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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06893/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Trieste, parzialmente riformando in punto di pena la pronuncia emessa il 23 maggio 2024 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] _2222, ha an confermato l'affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine ai reati allo stesso ascritti.

Ritenuto che i due motivi sollevati (Violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen., rispetto alla sussistenza dell'aggravante contestata) risultano non consentiti in sede di legittimità: il primo motivo, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; il secondo motivo, perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale che illustra compiutamente le ragioni della sussistenza dell'aggravante contestata e ritenuta (p. 6 sent. app.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Trieste, parzialmente riformando in punto di pena la pronuncia emessa il 23 maggio 2024 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] _2222, ha an confermato l'affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine ai reati allo stesso ascritti. Ritenuto che i due motivi sollevati (Violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen., rispetto alla sussistenza dell'aggravante contestata) risultano non consentiti in sede di legittimità: il primo motivo, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; il secondo motivo, perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale che illustra compiutamente le ragioni della sussistenza dell'aggravante contestata e ritenuta (p. 6 sent. app.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos
Sentenza Cassazione n. 06893/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris