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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06468/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; up\ visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i motivi del ricorso con cui la difesa censura la riforma della decisione di primo grado con l'esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. è manifestamente infondato e generico nella parte in cui non prende in esame la motivazione completa in fatto e diritto della Corte territoriale che ha messo in evidenza le ragioni alla base della ritenuta non scarsa offensività della condotta (pagg 4 e 5), specie ià dove ha rappresentato che il ricorrente era stato sorpreso in tempo di notte all'interno di una macchina a significativa distanza dalla abitazione adducendo non plausibili giustificazioni; rilevato che egualmente generico risulta il motivo con cui censura l'esclusione delle circostanze attenuanti generiche avendo i Giudici di merito ritenuto con pertinenti argomenti fondati su dati processuali indiscussi l'apprezzata assenza di elementi favorevoli e la complessiva adeguatezza della pena determinata nel minimo edittale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; up\ visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i motivi del ricorso con cui la difesa censura la riforma della decisione di primo grado con l'esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. è manifestamente infondato e generico nella parte in cui non prende in esame la motivazione completa in fatto e diritto della Corte territoriale che ha messo in evidenza le ragioni alla base della ritenuta non scarsa offensività della condotta (pagg 4 e 5), specie ià dove ha rappresentato che il ricorrente era stato sorpreso in tempo di notte all'interno di una macchina a significativa distanza dalla abitazione adducendo non plausibili giustificazioni; rilevato che egualmente generico risulta il motivo con cui censura l'esclusione delle circostanze attenuanti generiche avendo i Giudici di merito ritenuto con pertinenti argomenti fondati su dati processuali indiscussi l'apprezzata assenza di elementi favorevoli e la complessiva adeguatezza della pena determinata nel minimo edittale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 06468/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris