Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 marzo 2026

Cassazione n. 05709/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.15620/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione telematica come per legge -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] di Pescara, Regione Abruzzo -intimate - avverso la sentenza del Tribunale di Pescara n. 529/2023 depositata i l 12/04/2023; .g. n. 15620 del 2023 Ad. 11/03/2026; estensore: C. Valle udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 11/03/2026 , dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che:

1. l a [OSCURATO:PERSONA] di Pescara, a seguito d ell’ordinanza di questa Corte di Cassazionen. 8206 del 24/03/2021 ha riassunto, ai sensi dell’art. 392 cod. proc. civ., la causa nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA], quale titolare dellaCarrozzeria [OSCURATO:PERSONA], cessionaria del credito risarcitorio derivante da collisione di auto con un capriolo,riconosciutole dalla sentenza del Tribunale di Pescara n. 1447 del 7/10/2019 , cassata , dalla detta ordinanza, con rinvio allo stesso Tribunale, in diversa composizione personale; il Tribunale di Pescara, quale giudice di rinvio in fase di appello, ha emesso la sentenza n. 529 del 12/04/2023 e ha rigettato l’appello proposta dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di Pescara e della Regione Abruzzo;

2. Don a to [OSCURATO:PERSONA] chiede , con ricorso affidato a due motivi, la cassazione della detta sentenza n. 529/2023del Tribunale di Pescara, emessa a conclusione della fase di rinvioin grado d’appello;

3. la [OSCURATO:PERSONA] di Pescara è rimasta intimata in questa fase di legittimità , ma non vi è prova di rituale notifica del ricorso nei suoi confronti;

4. la R egione Abruzzo è del pari rimasta intimata, ma per una ragione diversa dalla mancanza in assoluto della notifica bensì in quanto il ricorso è stato notificato all’[OSCURATO:PERSONA] dello Stato di L’Aquila e non presso l’Avvocatura Generale dello Stato di Roma;

5. il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni; considerato che: 1.il contraddittorio non risultainstaurato nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di Pescarae deve, pertanto essere ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti deldetto ente territoriale, mediante gli incombenti di cui all’art.371 biscod. proc. civ.; .g. n. 15620 del 2023 Ad. 11/03/2026; estensore: C. Valle 2.ai fini, inoltre,della rituale instaurazione del contraddittorio, nella fase di legittimità,il ricorso deve essere notificato alla Regione Abruzzo presso l’Avvocatura Generale dello Stato; 3.ai fini dei detti incombenti, da eseguirsi a cura del ricorrente, il Collegio reputa congruo fissare il termine perentorio di trenta giorni, da computarsi dalla rituale comunicazione della presente ordinanza, con conseguente rinvio della causa a nuovo ruolo e impregiudicati gli oneri di tempestivo deposito della prova della rituale ottemperanza da parte del ricorrente; p.q. m. la Corte ordina al ricorrente di procedere, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, all’integrazione del contradditorio nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di Pescara, provvedendo agli incombenti di cui all’art. 371 bis cod. proc. civ. e al la rinnovazione della notifica del ricorso nei confronti della Regione Abruzzo presso l’Avvocatura Generale dello Stato; rinvia la causa a nuovo ruoloa successiva adunanza camerale.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.15620/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione telematica come per legge -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] di Pescara, Regione Abruzzo -intimate - avverso la sentenza del Tribunale di Pescara n. 529/2023 depositata i l 12/04/2023; .g. n. 15620 del 2023 Ad. 11/03/2026; estensore: C. Valle udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 11/03/2026 , dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che: 1. l a [OSCURATO:PERSONA] di Pescara, a seguito d ell’ordinanza di questa Corte di Cassazionen. 8206 del 24/03/2021 ha riassunto, ai sensi dell’art. 392 cod. proc. civ., la causa nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA], quale titolare dellaCarrozzeria [OSCURATO:PERSONA], cessionaria del credito risarcitorio derivante da collisione di auto con un capriolo,riconosciutole dalla sentenza del Tribunale di Pescara n. 1447 del 7/10/2019 , cassata , dalla detta ordinanza, con rinvio allo stesso Tribunale, in diversa composizione personale; il Tribunale di Pescara, quale giudice di rinvio in fase di appello, ha emesso la sentenza n. 529 del 12/04/2023 e ha rigettato l’appello proposta dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di Pescara e della Regione Abruzzo; 2. Don a to [OSCURATO:PERSONA] chiede , con ricorso affidato a due motivi, la cassazione della detta sentenza n. 529/2023del Tribunale di Pescara, emessa a conclusione della fase di rinvioin grado d’appello; 3. la [OSCURATO:PERSONA] di Pescara è rimasta intimata in questa fase di legittimità , ma non vi è prova di rituale notifica del ricorso nei suoi confronti; 4. la R egione Abruzzo è del pari rimasta intimata, ma per una ragione diversa dalla mancanza in assoluto della notifica bensì in quanto il ricorso è stato notificato all’[OSCURATO:PERSONA] dello Stato di L’Aquila e non presso l’Avvocatura Generale dello Stato di Roma; 5. il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni; considerato che: 1.il contraddittorio non risultainstaurato nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di Pescarae deve, pertanto essere ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti deldetto ente territoriale, mediante gli incombenti di cui all’art.371 biscod. proc. civ.; .g. n. 15620 del 2023 Ad. 11/03/2026; estensore: C. Valle 2.ai fini, inoltre,della rituale instaurazione del contraddittorio, nella fase di legittimità,il ricorso deve essere notificato alla Regione Abruzzo presso l’Avvocatura Generale dello Stato; 3.ai fini dei detti incombenti, da eseguirsi a cura del ricorrente, il Collegio reputa congruo fissare il termine perentorio di trenta giorni, da computarsi dalla rituale comunicazione della presente ordinanza, con conseguente rinvio della causa a nuovo ruolo e impregiudicati gli oneri di tempestivo deposito della prova della rituale ottemperanza da parte del ricorrente; p.q. m. la Corte ordina al ricorrente di procedere, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, all’integrazione del contradditorio nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di Pescara, provvedendo agli incombenti di cui all’art. 371 bis cod. proc. civ. e al la rinnovazione della notifica del ricorso nei confronti della Regione Abruzzo presso l’Avvocatura Generale dello Stato; rinvia la causa a nuovo ruoloa successiva adunanza camerale. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassa
Sentenza Cassazione n. 05709/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris