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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 maggio 1961

Cassazione n. 12226/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 03/02/2021 del TRIBUNALE di VERBANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; l é.tte~titli2lanztusizar3:telIRG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto rivolto al Tribunale di Verbania, in funzione di giudice dell'esecuzione, veniva richiesta, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in ordine ai reati per i quali il predetto risultava condannato in forza della sentenza n. 126/2012, emessa dal Tribunale di Verbania, e delle sentenze n. 3682/2012 e 4056/2012, emesse dalla Corte di appello di Torino.

2. Con ordinanza del 3 febbraio 2021, il giudice dell'esecuzione rigettava l'istanza.

3. Il difensore dell'istante ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazioni degli artt. 81, secondo comma, cod. pen., e 127, 666, 671 cod. proc. pen.

Il ricorrente sostiene che il giudice dell'esecuzione, nel rigettare la richiesta, abbia omesso di valorizzare il dato temporale di commissione dei reati, la loro omogeneità, la loro tipologia, le modalità delle condotte di spaccio e attivazione di utenze cellulari sotto falso nome. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato, perché il giudice dell'esecuzione non è incorso in alcun errore di diritto e, motivando congruamente la negazione di un vincolo unitario della continuazione fra i reati considerati, ha dimostrato di aver rispettato i consolidati principi di diritto in materia, nel compimento delle valutazioni finalizzate a verificare, in base a taluni indicatori - quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita - se l'istante si fosse rappresentato e avesse unitariamente deliberato, almeno nelle loro linee essenziali, una serie di condotte criminose.

Il medesimo disegno, rilevante ai fini della continuazione, non si identifica, infatti, con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l'opzione dello stesso a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati (Sez.

U , n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074; Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep. 2013, Daniele, Rv. 255156).

1.1. Nel caso ora in esame, il giudice dell'esecuzione ha reso adeguata motivazione, a sostegno della negazione della possibilità di ritenere la sussistenza di un medesimo disegno criminoso.

Sono salienti le affermazioni contenute nell'ordinanza impugnata, secondo le quali tra i reati unificati dal vincolo della continuazione, giudicati con le citate sentenze emesse dalla Corte di appello di Torino, e quello giudicato con la menzionata sentenza emessa dal Tribunale di Verbania, non appare sussistente il vincolo della continuazione, data la diversità dei contesti spaziali e temporali e la eterogeneità delle violazioni (violazioni legge armi, traffico di sostanze stupefacenti, ricettazione).

A fronte di tali notazioni, le censure contenute nel ricorso sono prive di specificità, e mirano ad ottenere una rivalutazione di merito preclusa in questa sede.

1.2. La motivazione dell'ordinanza, quindi, risulta esauriente e immune da vizi logici e giuridici.

Il provvedimento supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento delle circostanze fattuali.

2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 21 settembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 03/02/2021 del TRIBUNALE di VERBANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; l é.tte~titli2lanztusizar3:telIRG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto rivolto al Tribunale di Verbania, in funzione di giudice dell'esecuzione, veniva richiesta, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in ordine ai reati per i quali il predetto risultava condannato in forza della sentenza n. 126/2012, emessa dal Tribunale di Verbania, e delle sentenze n. 3682/2012 e 4056/2012, emesse dalla Corte di appello di Torino. 2. Con ordinanza del 3 febbraio 2021, il giudice dell'esecuzione rigettava l'istanza. 3. Il difensore dell'istante ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazioni degli artt. 81, secondo comma, cod. pen., e 127, 666, 671 cod. proc. pen. Il ricorrente sostiene che il giudice dell'esecuzione, nel rigettare la richiesta, abbia omesso di valorizzare il dato temporale di commissione dei reati, la loro omogeneità, la loro tipologia, le modalità delle condotte di spaccio e attivazione di utenze cellulari sotto falso nome. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato, perché il giudice dell'esecuzione non è incorso in alcun errore di diritto e, motivando congruamente la negazione di un vincolo unitario della continuazione fra i reati considerati, ha dimostrato di aver rispettato i consolidati principi di diritto in materia, nel compimento delle valutazioni finalizzate a verificare, in base a taluni indicatori - quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita - se l'istante si fosse rappresentato e avesse unitariamente deliberato, almeno nelle loro linee essenziali, una serie di condotte criminose. Il medesimo disegno, rilevante ai fini della continuazione, non si identifica, infatti, con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l'opzione dello stesso a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati (Sez. U , n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074; Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep. 2013, Daniele, Rv. 255156). 1.1. Nel caso ora in esame, il giudice dell'esecuzione ha reso adeguata motivazione, a sostegno della negazione della possibilità di ritenere la sussistenza di un medesimo disegno criminoso. Sono salienti le affermazioni contenute nell'ordinanza impugnata, secondo le quali tra i reati unificati dal vincolo della continuazione, giudicati con le citate sentenze emesse dalla Corte di appello di Torino, e quello giudicato con la menzionata sentenza emessa dal Tribunale di Verbania, non appare sussistente il vincolo della continuazione, data la diversità dei contesti spaziali e temporali e la eterogeneità delle violazioni (violazioni legge armi, traffico di sostanze stupefacenti, ricettazione). A fronte di tali notazioni, le censure contenute nel ricorso sono prive di specificità, e mirano ad ottenere una rivalutazione di merito preclusa in questa sede. 1.2. La motivazione dell'ordinanza, quindi, risulta esauriente e immune da vizi logici e giuridici. Il provvedimento supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento delle circostanze fattuali. 2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 21 settembre
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