CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 00139/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Ministero della Giustizia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 17/12/2020 del Tribunale di Sorveglianza di Perugia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Sorveglianza di Perugia, decidendo in sede di rinvio, a seguito di annullamento di questa Corte — Sez. 1, n. 48687 del 28 maggio 2019 — della ordinanza dello stesso Tribunale del 10 maggio 2018, ha nuovamente confermato l'ordinanza emessa in data 12 dicembre 2017 dal Magistrato di sorveglianza di Spoleto che aveva parzialmente accolto l'istanza di [OSCURATO:PERSONA], che, dolendosi di essere stato ristretto in condizioni tali da violare l'art. 3 della Convenzione EDU, aveva chiesto il /0' risarcimento del danno. In particolare, il Magistrato di sorveglianza aveva ritenuto che il detenuto avesse subito una detenzione inumana e degradante per complessivi 858 giorni e quindi gli aveva riconosciuto, a titolo di risarcimento del danno, 55 giorni di riduzione della pena ed euro 2464,00. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso il Ministero della giustizia, in persona del Ministro, a mezzo della difesa dell'Avvocatura generale dello Stato, chiedendone l'annullamento ed articolando tre motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, in relazione al periodo di detenzione trascorso a Prato, la violazione dell'art. 35-ter della legge 28 luglio 1975, n. 354 per avere il Tribunale di sorveglianza calcolato la superficie a disposizione del detenuto al netto degli arredi fissi presenti nella sua cella detraendo anche la superficie occupata dal letto non incastellato, contrariamente a quanto affermato dalla sentenza di annullamento con rinvio e dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte di cassazione (Sez. U, n. 6551 del 24/09/2020, dep. 2021, Ministero della giustizia, Rv. 280433). Evidenzia altresì il ricorrente, richiamando altre sentenze di questa Corte di cassazione (Sez. 1, n. 41211 del 26/05/2017, Gobbi, Rv. 271087; Sez. 1, n. 13124 del 17/11/2016, dep. 2017, Morello, Rv. 269514), che il letto a castello occupa non solo la superficie «bassa», lasciando libero il volume sovrastante, consentendo di utilizzare la branda come seduta, ma occupa anche il volume sovrastante che viene sottratto alla libertà di movimento dei detenuti ristretti nella cella. Conseguentemente il letto non a castello deve essere detratto dalla superficie della cella indipendentemente dalla circostanza che esso sia assegnato all'istante o ad altro detenuto. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, in relazione al periodo di detenzione trascorso a Prato, in cui la superficie della cella, al netto degli arredi fissi era certamente superiore a mq. 3, la violazione del principio di diritto affermato nella sentenza di annullamento con rinvio per avere il Tribunale di sorveglianza affermato che, nonostante detta superficie fosse compresa tra mq. 3 e mq. 4, il trattamento penitenziario doveva ritenersi inumano e degradante in virtù di ulteriori elementi come il regime chiuso ed il numero limitato di ore all'aperto a disposizione, la possibilità di usufruire, all'interno della struttura detentiva e a celle chiuse, di due ore e mezza di socialità e della assenza di attività trattamentali fuori della cella. Tali elementi potevano, invece, assumere rilievo solo in caso di superficie inferiore a detto limite. In ogni caso, il Tribunale di sorveglianza non aveva tenuto conto di altri elementi che deponevano in senso contrario a quello affermato dal Tribunale di sorveglianza. Peraltro, aveva dato rilievo alla mancanza di attività trattamentale all'aperto che era stata esclusa dalla Corte di cassazione. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta, in relazione al periodo di detenzione trascorso a Sollicciano, l'errata valutazione dei fattori compensativi della inadeguatezza della detenzione, che sono analiticamente indicati nel ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è fondato. Con la precedente sentenza di annullamento con rinvio questa Corte di cassazione ha affermato che ai fini del calcolo della superficie a disposizione del detenuto devono detrarsi gli spazi occupati dagli arredi fissi e tra questi anche i letti a castello, ma non può essere detratta la superficie del letto singolo, non incastellato. Il Tribunale di sorveglianza ha invece nuovamente detratto anche la superficie della cella occupata dal letto singolo, così violando l'art. 627, comma 3, cod. proc. pen.. A tale proposito deve osservarsi che questa Corte di cassazione ha più volte affermato, in tema di giudizio di rinvio, che robbligo del giudice di rinvio di uniformarsi alla sentenza della Corte di cassazione per quanto riguarda ogni questione di diritto con essa decisa è assoluto ed inderogabile anche quando, a seguito di tale decisione, sia intervenuto un mutamento di giurisprudenza (Sez. 2, n. 25722 del 28/03/2017, Antinoro, Rv. 270699), neppure se questo intervenga a seguito di una decisione delle Sezioni Unite (Sez. 6, n. 14433 del 14/01/2020, Geraci, Rv. 278848). Peraltro, il Tribunale è pervenuto a tale decisione osservando che il letto singolo non poteva essere agevolmente rimosso laddove assegnato ad altro detenuto. Deve, invece, ritenersi che la ragione della necessità di detrarre dalla superficie lorda della cella lo spazio occupato dal letto incastellato risiede nella circostanza, correttamente indicata dal ricorrente, che mentre il letto a castello riduce la libertà di movimento del detenuto, al quale viene sottratto l'intero volume sovrastante il letto, non utilizzabile per finalità diverse dal riposo, il letto singolo non impedisce di utilizzare lo spazio sovrastante come seduta o per altre finalità. Ne consegue che il provvedimento impugnato deve essere annullato in relazione al periodo di detenzione trascorso a Prato. L'accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l'assorbimento del secondo motivo. 2. E', invece, inammissibile il terzo motivo di ricorso. Affermando che il Tribunale di sorveglianza avrebbe erroneamente valutato una serie di fattori, indicati dal ricorrente come compensativi del disagio derivante dalla eccessiva ristrettezza della superficie netta della cella e ritenuti, invece subvalenti dal Tribunale di sorveglianza, il Ministero della giustizia solleva una censura di merito che, in quanto tale, è inammissibile in questa sede di legittimità. 3. Concludendo, l'ordinanza impugnata deve essere annullata limitatamente al periodo di detenzione trascorso a Prato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Perugia. Il ricorso deve, nel resto, essere dichiarato inammissibile. P.Q.M. Annulla con rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente al periodo di detenzione trascorso a Prato con rinvio per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di sorveglianza di Perugia. Dichiara inammissibile il rico