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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 maggio 2026

Cassazione n. 16708/2026

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entato e difeso in forza di procuraspeciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro temporerappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato- controricorrente –Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 1Numero registro generale 9379/2022Numero sezionale 4462/2026Numero di raccolta generale 16708/2026Data pubblicazione 28/05/2026per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionaledella Toscana n. 1182/02/2021 depositata in data 27/10/2021, nonnotificataudita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]A seguito della notifica degli avvisi di accertamento, avvenuta il 23gennaio 2019, relativi agli anni d’imposta 2015 e 2016, il contribuenteMarco Giordano, titolare della ditta individuale operante nel settore dellavigilanza privata, proponeva distinti ricorsi dinanzi alla CommissioneTributaria Provinciale di Siena.

Gli atti impositivi traevano origine da uncontrollo svolto dalla Guardia di Finanza di Pontedera per gli anni dal 2012al 2016, conclusosi con processo verbale di constatazione del 26 luglio2017, cui il contribuente aveva fatto seguire la presentazione di memoriedifensive ai sensi dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000.

Nelricorso il contribuente deduceva, in primo luogo, la carenza di motivazionedegli avvisi, lamentando che l’Ufficio si fosse limitato a recepireacriticamente le risultanze del verbale senza esaminare le articolate difesesvolte in sede amministrativa.

Contestava, inoltre, la ripresa a tassazionedei costi, sostenendone l’inerenza all’attività d’impresa, con particolareriferimento alle spese di carburante e a quelle di manutenzionedell’immobile adibito ad uso promiscuo.

Denunciava poi l’illogicità e lasproporzione della ricostruzione induttiva dei ricavi, fondata sul numerodelle comunicazioni preventive inviate alle Prefetture, che erano ritenutenon idonee a dimostrare l’effettivo svolgimento dei servizi.

Esponeva che,nel settore della vigilanza privata, era prassi trasmettere comunicazionicumulative e preventive al fine di evitare sanzioni e revoche della licenza,Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2Numero registro generale 9379/2022Numero sezionale 4462/2026Numero di raccolta generale 16708/2026Data pubblicazione 28/05/2026anche per eventi poi non effettivamente svolti o modificati.

Sosteneva infineche le presunzioni utilizzate non erano gravi, precise e concordanti e chel’Ufficio aveva illegittimamente fatto ricorso al metodo induttivo nonostantel’attendibilità della contabilità.

L’Ufficio si costituiva in giudizio resistendo airicorsi e difendendo la legittimità dell’operato proprio e della Guardia diLa Commissione tributaria provinciale, riuniti i ricorsi, li rigettava,ritenendo infondata la censura di difetto di motivazione e affermando chel’accertamento fosse legittimamente fondato su presunzioni desunte dallecomunicazioni preventive effettuate alla Prefettura, considerate idonee adimostrare l’esecuzione di prestazioni non fatturate.Avverso tale decisione il contribuente proponeva appello dinanzi allaCommissione Tributaria Regionale della Toscana, deducendo la carenza egenericità della motivazione della sentenza di primo grado e l’illegittimitàdell’accertamento fondato sulle comunicazioni preventive, che nonavrebbero potuto essere considerate prova dell’effettivo svolgimento deiservizi.[OSCURATO:PERSONA] regionale osservava che la motivazione dellasentenza impugnata fosse adeguata e puntuale rispetto alle censuresollevate e rilevava, preliminarmente, l’inammissibilità del primo motivo perdifetto di specificità, in quanto volto a censurare indistintamente l’interoprovvedimento.

Nel merito, la Commissione riteneva infondato anche ilsecondo motivo, affermando che le comunicazioni inviate alle Prefetture,effettuate il giorno antecedente agli eventi e contenenti l’indicazione precisadei servizi e degli addetti impiegati, costituivano presunzioni gravi, precisee concordanti dell’effettivo svolgimento delle prestazioni.

Riteneva noncredibile l’ipotesi di comunicazioni sistematicamente riferite a eventiinesistenti o poi annullati, in assenza di riscontri documentali, e giudicavaragionevole la quantificazione dei ricavi sulla base dei corrispettivi applicatiCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3Numero registro generale 9379/2022Numero sezionale 4462/2026Numero di raccolta generale 16708/2026Data pubblicazione 28/05/2026per i servizi regolarmente fatturati.

Escludeva, infine, il riconoscimento dicosti non provati, richiamando i principi giurisprudenziali in tema di oneredella prova nell’accertamento analitico-presuntivo.

L’appello venivapertanto respinto.Ricorre ora a questa [OSCURATO:PERSONA] con atto affidato a duemotivi.L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.Ragioni della decisioneCon il primo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenzaimpugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 36, comma 2, n. 4,del d.

Lgs. n. 546 del 1992, nonché degli artt. 3, 24, 53 e 111 Cost. edell’art. 48 del d.lgs. n. 546 del 1992, denunciando una motivazionemeramente apparente e resa per relationem, in quanto il giudice di appellosi limita a confermare la decisione di primo grado senza svolgere unautonomo esame delle censure proposte e senza motivare sulla richiesta diconciliazione giudiziale.Il motivo è infondato, avendo la sentenza di appello reso motivazioneil cui contenuto consente di comprendere l’iter logico-giuridico seguito peraddivenire a decisione, con ciò risultando rispettosa del c.d.

“minimocostituzionale” (Cass. Sez.

Un. n. 8053/2014).Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art.2729 c.c. e degli artt. 32, 39, comma 1, lett. d) e 41-bis del d.P.R. n. 600del 1973, nonché degli artt. 51 e 54 del d.P.R. n. 633 del 1972, censurandol’illegittimo utilizzo di presunzioni semplici prive dei requisiti di gravità,precisione e concordanza, fondate sulle comunicazioni preventive inviatealle Prefetture, ritenute erroneamente indizi di ricavi non dichiarati, nonchél’omessa considerazione dei costi sostenuti per la produzione del reddito.Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4Numero registro generale 9379/2022Numero sezionale 4462/2026Numero di raccolta generale 16708/2026Data pubblicazione 28/05/2026Il motivo è infondato.Sull’errore d’interpretazione delle regole di governo delle provepresuntive, va intanto premesso che la giurisprudenza di legittimità, neltracciare il corretto procedimento logico del giudice di merito per lavalutazione degli indizi, ha affermato che la gravità, precisione econcordanza richiesti dalla legge vanno ricavati dal loro complessivo esame,in un giudizio globale e non atomistico di essi (ciascuno dei quali può essereinsufficiente), ancorché preceduto dalla considerazione di ognuno perindividuare quelli significativi, perché è necessaria la loro collocazione in uncontesto articolato, nel quale un indizio rafforza e ad un tempo trae vigoredall’altro in vicendevole completamento (ex multis Cass. n. 12002/2017;Cass. n. 5374/2017; Cass. n. 9059/2018; Cass. n. 27410/2019).

Ciò chedunque rileva, in base a deduzioni logiche di ragionevole probabilità, nonnecessariamente certe, è che dalla valutazione complessiva emerga lasufficienza degli indizi a supportare la presunzione semplice di fondatezzadella pretesa, salvo l’ampio diritto del contribuente a fornire la provacontraria.Il giudice, dovendo esercitare la sua discrezionalitànell'apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti in modo da renderechiaramente apprezzabile il criterio logico posto a base della selezione dellerisultanze probatorie e del proprio convincimento, è tenuto a seguire unprocedimento che si articola necessariamente in due momenti valutativi: inprimo luogo, occorre una valutazione analitica degli elementi indiziari perscartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelliche, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almenopotenziale di efficacia probatoria; successivamente, è doverosa unavalutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertarese essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornireuna valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta conCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5Numero registro generale 9379/2022Numero sezionale 4462/2026Numero di raccolta generale 16708/2026Data pubblicazione 28/05/2026certezza considerando atomisticamente uno o alcuni di essi.

