CassazionedecretoSezione 7Decisione del 23 dicembre 2024
Cassazione n. 16847/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 26/11/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA00,1- dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con il decreto impugnato, il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Roma ha dichiarato inammissibile l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] diretta ad ottenere l'autorizzazione all'acquisto di libri e riviste erotiche, rilevato che quelle indicate erano pubblicazioni edite in epoca remota e, dunque, impossibili da reperire sul mercato di Viterbo. Considerato che il ricorso per cassazione avverso il descritto provvedimento, risulta proposto personalmente, senza ministero del difensore, con atto sottoscritto, depositato il 23 dicembre 2024, dunque in data successiva al 3 agosto 2017 e all'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, il cui art. 1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso salvo che la parte non vi provveda personalmente, così imponendo che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011 - 01). Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il