CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 maggio 2022
Cassazione n. 32417/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 01L067U nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2020 della CORTE. APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (fi • Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, nonché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 2 sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato, in forma consumata, non trovando applicazione i principi enunciati per il diverso caso della grande distribuzione da Sez. U, n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 270088); Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in ordine alla circostanza aggravante di cui all'art. 625, n. 7 cod. pen., è manifestamente infondato, in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza (cfr. Sez. 5, n. 17 del 21/11/2019, dep. 2020, Bevilacqua, Rv. 278383); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'11 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]