Ne consegueche deve ritenersi censurabile in sede di legittimità la decisione in cui ilgiudice si sia limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti ingiudizio senza accertare se essi, quand'anche singolarmente sforniti divalenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella lorosintesi, nel senso che ognuno avrebbe potuto rafforzare e trarre vigoredall'altro in un rapporto di vicendevole completamento” (Cass. n.9059/2018).

In specificazione del principio di cui innanzi s’è ulteriormenteprecisato che “il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 2729 c.c., ad ammetteresolo presunzioni ‘gravi, precise e concordanti’, laddove il requisito della‘precisione’ è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtàstorica, quello della ‘gravità’ al grado di probabilità della sussistenza delfatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della ‘concordanza’,richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che ilfatto ignoto sia - di regola - desunto da una pluralità di indizi gravi, precisie univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, e adarticolare il procedimento logico nei due momenti della previa analisi di tuttigli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successivavalutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se sianoconcordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva(c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraversoun'analisi atomistica degli stessi.Nella fattispecie, la sentenza di appello ha ritenuto che “gli importicontestati dall’Amministrazione erano stati individuati utilizzando lecomunicazioni preventive alla Prefettura effettuate ai sensi dell’art. 1 delDM [OSCURATO:DATA_NASCITA].

La circostanza che si trattasse di comunicazioni preventivee non consuntive non era decisiva, perché quelle comunicazioni costituivanopur sempre presunzioni legittimamente impiegabili dall’Ufficio in base allenorme di cui agli artt. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6Numero registro generale 9379/2022Numero sezionale 4462/2026Numero di raccolta generale 16708/2026Data pubblicazione 28/05/2026del d.P.R. n. 633 del 1972 e dal confronto tra le comunicazioni acquisite ele fatture emesse dalla ditta individuale ricorrente i militari avevanoriscontrato la presenza di eventi in relazione ai quali il contribuente avevaeffettuato comunicazione per l’effettuazione di servizi di controllo ma inordine ai quali non era stata emessa alcuna fattura”.Essa ha quindi, in applicazione dei superiori principi, dapprimaritenuto idonee – in quanto gravi, precise e concordanti – le presunzioni inargomento (vale a dire l’effettivo svolgimento degli eventi comunicati allaPrefettura per i quali il contribuente era pagato dai propri clienti),precisando anche come “Le comunicazioni in questione risultano esserestate inviate alle Prefetture il giorno prima degli eventi per i quali eraprevisto il servizio di vigilanza da parte dell’impresa del contribuente; essenon risultano affatto generiche, individuando con precisione l’eventoprevisto e gli addetti che sarebbero stati presenti ad esso”.Poi, con riguardo alle argomentazioni e prove dedotte dalcontribuente, essa ha dimostrato di aver proceduto al loro vaglio critico,scrivendo che “L’ipotesi che le comunicazioni delle quali si tratta fosserostate eseguite, in gran parte, per eventi inesistenti è del tutto priva dicredibilità.» e ciò in quanto “…perché era stato stipulato un oneroso accordocon altra impresa proprio al fine di provvedere ad esse sia perché eracertamente più probabile che l’evento asseritamente temuto, del ritiro dellalicenza, potesse conseguire a una tale massa di comunicazioni dolosamentefalse rispetto all’ipotesi che esso potesse conseguire all’eventuale, colposae accidentale omissione di una sola comunicazione; la revoca, all’ultimomomento, degli eventi previsti fino al giorno prima è del tutto priva dicredibilità, non emergendo in alcun modo dalla corrispondenzadell’impresa.»Le affermazioni della sentenza di appello risultano frutto di una debitae motivata, oltre che logica e analitica, valutazione dei fatti che è compitoCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 7Numero registro generale 9379/2022Numero sezionale 4462/2026Numero di raccolta generale 16708/2026Data pubblicazione 28/05/2026esclusivo del giudice di merito e risultano rispettose del principio secondo ilquale «in tema di prova presuntiva, il giudice è tenuto, ai sensi dell'art.2729 cod. civ., ad ammettere solo presunzioni "gravi, precise econcordanti", laddove il requisito della "precisione" è riferito al fatto noto,che deve essere determinato nella realtà storica, quello della "gravità" algrado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quellonoto, mentre quello della "concordanza", richiamato solo in caso di pluralitàdi elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia – di regola – desuntoda una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nelladimostrazione della sua sussistenza, e ad articolare il procedimento logiconei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, ondescartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva diquelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la lorocombinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza delmolteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un'analisi atomistica deglistessi» (Cass. n. 9054/2022; v. anche Cass. n. 14151/2022, sul giudizioinferenziale).Ne discende che la conclusione derivatane, secondo la quale “…l’inviodelle comunicazioni in questione è stato correttamente ritenuto la base disolide presunzioni, gravi, precise e concordanti, riguardanti l’avvenutaesecuzione, in nero, delle prestazioni indicate nelle comunicazioni stesse” ècorretta in diritto e consente di ritenere provato il fatto ignoto, salva provadel contrario – nel presente caso ritenuta non fornita – da parte delcontribuente.In conclusione, il ricorso va rigettato; le spese di lite sono liquidate indispositivo secondo la soccombenza P.Q.MCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 8Numero registro generale 9379/2022Numero sezionale 4462/2026Numero di raccolta generale 16708/2026Data pubblicazione 28/05/2026rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle speseprocessuali in favore di parte controricorrente che liquida in euro 2.800,00oltre a spese prenotate a debito.Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002,inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, si dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quellodovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, sedovuto.Così deciso in Roma, il 26 maggio 2026.La PresidenteTania HmeljakCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 9

