CassazionesentenzaSezione LDecisione del 29 ottobre 2018
Cassazione n. 03287/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 14524-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 846/2018 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 29/10/2018 R.G.N. 586/2017; Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 14524/2019 Cron. Rep. Ud. 15/11/2023 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/11/2023 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATOCHE 1.la Corte d’Appello di Firenze, pronunciandosi sugli appelli proposti da entrambe le parti- gli ex - coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- avverso sentenza del Tribunale di Firenze che aveva accertato l’esistenza di un’impresa familiare tra i medesimi dal 1.1.1998 al 7.1.2004 e condannato la prima a pagare al secondo la somma complessiva di € 120.222,68, oltre accessori, respingeva i predetti appelli, confermando integralmente la sentenza impugnata; 2.ricorre [OSCURATO:PERSONA] per la cassazione della sentenza d’appello con 7 motivi; controparte è rimasta intimata; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza; [OSCURATO:PERSONA] 1.con il primo motivo, parte ricorrente deduce (art. 360, n. 5, c.p.c.) omesso esame di fatti decisivi, per avere la Corte territoriale dichiarato erroneamente non provato l’inizio dell’impresa familiare al marzo 1996, avendo ritenuto inattendibile la testimonianza della Giannattasio, non decisivo l’estratto conto previdenziale, tardivo il documento n. 55 prodotto nel merito; con il secondo motivo (art. 360, n. 5, c.p.c.), omessa valutazione di un fatto storico decisivo risultante dagli atti di causa, per avere ritenuto i documenti prodotti (registri corrispettivi, scadenziari, libri presenze, conferme d’ordine, fax ai fornitori) non sufficienti a dimostrare la partecipazione continuativa nell’attività d’impresa e non aver preteso l’esibizione dei documenti in possesso di controparte; con il terzo motivo (art. 360, n. 5, c.p.c.), omesso esame del fatto decisivo dell’estromissione del ricorrente dall’impresa familiare avvenuta con modalità illecite ed in violazione dell’atto di enunciazione familiare; con il quarto motivo (art. 360, n. 5, c.p.c.),omessa valutazione di fatti decisivi, per avere ritenuto insufficienti e generiche le allegazioni circa l’utilizzo dei proventi dell’impresa familiare per l’acquisto di beni immobili e loro migliorie, per non avere ammesso la CTU tecnica sui beni immobili e l’integrazione di CTU contabile sui conti correnti ritenendole del tutto esplorative; con il quinto motivo (art. 360, n. 5, c.p.c.), omessa valutazione di fatto decisivo, per avere ritenuto i capitoli di prova indicati nel ricorso non utili ai fini richiesti e mancante l’allegazione specifica sull’utilizzo degli utili dell’impresa familiare; con il sesto motivo (art. 360, n. 5, c.p.c.), omessa valutazione di fatti decisivi, censurando il rigetto di istanza di integrazione della CTU contabile in quanto l’appellante non avrebbe censurato la valutazione del giudice circa la presunzione di veridicità delle dichiarazioni fiscali di controparte, con conseguente irrilevanza dell’esame dei conti correnti di quest’ultima, esame ritenuto del tutto esplorativo; con il settimo motivo, il ricorrente deduce (art. 360, n. 3 e n. 5, c.p.c.) violazione dell’art. 89 c.p.c. e omessa valutazione di fatto storico decisivo, per non avere la Corte territoriale disposto la cancellazione delle frasi ingiuriose perché ritenute non indicate negli atti di causa.; 2.i motivi dal primo al sesto sono inammissibili; 3.la Corte d'Appello di Firenze ha confermato integralmente le statuizioni di primo grado, così realizzandosi ipotesi di cd. doppia conforme rilevante ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c. (ora 360, comma 4, c.p.c.) e dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., nel senso che, quando la pronuncia di appello conferma la decisione di primo grado per le stesse ragioni, inerenti ai medesimi fatti posti a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui all’art. 360, primo comma, nn. 1), 2), 3), 4), c.p.c.; 4. il ricorrente per cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. (nel testo riformulato applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012), deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. n. 26774/2016; conf. Cass. n. 20994/2019, n. 8320/2021, n. 5947/2023), tenendo conto che ricorre l'ipotesi di «doppiaconforme», con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico - argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (v. Cass. n. 29715/2018, n. 7724/2022, n. 5934/2023, n. 26934/2023); rispetto a tali oneri il ricorrente è rimasto inadempiente; 5.il settimo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza; in tema di ricorso per cassazione, il principio diautosufficienza - prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. - è volto ad agevolare la comprensione dell'oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, da evincersi unitamente ai motivi dell'impugnazione; ne deriva che il ricorrente ha l'onere di operare una chiara sintesi funzionale alla piena valutazione di detti motivi in base alla solalettura del ricorso, al fine di consentire alla Corte di cassazione (che non è tenuta a ricercare gliatti o a stabilire essa stessa se ed in quali parti rilevino) di verificare se quanto lo stesso afferma trovi effettivo riscontro, anche sulla base degliatti o documenti prodotti sui quali il ricorso si fonda, la cui testuale riproduzionein tutto o in parte, nella specie mancante, è richiesta quando la sentenza è censurata per non averne tenuto conto (v. Cass. n. 24340/2018; S.U. n. 5698/2012); 6.il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile; non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio, stante la mancata costituzione di controparte; alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il rico