolizzazioni odegenerazioni cancerose; per l’effetto, condannava la J.B. allarefusione delle spese processuali in favore della convenuta e dellaterza chiamata, l’impresa di assicurazioni della convenuta, e alpagamento delle spese di C.T.U.Con sentenza n. 7870/2023, pubblicata il 06/12/2023 e notificatail 14/12/2023, la Corte d’appello di Roma, dopo avere ritenutofondata l’eccezione della J.B. inerente la correttezza dellaC.T.U. e nominato un collegio peritale, composto da un medicolegale e da uno specialista in chirurgia dell’apparato digerente, cuisottoponeva nuovi quesiti, ha disatteso gli esiti della nuova C.T.U.,e ritenuti confacenti e corretti gli accertamenti eseguiti presso lastruttura ospedaliera (escludendo il verificarsi di un «malaccortopinzamento») e opportuno l’intervento di proctocolectomia, in2 di 16Numero registro generale 4578/2024Numero sezionale 3044/2025Numero di raccolta generale 25478/2025relazione agli elementi clinici esistenti, al fine di scongiurareData pubblicazione 17/09/2025l’ingravescenza della rettocolite ulcerosa e l’insorgenza di altrepatologie, tra cui il cancro del colon retto e la perforazione delcolon - evenienze non solo possibili, ma, data la riscontrata fragilitàdelle pareti intestinali, anche probabili - ; in particolare, ha rilevatoche le evidenze documentali confermavano la bontà delleconclusioni alle quali era addivenuto il tribunale sulla scorta dellaC.T.U. svolta in primo grado; C.T.U. che ha reputato «esente dallecensure di nullità sollevate nel gravame per le gravi irregolaritàprocedurali commesse dall’ ausiliario, consistite nel porre afondamento dell’elaborato peritale la documentazione irritualmenteinviata a mezzo mail dal ctp dell’ azienda ospedaliera [OSCURATO:PERSONA] elaborato alle parti». Per l’effetto, ha confermato la sentenza deltribunale e concluso nel senso della non ravvisabilità di erroridiagnostici o di procedura nella scelta e nella realizzazionedell’intervento di proctocolectomia restaurativa, alla quale laJ.B. era stata sottoposta in data 26.4.2008 da parte dellaDivisione di Gastroenterologia del [OSCURATO:PERSONA]. Haescluso, inoltre, che non fosse stata fornita alla J.B.un’adeguata rappresentazione dei rischi connessi al trattamento,mediante l’acquisizione di un dettagliato consenso informato,diversamente da quanto ritenuto dal collegio peritale che avevaravvisato la genericità del modulo sottoposto alla J.B. primadell’intervento e sottoscritto dalla medesima e la non rispondenzadelle informazioni in esso contenute allo specifico caso clinico. Atale conclusione è giunta, rilevando che risultavano barrate lecaselle relative alla colectomia con ileo-retto anastomosi,consistente nell’asportazione del colon e nel ripristino del transitointestinale mediante abboccamento dell’ultima porzione di intestinotenue con il retto ed eventuale ileostomia di protezione, e che, inbase al tenore letterale del modulo sottoscritto e del grado di sua3 di 16Numero registro generale 4578/2024Numero sezionale 3044/2025Numero di raccolta generale 25478/2025istruzione, la J.B. era senz’altro stata in grado di comprendereData pubblicazione 17/09/2025la natura dell’intervento al quale doveva sottoporsi, ben essendoconsapevole, del resto, della gravità della patologia che l’affliggevadal 1985. Ha accertato che era stata l’appellante a rifiutare unulteriore intervento di canalizzazione che avrebbe comportato ladefinitiva eliminazione delle problematiche indotte dalla stomia. Haaccolto invece la censura riguardante l’erronea condanna dellaJ.B. al pagamento delle spese di lite sostenute dalla terzachiamata, l’impresa di assicurazione [OSCURATO:PERSONA] SocietàCooperativa, in ragione della manifesta infondatezza della chiamatain causa da parte dell’azienda ospedaliera convenuta che benconosceva l’inoperatività della polizza per avvenuto superamentodel massimale aggregato di retroattività.In parziale accoglimento dell’appello e in riforma della sentenzadel tribunale, ha compensato le spese di lite del primo grado neirapporti tra la J.B. e la terza chiamata; ha condannato l’Aziendaospedaliera a rifondere le spese di lite del primo grado in favoredella terza chiamata, data l’infondatezza della chiamata; hacompensato tra tutte le parti le spese del giudizio d'appello e postoquelle della C.T.U., espletata nel giudizio d’appello, a caricodell’appellante.J.B. ricorre per la cassazione di detta sentenza,formulando cinque motivi.L’[OSCURATO:PERSONA] resiste concontroricorso.La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis 1cod.proc.civ.J.B. in vista dell’odierna camera di consiglio,deposita memoria illustrativa.La controricorrente deposita un atto con cui si limita a rinviare alcontroricorso e, che, pertanto, non ha le caratteristiche dellamemoria.4 di 16Numero registro generale 4578/2024Numero sezionale 3044/2025Numero di raccolta generale 25478/2025RAGIONI DELLA DECISIONEData pubblicazione 17/09/20251) Con il primo motivo si denunziano la violazione e falsaapplicazione degli artt. 194 cod.proc.civ., 87 e 90 disp. att.cod.proc.civ. nonché degli artt. 1176 e 2236 cod.civ., ai sensidell’art. 360, 1° comma, n. 3 cod.proc.civ.La ricorrente ripropone la censura già mossa al tribunale edisattesa dal giudice d’appello di nullità della C.T.U. svolta in primogrado, per avere il C.T.P. dell’[OSCURATO:PERSONA] inviatoal C.T.U. irritualmente una vera a propria perizia di parte tre giornidopo l’udienza di giuramento, ma prima della redazione della bozzapreliminare; perizia mai precedentemente prodotta in giudizio,degradata dall’ausiliario del giudice a «note preliminari ex art 194cod.proc.civ.», interamente recepite nell’elaborato finale.Inoltre al C.T.U. si rimproverava, in violazione dell’art. 195cod.proc.civ., di aver depositato la perizia a propria firma nelfascicolo telematico del giudizio in data 13/04/2014, ovverosoltanto due giorni prima dell’udienza di esame della C.T.U. del15/04/2014, senza aver mai preventivamente inviato alcuna bozzaal perito di parte.Il tribunale, nonostante le puntuali eccezioni mosse in tal senso,si era limitato ad autorizzare il C.T.P. a formulare osservazioni allabozza peritale che, peraltro, il C.T.U. ometteva di riportare nellanuova stesura finale della relazione.L’elaborato peritale, inoltre, viene censurato per essereinsufficientemente motivato, avendo l’ausiliare del giudice: i) elusoo comunque non affrontato in maniera tecnicamente esaustiva laquestione centrale demandatagli; ii) omesso di accertare qualifossero le sue condizioni cliniche alla data dell’intervento,limitandosi a indicare che risultava affetta da rettocolite ulcerosa ea descrivere genericamente la malattia e le sue possibili infiniteevoluzioni, in maniera del tutto riassuntiva ed avulsa da ogniriferimento al caso di specie; iii) trascurato di esprimersi sull’esito5 di 16Numero registro generale 4578/2024Numero sezionale 3044/2025Numero di raccolta generale 25478/2025dell’esame istologico del [OSCURATO:DATA_NASCITA], limitandosi a menzionarlo,Data pubblicazione 17/09/2025nonostante che detto esito, oltre a confermare l’assenza didisplasie, fosse stato reso noto il giorno successivo all’espletatointervento chirurgico; iv) evitato ogni valutazione circa lagiustificazione dell’intervento chirurgico del 16/04/2008, atteso chela C.T.U. conteneva l’elencazione dei casi in cui, secondo le legesartis, la chirurgia invasiva è applicabile in ipotesi di necessità edurgenza (espressamente ritenute insussistenti), e ipotizzava, inassenza di letteratura scientifica a sostegno, che la scelta deisanitari sarebbe stata giustificata e/o giustificabile da un nonmeglio precisato intento di risolvere completamente il problemainfiammatorio e permettere una guarigione.Del resto – osserva la ricorrente - la stessa corte d'appello avevainizialmente condiviso dette inadempienze del C.T.U. di primogrado, tant’è vero che aveva ritenuto alcuni profili dell’esamedemandatogli meritevoli di approfondimento e disposto, a talescopo, una nuova consulenza tecnica d’ufficio, affidando l’incaricoad un collegio peritale.2) Con il secondo motivo la ricorrente prospetta la nullità dellasentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 132, 2°comma, n. 4, cod.proc.civ., ex art. 360, 1° comma, n. 4cod.proc.civ., per non avere il giudice a quo esposto le ragioni percui ha ritenuto non condivisibili le puntuali ed esaustive conclusionidei due ausiliari facenti parte del collegio peritale nominato ingrado d’appello, con particolare riferimento alle ampiamentedocumentate sue condizioni cliniche che avevano indotto i detti dueperiti a ritenere, ciascuno per le sue specifiche competenze,ingiustificabile l’intervento chirurgico demolitorio a cui era statasottoposta, non ricorrendo né l’ipotesi di una mancata rispondenzadella rettocolite ulcerosa alle terapie farmacologiche in atto né unaingravescenza clinica e/o una trasformazione in senso neoplastico.6 di 16Numero registro generale 4578/2024Numero sezionale 3044/2025Numero di raccolta generale 25478/2025Il giudice a quo, dopo avere disposto una nuova C.T.U., siData pubblicazione 17/09/2025sarebbe limitato a ritenere non condivisibili gli esiti di detta nuovaC.T.U. e, dopo un acritico “copia e incolla” di rilevanti parti dellaC.T.U. svolta nel giudizio di primo grado, ha ritenuto non vi fosserovalide ragioni per discostarsi dalle conclusioni del primo ausiliario,«essendo le stesse sorrette da un accurato esame anamnestico esulla valutazione della documentazione sanitaria oltre che esenti divizi lamentati dall’appellante». Tanto, secondo quanto prospettato,integrerebbe la violazione dell’art. 132, 2° comma, n. 4cod.proc.civ.3) Con il terzo motivo parte ricorrente si duole dell’omesso esamedi un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti - omessacomparazione tra le perizie ex art. 360, 1° comma, n. 5cod.proc.civ. – e della violazione dell’art. 111 Cost., perché,essendo state espletate nel corso del giudizio di merito piùconsulenze tecniche, in tempi diversi e con difformi soluzioniprospettate, il giudice che si sia uniformato ad una consulenzasenza valutare le eventuali censure di parte e giustificare la propriapreferenza, limitandosi ad una acritica adesione ad una di esse,ovvero che si sia discostato da entrambe le soluzioni senza dareadeguata giustificazione del suo convincimento mediantel’enunciazione dei criteri probatori e degli elementi di valutazionespecificatamente seguiti (Cass. n. 13770/2018; Cass. n.18598/2020; Cass. n. 13399/2018; Cass. n. 13922/2016) incorrenel vizio di omesso esame di un fatto decisivo. Nella specie, inparticolare, alla corte territoriale si rimprovera di avere aderitoacriticamente alla perizia di primo grado e di non avere effettuatouna necessaria ed imprescindibile comparazione tra le opposteperizie.4) Con il quarto motivo parte ricorrente imputa al giudice a quo laviolazione e falsa applicazione dell’art. 1 della legge 22 dicembre2017, n. 219 e degli artt. 2, 13 e 32 Cost. oltre che degli artt.7 di 16Numero registro generale 4578/2024Numero sezionale 3044/2025Numero di raccolta generale 25478/20251176, 2° comma, 1218, 1236 cod.civ. e 115 cod.proc.civ., ai sensiData pubblicazione 17/09/2025dell’art. 360, 1° comma, n. 3 cod.proc.civ., nonché la violazione efalsa applicazione dell’art. 132, 2° comma, n. 4, cod.proc.civ., exart. 360, 1° comma, n. 4 cod.proc.civ.Anche relativamente al consenso informato, la corte d'appello loavrebbe ritenuto validamente espresso con una motivazioneapparente ed illogica, inidonea a superare le differenti conclusioniespresse dal collegio peritale d'appello. Contrariamente alleconclusioni de giudice a quo, nel modulo mancava la barraturarelativa alle informazioni circa la diagnosi della malattia, non eranoesplicitati la patologia da cui era affetta, il motivo dell’intervento, lepossibili alternative all’intervento subito, né le conseguenzedell'eventuale rifiuto. Il collegio peritale aveva rilevato che nelmodulo di consenso «viene riportata una serie di generichecomplicanze della malattia, evidentemente inattuali per il caso dellaPaziente, tant’è che la relativa casella non è certo barrata,esattamente come non è barrata la successiva, che si riferisceall’eventualità di una trasformazione in senso neoplastico,ugualmente inattuale nel caso della Perizianda, sebbene perrealizzare l’intervento non si attenda neppure la pubblicazionedell’esame istologico» e che non erano indicate le gravissimeconseguenze derivanti dall’asportazione di ben due organi quali ilcolon ed il retto.Peraltro, aggiunge la ricorrente, l’intervento subito non era quelloche la corte territoriale ha ritenuto barrato - colectomia con ileo-retto anastomosi, consistente nella asportazione del colon eripristino del transito intestinale mediante abboccamentodell’ultima porzione di intestino tenue con il retto ed eventualeileostomia di protezione- che era indicato al punto precedente delmodulo - rettocolectomia con ileo ano anastomia e pouch checonsiste nell’asportazione del colon e del retto- cioè quello cui sisarebbe potuta sottoporre successivamente e che aveva rifiutato8 di 16Numero registro generale 4578/2024Numero sezionale 3044/2025Numero di raccolta generale 25478/2025non per capriccio (come ha lasciato intendere il giudice a quo), maData pubblicazione 17/09/2025perché, soltanto una volta dimessa dall’ospedale era venuta aconoscenza delle gravi conseguenze derivanti dalla resezione delcolon e del retto, e aveva avuto modo di documentarsi pressospecialisti in chirurgia che avevano sconsigliato la chiusuradell’ileostomia, «costantemente e ripetutamente rappresentatacome foriera di numerosi rischi quoad vitam e quoad valetudinem».5) Con il quinto motivo la ricorrente si duole della violazionedell’art. 360, 1° comma, n. 5 cod.proc.civ. per omesso esame delmotivo di appello n. 7-a) e 7-b), relativo alla ingiusta condanna allarefusione delle spese del primo grado di giudizio.La corte territoriale, in parzialmente accoglimento dell’appello e inriforma della sentenza del tribunale, ricorrendone i giusti motivi, hacompensato sia le spese del giudizio di appello, sia le spese di litedel primo grado relativamente ai soli rapporti tra con la terzachiamata, confermando tuttavia «l’impugnata sentenza in ordinealla regolazione delle spese di lite tra le parti principali in quantonon oggetto di specifica censura».La tesi della ricorrente è che il giudice a quo abbia valutato comeerroneamente non censurata la sentenza emessa dal tribunaleanche in ordine alla regolazione delle spese di lite tra le partiprincipali, così di fatto disattendendo e/o omettendo di valutare imotivi di impugnazione n. 7 a-b, con cui era stata lamentata lamancata compensazione delle spese di lite, posta la peculiarità ecomplessità delle questioni trattate, e il motivo n. 7-c), con cuiveniva censurata l’arbitraria chiamata del terzo in causa e laconseguente arbitraria condanna alle spese anche in favore delterzo chiamato.6) In primo luogo vanno esaminate le eccezioni di improcedibilitàe di mancata integrazione del contraddittorio sollevate dall’AziendaSanitaria Forlanini.9 di 16Numero registro generale 4578/2024Numero sezionale 3044/2025Numero di raccolta generale 25478/2025Quanto alla prima, fondata sulla violazione dell’art. 369, 2°Data pubblicazione 17/09/2025comma n. 2 cod.proc.civ., per non avere la ricorrente soddisfattol’onere di depositare entro il termine di cui all’art. 369, 1° comma,cod.proc.civ., la copia della decisione impugnata con la relazione dinotificazione avvenuta in data 14/12/2023, occorre muovere dalrilievo che, contrariamente a quanto eccepito, la J.B. hasoddisfatto le prescrizioni di cui all’art. 369, 2° comma n. 2,cod.proc.civ. (si vedano gli allegati al ricorso n. 24 e n. 1 checontengono la relata di notifica e la copia della sentenza d’appelloqui impugnata).Quanto alla seconda, per non avere la ricorrente provveduto anotificare il ricorso alla Compagnia di [OSCURATO:PERSONA], nonostante essa fosse stata parte dei due giudizi dimerito, va osservato quanto segue:- a seguito della proposizione, con l'atto di chiamata in causa,della domanda di garanzia da parte dell’azienda ospedaliera per ilcaso di soccombenza nei riguardi dell’odierna ricorrente, si eradeterminato un litisconsorzio successivo facoltativo per effetto dellatecnica della chiamata in causa di cui all'art. 106 cod. proc. civ. Ilchiamante in questo caso non aveva rigettato la sua legittimazionesostanziale, ma, per il caso che fosse stata riconosciuta fondataverso di lui la domanda, assumeva che il terzo ne dovessesopportare le conseguenze.Il giudizio sulla domanda principale e quello sulla domanda digaranzia erano rimasti distinti. Si era in presenza, quindi, di unasituazione di cumulo riconducibile alla nozione di litisconsorziofacoltativo anche quanto al modo di svolgimento, ben potendotrovare applicazione la regola del 2° comma dell'art. 103cod.proc.civ. (Cass. 18/09/2015, n. 18318).Una volta pronunciata la sentenza di appello, il cumulo didomande in questione è rimasto connotato nel senso dellascindibilità, in quanto la decisione sulla domanda di garanzia nel10 di 16Numero registro generale 4578/2024Numero sezionale 3044/2025Numero di raccolta generale 25478/2025senso del rigetto per una ragione - il superamento del massimale -Data pubblicazione 17/09/2025esclusivamente inerente il rapporto giuridico dedotto dall’aziendasanitaria contro la compagnia di assicurazioni, si è connotato comedecisione del tutto indipendente da quella sulla domanda principalee, pertanto il cumulo fra le due domande, all'atto dell'impugnazionedella sentenza si presentava come scindibile ai sensi dell'art. 332cod. proc. civ. e soltanto all'azienda sanitaria competeva realizzareil cumulo nuovamente, proponendo impugnazione relativamente alrapporto inerente la pretesa verso la impresa di assicurazioni.Sussistendo tale situazione è di tutta evidenza che, in assenza diuna situazione di inscindibilità della cause o di dipendenza fra esse(quest'ultima ipotesi si sarebbe potuta verificare se la domanda digaranzia fosse stata accolta nel merito), questa Corte, accertatoche il ricorso non indica formalmente come parte la compagnia diassicurazione e nemmeno risulta ad essa notificato, sempre per ilcarattere di scindibilità del cumulo, ritiene di non dover provvederead ordinare la notificazione del ricorso alla medesima.7) Passando, ora, allo scrutinio dei motivi di ricorso, il primo èinammissibile.La ricorrente reitera le censure già disattese dal giudice a quo,senza confrontarsi con la statuizione di rigetto.La corte d'appello ha rilevato che «dagli atti allegati alla C.T.U.che il ctp di parte convenuta, dott. A.H. nel pieno rispetto diquanto previsto dall’art. 194 cod.proc.civ. e 90 disp. att.cod.proc.civ., inviava all’ausiliario note sulla situazione dellaperizianda nelle quali si richiamavano i documenti sanitariritualmente versati in atti dalle parti e la letteratura specialistica inmateria (v. bozza di perizia e relazione finale della dott.ssa R.V.nella quale si richiamano le note del ct di entrambe le parti)» (p.11).Deve ribadirsi che con i motivi di ricorso per cassazione la partenon può limitarsi a riproporre le tesi difensive svolte nelle fasi di11 di 16Numero registro generale 4578/2024Numero sezionale 3044/2025Numero di raccolta generale 25478/2025merito e motivatamente disattese dal giudice dell'appello, senzaData pubblicazione 17/09/2025considerare le ragioni offerte da quest'ultimo, poiché in tal modo sidetermina una mera contrapposizione della propria valutazione algiudizio espresso dalla sentenza impugnata che si risolve, insostanza, nella proposizione di un "non motivo", come taleinammissibile ex art. 366, 1° comma, n. 4, cod.proc.civ. (Cass.24/09/2018, n. 22478; Cass. 17/11/2003, n. 17402; Cass.23/09/2003, n. 12632; Cass. 25/08/2000, n. 11098).8) Il secondo ed il terzo motivo, esaminabili congiuntamente,sono fondati p.q.r.L’impianto giustificativo del rigetto dell’appello si regge suiseguenti passaggi argomentativi:- a p. 8 della sentenza, il giudice d'appello dà atto che conordinanza del 10.11.2017, «ritenuta la fondatezza della eccezioneinerente la correttezza della C.T.U., in relazione alla responsabilitàper la perforazione intestinale, alla riferita refrattarietà dellaJ.B. alle cure farmacologiche ed alla opportunità della praticataproctocolectomia, affidava incarico a collegio peritale composto daun medico legale e da specialista in chirurgia dell’apparatodigerente, formulando nuovi quesiti peritali»;-dopo aver riportato i quesiti e le risposte elaborate dal collegioperitale (pp. 10-11) e aver rilevato che «All’esito della relazione iCtu stimavano pari ad un 35% il valore del danno anatomo-funzionale comprensivo delle incidenze sulle attività quotidiane esugli aspetti dinamico relazionali della danneggiata», il giudice aquo si è limitato ad affermare che «le conclusioni alle quali sonoaddivenuti i ctu nominati in questo grado sulla adeguatezza ecorrettezza degli accertamenti eseguiti e sulla adegutezza dell’intervento di proctocolectomia eseguito anche in relazione aglielementi clinici esistenti non siano condivisibili. Per contro leevidenze documentali confermano la bontà delle conclusioni alle12 di 16Numero registro generale 4578/2024Numero sezionale 3044/2025Numero di raccolta generale 25478/2025quali è addivenuto il Tribunale sulla scorta della ctu della dott.ssaData pubblicazione 17/09/2025R.V. (p. 11);- riportati da p. 12 a p. 15 ampi stralci della C.T.U. espletata delgiudizio di primo grado, ha concluso che « In base alleconsiderazioni del ctu dr.ssa R.V. del primo grado , dalle qualinon si hanno valide ragioni per discostarsi essendo le stessesorrette da un accurato esame anamnestico e sulla valutazionedella documentazione sanitaria oltre che esenti dai vizi lamentatidall’ appellante», alla struttura ospedaliera non potessero imputarsi«errori diagnostici o di procedura nella scelta e nella realizzazionedel protocollo medico dell’intervento di proctocolectomiarestaurativa», precisando che «l’accertamento effettuato(colonscopia con biopsia) era senz’ altro raccomandato al fine discongiurare l’ingravescenza della patologia da cui era affetta e l’insorgenza di altre patologie, tra cui il cancro del colon retto», cheil rischio di perforazione del colon era un’evenienza non solopossibile, ma anche probabile, che non erano emersi «elementi perricondurre la perforazione alle biopsie praticate dagli operatori dellastruttura sanitaria per un “malaccorto pinzamento”» e checomunque la complicanza era stata «monitorata accuratamente daisanitari dell’ azienda».Le censure mosse con i motivi qui scrutinati appaiono, dunque,effettivamente fondati, perché la motivazione della sentenzaimpugnata non contiene alcuna enunciazione delle ragioni dicondivisione di quanto riportato fra virgolette circa l'elaboratoperitale svolto nel giudizio di primo grado e della preferenza per leconclusioni di detto elaborato piuttosto che per quelle formulate dalcollegio peritale, nominato in grado d’appello proprio in ragionedella ritenuta fondatezza delle censure mosse alla C.T.U. dispostadal tribunale. Né può ipotizzarsi che rappresenti una motivazioneeffettiva (cioè identificabile come tale in senso logico, qualeprocedimento di spiegazione della ragione del convincimento)13 di 16Numero registro generale 4578/2024Numero sezionale 3044/2025Numero di raccolta generale 25478/2025quella di carattere meramente grafico, contenuta a p. 15, secondoData pubblicazione 17/09/2025cui le considerazioni espresse dall’ausiliare del giudice nel giudiziodi primo grado erano «sorrette da un accurato esameanamnestico» e basate «sulla valutazione della documentazionesanitaria oltre che esenti dai vizi lamentati dall’ appellante»: nonsolo tale enunciazione risulta del tutto generica e non motivata e,dunque, è, di per sé, una "non motivazione", ma, è da dire, nonpotrebbe neppure considerarsi motivazione per relationem (cioèfacente proprio l'elaborato peritale) perché sarebbe statonecessario indicare e spiegare perché, oltre tutto contraddicendosi(v. infra), il giudice a quo abbia ritenuto insussistenti valide ragioniper discostarsi dalle valutazioni della C.T.U. R.V.Deve altresì rilevarsi l'assoluta contraddittorietà (dell'ipotetica)motivazione: se anche si volesse intendere che la corte territorialeabbia voluto condividere tutto ciò che dalla C.T.U. risultava, sidovrebbe rilevare che in quanto riprodotto si annida una intrinsecacontraddittorietà dell'argomentare del giudice che, della C.T.U.R.V. prima ha disposto la rinnovazione, poi l’ha ritenutasorretta da «accurato esame anamnestico» e da corretta «valutazione della documentazione sanitaria» (v., rispettivamente,pp. 8 e 15).La corte d'appello neppure si è fatta carico di esplicitare le ragioniper cui ha ritenuto non condivisibili le risultanze del collegio peritaled'appello.Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, se nel corsodel giudizio vengono nominati, in tempi successivi, dueo più consulenti tecnici d'ufficio le cui conclusioni siano difformi edinconciliabili fra loro, il giudice può seguire il parere dell'uno odell'altro o anche discostarsi da tutti, purché dia adeguatagiustificazione del suo convincimento mediante l'enunciazione deicriteri probatori e degli elementi di valutazione specificamenteseguiti.14 di 16Numero registro generale 4578/2024Numero sezionale 3044/2025Numero di raccolta generale 25478/2025In particolare, allorquando intenda uniformarsi al parere di unoData pubblicazione 17/09/2025dei consulenti, non può limitarsi ad un'acritica adesione ad esso,ma deve, invece, valutare le eventuali censure di parte egiustificare la propria preferenza, indicando le ragioni per cui ritienedi dover disattendere le conclusioni dell’altro consulente, salvo chequeste non siano state già criticamente esaminate nella nuovarelazione peritale, nel qual caso soltanto sarà sufficiente accettareragionatamente le conclusioni di quest'ultima, senza necessità diuna minuziosa ed analitica confutazione degli argomenti espostinell'altra (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.15721); mentre è tenuto a farsicarico di sviluppare un'analisi comparativa con le altre consulenze,che risulta imprescindibile laddove le conclusioni recepite non sianoidonee a palesare, da sole, le ragioni della adesione espressa dalgiudicante (Cass. 26/05/2021 , n. 14599).8) Il quarto motivo di ricorso è inammissibile.La corte d'appello ha ritenuto con un apprezzamento di fattoincensurabile in cassazione, se non per vizio di motivazione (lamotivazione nel caso di specie supera il minimo costituzionale: a p.16 la corte territoriale enuncia le ragioni per cui ha disatteso lerisultanze del collegio peritale, facendo leva su quanto risultantedal doc. 30 del fascicolo di parte attrice e dalle allegazioni difensivedella stessa), che la ricorrente era stata informata della naturadell’intervento e delle sue implicazioni e che il ripristino dellafunzionalità organica e il superamento delle problematiche indottedalla ileostomia era mancato per scelta della ricorrente «nonaltrimenti giustificata che dalla paura dell’intervento».9) Il quinto motivo resta assorbito.10) Alla fondatezza p.q.r. del secondo e del terzo motivo,assorbito il quinto, inammissibili il primo e il quarto, conseguel’accoglimento del ricorso e la cassazione in relazione ai motiviaccolti dell’impugnata sentenza con rinvio alla Corte d'appello di15 di 16Numero registro generale 4578/2024Numero sezionale 3044/2025Numero di raccolta generale 25478/2025Roma, in diversa composizione, che provvederà anche allaData pubblicazione 17/09/2025liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.10) Va disposto che, in caso di utilizzazione del presenteprovvedimento in qualsiasi forma, sia omessa l’indicazione dellegeneralità e degli altri dati identificativi di J.B. P.Q.MLa Corte accoglie p.q.r. il secondo e il terzo motivo, assorbito ilquinto, inammissibili il primo e il quarto, cassa in relazione aimotivi accolti l’impugnata sentenza con rinvio alla Corte d'appellodi Roma, in diversa composizione, che provvederà anche allaliquidazione delle spese del giudizio di cassazione.Dispone l’oscuramento dei dati personali di J.B. neitermini di cui in motivazione.Così deciso nella Camera di Consiglio del 6 giugno 2025 dallaTerza sezione civile della Corte di Cassazione.Il PresidenteGIACOMO TRAVAGLINO16 di 16