CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20382/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Palermo ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7 cod. pen. (fatto accertato in Palermo 1'8 maggio 2015); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il ricorso è in ogni caso inammissibile posto che il ricorso non è corredato da procura speciale di cui all'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., come pure sarebbe stato necessario essendo il ricorrente rimasto assente anche in primo grado, considerato che questa Corte ha affermato che, in tema di impugnazioni, è applicabile al ricorso per cassazione l'onere formale del deposito di specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, come previsto dall'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. - introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 - stante l'esigenza che anche il giudizio di legittimità si svolga nei confronti di un assente "consapevole", così da limitare lo spazio di applicazione della rescissione del giudicato e dei rimedi restitutori (Sez. 6, n. 2323 del 07/12/2023, dep. 2024, Rv. 285891; Sez. 3, n. 46690 del 09/11/2023, Rv. 285342); - che il primo motivo, che lamenta vizio di motivazione in punto di prova della responsabilità del ricorrente per il furto aggravato di energia elettrica ascrittogli, è generico, perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di appello, che, anche tramite il congruo riferimento a peculiari elementi di fatto della fattispecie, ha rettamente applicato il pacifico principio di diritto secondo cui risponde del reato di furto di energia elettrica anche colui che si sia avvalso consapevolmente dell'allaccio abusivo alla rete di distribuzione realizzato da terzi (Sez. 5, n. 24592 del 30/04/2021, Rv. 281440; Sez. 4, n. 5973 del 05/02/2020, Rv. 278438), come nel caso che occupa (vedasi pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata); che l'ulteriore censura, sviluppata nello stesso motivo, circa l'insussistenza dell'aggravante della violenza sulle cose, non è consentita in questa sede in quanto inedita, posto che, sia dall'atto di gravame in data 30 settembre 2021 sia dall'incontestata sintesi dei motivi di appello, non risulta che l'appellante avesse formulato specifica doglianza al riguardo, di modo che, trattandosi di questione che involge profili di merito, non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità, stante il combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen.; la stessa è, comunque, manifestamente infondata, posto che, per la giurisprudenza di legittimità «In tema di furto di energia elettrica, è configurabile l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 2 cod. pen. quando la sottrazione dell'energia avviene mediante l'allacciamento diretto alla rete di distribuzione, in quanto tale attività comporta il necessario danneggiamento, seppure marginale, per distacco dei fili conduttori» (Sez. 4, n. 23660 del 23/11/2012, dep. 31/05/2013, Rv. 256190), come nel caso che occupa (vedasi pagg. 3 e 4 della sentenza di primo grado); - che il secondo motivo, che lamenta il diniego delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza è articolato senza tener conto che, per diritto vivente, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931), di modo che, poiché la motivazione rassegnata al riguardo dal giudice censurato, è esente da profili di palese illogicità, né emerge alcun aspetto di arbitrarietà nel procedimento seguito per giungere alla decisione in concreto assunta (vedasi pag. 3 della sentenza impugnata) tutti i rilievi al riguardo formulati sono non consentiti in questa sede; - rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa