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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 novembre 2025

Cassazione n. 01205/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( TUNISIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2025 del GIP TRIBUNALE di MODENAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 22561/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata emessa ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen; Esaminati i motivi di ricorso relativi al giudizio di responsabilità e alla congruità della pena; Ritenuti i motivi inammissibili perché, ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod proc. pen., non consentiti dalla legge; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 novembre 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( TUNISIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2025 del GIP TRIBUNALE di MODENAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 22561/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata emessa ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen; Esaminati i motivi di ricorso relativi al giudizio di responsabilità e alla congruità della pena; Ritenuti i motivi inammissibili perché, ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod proc. pen., non consentiti dalla legge; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2025.