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
entato e difeso in forza di procuraspeciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro temporerappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato- controricorrente –Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 1Numero registro generale 9379/2022Numero sezionale 4462/2026Numero di raccolta generale 16708/2026Data pubblicazione 28/05/2026per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionaledella Toscana n. 1182/02/2021 depositata in data 27/10/2021, nonnotificataudita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]A seguito della notifica degli avvisi di accertamento, avvenuta il 23gennaio 2019, relativi agli anni d’imposta 2015 e 2016, il contribuenteMarco Giordano, titolare della ditta individuale operante nel settore dellavigilanza privata, proponeva distinti ricorsi dinanzi alla CommissioneTributaria Provinciale di Siena. Gli atti impositivi traevano origine da uncontrollo svolto dalla Guardia di Finanza di Pontedera per gli anni dal 2012al 2016, conclusosi con processo verbale di constatazione del 26 luglio2017, cui il contribuente aveva fatto seguire la presentazione di memoriedifensive ai sensi dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000. Nelricorso il contribuente deduceva, in primo luogo, la carenza di motivazionedegli avvisi, lamentando che l’Ufficio si fosse limitato a recepireacriticamente le risultanze del verbale senza esaminare le articolate difesesvolte in sede amministrativa. Contestava, inoltre, la ripresa a tassazionedei costi, sostenendone l’inerenza all’attività d’impresa, con particolareriferimento alle spese di carburante e a quelle di manutenzionedell’immobile adibito ad uso promiscuo. Denunciava poi l’illogicità e lasproporzione della ricostruzione induttiva dei ricavi, fondata sul numerodelle comunicazioni preventive inviate alle Prefetture, che erano ritenutenon idonee a dimostrare l’effettivo svolgimento dei servizi. Esponeva che,nel settore della vigilanza privata, era prassi trasmettere comunicazionicumulative e preventive al fine di evitare sanzioni e revoche della licenza,Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2Numero registro generale 9379/2022Numero sezionale 4462/2026Numero di raccolta generale 16708/2026Data pubblicazione 28/05/2026anche per eventi poi non effettivamente svolti o modificati. Sosteneva infineche le presunzioni utilizzate non erano gravi, precise e concordanti e chel’Ufficio aveva illegittimamente fatto ricorso al metodo induttivo nonostantel’attendibilità della contabilità. L’Ufficio si costituiva in giudizio resistendo airicorsi e difendendo la legittimità dell’operato proprio e della Guardia diLa Commissione tributaria provinciale, riuniti i ricorsi, li rigettava,ritenendo infondata la censura di difetto di motivazione e affermando chel’accertamento fosse legittimamente fondato su presunzioni desunte dallecomunicazioni preventive effettuate alla Prefettura, considerate idonee adimostrare l’esecuzione di prestazioni non fatturate.Avverso tale decisione il contribuente proponeva appello dinanzi allaCommissione Tributaria Regionale della Toscana, deducendo la carenza egenericità della motivazione della sentenza di primo grado e l’illegittimitàdell’accertamento fondato sulle comunicazioni preventive, che nonavrebbero potuto essere considerate prova dell’effettivo svolgimento deiservizi.[OSCURATO:PERSONA] regionale osservava che la motivazione dellasentenza impugnata fosse adeguata e puntuale rispetto alle censuresollevate e rilevava, preliminarmente, l’inammissibilità del primo motivo perdifetto di specificità, in quanto volto a censurare indistintamente l’interoprovvedimento. Nel merito, la Commissione riteneva infondato anche ilsecondo motivo, affermando che le comunicazioni inviate alle Prefetture,effettuate il giorno antecedente agli eventi e contenenti l’indicazione precisadei servizi e degli addetti impiegati, costituivano presunzioni gravi, precisee concordanti dell’effettivo svolgimento delle prestazioni. Riteneva noncredibile l’ipotesi di comunicazioni sistematicamente riferite a eventiinesistenti o poi annullati, in assenza di riscontri documentali, e giudicavaragionevole la quantificazione dei ricavi sulla base dei corrispettivi applicatiCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3Numero registro generale 9379/2022Numero sezionale 4462/2026Numero di raccolta generale 16708/2026Data pubblicazione 28/05/2026per i servizi regolarmente fatturati. Escludeva, infine, il riconoscimento dicosti non provati, richiamando i principi giurisprudenziali in tema di oneredella prova nell’accertamento analitico-presuntivo. L’appello venivapertanto respinto.Ricorre ora a questa [OSCURATO:PERSONA] con atto affidato a duemotivi.L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.Ragioni della decisioneCon il primo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenzaimpugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 36, comma 2, n. 4,del d. Lgs. n. 546 del 1992, nonché degli artt. 3, 24, 53 e 111 Cost. edell’art. 48 del d.lgs. n. 546 del 1992, denunciando una motivazionemeramente apparente e resa per relationem, in quanto il giudice di appellosi limita a confermare la decisione di primo grado senza svolgere unautonomo esame delle censure proposte e senza motivare sulla richiesta diconciliazione giudiziale.Il motivo è infondato, avendo la sentenza di appello reso motivazioneil cui contenuto consente di comprendere l’iter logico-giuridico seguito peraddivenire a decisione, con ciò risultando rispettosa del c.d. “minimocostituzionale” (Cass. Sez. Un. n. 8053/2014).Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art.2729 c.c. e degli artt. 32, 39, comma 1, lett. d) e 41-bis del d.P.R. n. 600del 1973, nonché degli artt. 51 e 54 del d.P.R. n. 633 del 1972, censurandol’illegittimo utilizzo di presunzioni semplici prive dei requisiti di gravità,precisione e concordanza, fondate sulle comunicazioni preventive inviatealle Prefetture, ritenute erroneamente indizi di ricavi non dichiarati, nonchél’omessa considerazione dei costi sostenuti per la produzione del reddito.Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4Numero registro generale 9379/2022Numero sezionale 4462/2026Numero di raccolta generale 16708/2026Data pubblicazione 28/05/2026Il motivo è infondato.Sull’errore d’interpretazione delle regole di governo delle provepresuntive, va intanto premesso che la giurisprudenza di legittimità, neltracciare il corretto procedimento logico del giudice di merito per lavalutazione degli indizi, ha affermato che la gravità, precisione econcordanza richiesti dalla legge vanno ricavati dal loro complessivo esame,in un giudizio globale e non atomistico di essi (ciascuno dei quali può essereinsufficiente), ancorché preceduto dalla considerazione di ognuno perindividuare quelli significativi, perché è necessaria la loro collocazione in uncontesto articolato, nel quale un indizio rafforza e ad un tempo trae vigoredall’altro in vicendevole completamento (ex multis Cass. n. 12002/2017;Cass. n. 5374/2017; Cass. n. 9059/2018; Cass. n. 27410/2019). Ciò chedunque rileva, in base a deduzioni logiche di ragionevole probabilità, nonnecessariamente certe, è che dalla valutazione complessiva emerga lasufficienza degli indizi a supportare la presunzione semplice di fondatezzadella pretesa, salvo l’ampio diritto del contribuente a fornire la provacontraria.Il giudice, dovendo esercitare la sua discrezionalitànell'apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti in modo da renderechiaramente apprezzabile il criterio logico posto a base della selezione dellerisultanze probatorie e del proprio convincimento, è tenuto a seguire unprocedimento che si articola necessariamente in due momenti valutativi: inprimo luogo, occorre una valutazione analitica degli elementi indiziari perscartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelliche, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almenopotenziale di efficacia probatoria; successivamente, è doverosa unavalutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertarese essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornireuna valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta conCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5Numero registro generale 9379/2022Numero sezionale 4462/2026Numero di raccolta generale 16708/2026Data pubblicazione 28/05/2026certezza considerando atomisticamente uno o alcuni di essi. Ne consegueche deve ritenersi censurabile in sede di legittimità la decisione in cui ilgiudice si sia limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti ingiudizio senza accertare se essi, quand'anche singolarmente sforniti divalenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella lorosintesi, nel senso che ognuno avrebbe potuto rafforzare e trarre vigoredall'altro in un rapporto di vicendevole completamento” (Cass. n.9059/2018). In specificazione del principio di cui innanzi s’è ulteriormenteprecisato che “il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 2729 c.c., ad ammetteresolo presunzioni ‘gravi, precise e concordanti’, laddove il requisito della‘precisione’ è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtàstorica, quello della ‘gravità’ al grado di probabilità della sussistenza delfatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della ‘concordanza’,richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che ilfatto ignoto sia - di regola - desunto da una pluralità di indizi gravi, precisie univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, e adarticolare il procedimento logico nei due momenti della previa analisi di tuttigli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successivavalutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se sianoconcordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva(c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraversoun'analisi atomistica degli stessi.Nella fattispecie, la sentenza di appello ha ritenuto che “gli importicontestati dall’Amministrazione erano stati individuati utilizzando lecomunicazioni preventive alla Prefettura effettuate ai sensi dell’art. 1 delDM [OSCURATO:DATA_NASCITA]. La circostanza che si trattasse di comunicazioni preventivee non consuntive non era decisiva, perché quelle comunicazioni costituivanopur sempre presunzioni legittimamente impiegabili dall’Ufficio in base allenorme di cui agli artt. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6Numero registro generale 9379/2022Numero sezionale 4462/2026Numero di raccolta generale 16708/2026Data pubblicazione 28/05/2026del d.P.R. n. 633 del 1972 e dal confronto tra le comunicazioni acquisite ele fatture emesse dalla ditta individuale ricorrente i militari avevanoriscontrato la presenza di eventi in relazione ai quali il contribuente avevaeffettuato comunicazione per l’effettuazione di servizi di controllo ma inordine ai quali non era stata emessa alcuna fattura”.Essa ha quindi, in applicazione dei superiori principi, dapprimaritenuto idonee – in quanto gravi, precise e concordanti – le presunzioni inargomento (vale a dire l’effettivo svolgimento degli eventi comunicati allaPrefettura per i quali il contribuente era pagato dai propri clienti),precisando anche come “Le comunicazioni in questione risultano esserestate inviate alle Prefetture il giorno prima degli eventi per i quali eraprevisto il servizio di vigilanza da parte dell’impresa del contribuente; essenon risultano affatto generiche, individuando con precisione l’eventoprevisto e gli addetti che sarebbero stati presenti ad esso”.Poi, con riguardo alle argomentazioni e prove dedotte dalcontribuente, essa ha dimostrato di aver proceduto al loro vaglio critico,scrivendo che “L’ipotesi che le comunicazioni delle quali si tratta fosserostate eseguite, in gran parte, per eventi inesistenti è del tutto priva dicredibilità.» e ciò in quanto “…perché era stato stipulato un oneroso accordocon altra impresa proprio al fine di provvedere ad esse sia perché eracertamente più probabile che l’evento asseritamente temuto, del ritiro dellalicenza, potesse conseguire a una tale massa di comunicazioni dolosamentefalse rispetto all’ipotesi che esso potesse conseguire all’eventuale, colposae accidentale omissione di una sola comunicazione; la revoca, all’ultimomomento, degli eventi previsti fino al giorno prima è del tutto priva dicredibilità, non emergendo in alcun modo dalla corrispondenzadell’impresa.»Le affermazioni della sentenza di appello risultano frutto di una debitae motivata, oltre che logica e analitica, valutazione dei fatti che è compitoCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 7Numero registro generale 9379/2022Numero sezionale 4462/2026Numero di raccolta generale 16708/2026Data pubblicazione 28/05/2026esclusivo del giudice di merito e risultano rispettose del principio secondo ilquale «in tema di prova presuntiva, il giudice è tenuto, ai sensi dell'art.2729 cod. civ., ad ammettere solo presunzioni "gravi, precise econcordanti", laddove il requisito della "precisione" è riferito al fatto noto,che deve essere determinato nella realtà storica, quello della "gravità" algrado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quellonoto, mentre quello della "concordanza", richiamato solo in caso di pluralitàdi elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia – di regola – desuntoda una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nelladimostrazione della sua sussistenza, e ad articolare il procedimento logiconei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, ondescartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva diquelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la lorocombinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza delmolteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un'analisi atomistica deglistessi» (Cass. n. 9054/2022; v. anche Cass. n. 14151/2022, sul giudizioinferenziale).Ne discende che la conclusione derivatane, secondo la quale “…l’inviodelle comunicazioni in questione è stato correttamente ritenuto la base disolide presunzioni, gravi, precise e concordanti, riguardanti l’avvenutaesecuzione, in nero, delle prestazioni indicate nelle comunicazioni stesse” ècorretta in diritto e consente di ritenere provato il fatto ignoto, salva provadel contrario – nel presente caso ritenuta non fornita – da parte delcontribuente.In conclusione, il ricorso va rigettato; le spese di lite sono liquidate indispositivo secondo la soccombenza P.Q.MCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 8Numero registro generale 9379/2022Numero sezionale 4462/2026Numero di raccolta generale 16708/2026Data pubblicazione 28/05/2026rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle speseprocessuali in favore di parte controricorrente che liquida in euro 2.800,00oltre a spese prenotate a debito.Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002,inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, si dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quellodovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, sedovuto.Così deciso in Roma, il 26 maggio 2026.La PresidenteTania HmeljakCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 9