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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 38144/2022

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o la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 20/04/2022 della Corte di appello di Genova; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Genova confermava la condanna del ricorrente per il reato di ricettazione di 25 prodotti recanti marchi contraffatti.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo:2.1. violazione di legge (art. 179 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: la notifica del decreto di citazione in appello sarebbe nulla in quanto l'imputato - con procura speciale rilasciata in data 5 ottobre 2018 in uno all'atto di appello - aveva indicato come nuovo domicilio la sua residenza in Marina di Carrara alla via Comano n. 68; ciononostante, il decreto di citazione per il giudizio di appello era stato notificato al precedente domicilio, eletto presso il difensore, senza tenere in considerazione la sopravvenuta modifica.

Si deduceva inoltre che nel decreto di citazione mancavano gli avvisi previsti dall'articolo 23 del D.L. 149 del 2020; 2.2.violazione di legge e vizio di motivazione: si deduceva l'illegittimità del rigetto dell'istanza che il ricorrente qualifica come richiesta di "rinnovazione" dibattimentale (pag. 5 del ricorso) funzionale a far rendere al ricorrente spontanee dichiarazioni; il diniego sarebbe illegittimo in quanto il giudice di primo grado, a sua volta, aveva illegittimamente rigettato l'istanza di rinvio funzionale a consentire al ricorrente di esercitare il proprio diritto di difesa mediante le dichiarazioni spontanee;

2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione: la sentenza avrebbe fatto riferimento ad un giudizio di primo grado celebrato con rito abbreviato, mentre il processo era stato celebrato con il rito ordinario. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato. 1.1.Quanto al primo motivo, deve ricordarsi il principio secondo cui, l'elezione di domicilio non è validamente comunicata se è contenuta in un atto allegato all'atto di appello ed in quest'ultimo non specificamente indicato (Sez. 6, n. 3454 del 03/11/2020, dep. 2021, Alessandrini, Rv. 280628; Sez. 2, n. 39919 del 08/11/2006, Meli, Rv. 235308; n. 57744 del 2018 non massi mata).

Nel caso in esame, la nuova dichiarazione di domicilio, alla quale fa riferimento il ricorso, era stata posta in calce alla procura speciale allegata all'atto di appello, senza che quest'ultimo contenesse alcuna indicazione in ordine all'esistenza di tale dichiarazione.

1.2. E' infondata anche la seconda questione processuale dedotta con il primo motivo di ricorso.

Deve, infatti, essere ribadito il principio di diritto secondo il quale, nel giudizio di appello, nel vigore della disciplina emergenziale pandennica, non è causa di nullità del decreto di citazione l'omesso avvertimento all'imputato della celebrazione del giudizio con rito camerale non partecipato ai sensi dell'art. 23-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in quanto requisito non richiamato dall'art. 601, comma 6, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 45188 del 14/10/2021, Vermiglio, Rv. 282438).

2. Quanto al secondo motivo, deve ricordarsi che le dichiarazioni spontanee, rese ai sensi dell'art. 494 cod. proc. pen., in appello prima della discussione dall'imputato sottrattosi al contraddittorio, non sono idonee a confutare il quadro probatorio complessivamente considerato, non potendo essere equiparate alle dichiarazioni rese in sede di esame, né utilizzate come prove a carico di terzi. (Sez. 2, n. 30653 del 24/09/2020, Capasso, Rv. 279911).

Risulta, peraltro, che l'imputato aveva volontariamente rinunciato a presenziare lungo il corso del dibattimento di primo grado, laddove, in più occasioni, avrebbe potuto rendere dichiarazioni spontanee.

3. Il terzo motivo è manifestamente infondato per carenza di interesse rispetto al refuso in cui è incorsa la Corte di appello nell'indicare che il processo era stato celebrato con il rito abbreviato anziché con quello ordinario.

Per il resto, il motivo di ricorso è del tutto generico, tenuto conto della doppia conformità del giudizio di condanna che porta alla integrazione delle motivazioni delle due sentenze di merito in un corpo unico cui occorre fare riferimento (Sez.3, n.44418 del 16/07/2013, Argentieri; Sez.3, n. 13926 del 01/12/2011, Valerio).

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 20/04/2022 della Corte di appello di Genova; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Genova confermava la condanna del ricorrente per il reato di ricettazione di 25 prodotti recanti marchi contraffatti. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo:2.1. violazione di legge (art. 179 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: la notifica del decreto di citazione in appello sarebbe nulla in quanto l'imputato - con procura speciale rilasciata in data 5 ottobre 2018 in uno all'atto di appello - aveva indicato come nuovo domicilio la sua residenza in Marina di Carrara alla via Comano n. 68; ciononostante, il decreto di citazione per il giudizio di appello era stato notificato al precedente domicilio, eletto presso il difensore, senza tenere in considerazione la sopravvenuta modifica. Si deduceva inoltre che nel decreto di citazione mancavano gli avvisi previsti dall'articolo 23 del D.L. 149 del 2020; 2.2.violazione di legge e vizio di motivazione: si deduceva l'illegittimità del rigetto dell'istanza che il ricorrente qualifica come richiesta di "rinnovazione" dibattimentale (pag. 5 del ricorso) funzionale a far rendere al ricorrente spontanee dichiarazioni; il diniego sarebbe illegittimo in quanto il giudice di primo grado, a sua volta, aveva illegittimamente rigettato l'istanza di rinvio funzionale a consentire al ricorrente di esercitare il proprio diritto di difesa mediante le dichiarazioni spontanee; 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione: la sentenza avrebbe fatto riferimento ad un giudizio di primo grado celebrato con rito abbreviato, mentre il processo era stato celebrato con il rito ordinario. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato. 1.1.Quanto al primo motivo, deve ricordarsi il principio secondo cui, l'elezione di domicilio non è validamente comunicata se è contenuta in un atto allegato all'atto di appello ed in quest'ultimo non specificamente indicato (Sez. 6, n. 3454 del 03/11/2020, dep. 2021, Alessandrini, Rv. 280628; Sez. 2, n. 39919 del 08/11/2006, Meli, Rv. 235308; n. 57744 del 2018 non massi mata). Nel caso in esame, la nuova dichiarazione di domicilio, alla quale fa riferimento il ricorso, era stata posta in calce alla procura speciale allegata all'atto di appello, senza che quest'ultimo contenesse alcuna indicazione in ordine all'esistenza di tale dichiarazione. 1.2. E' infondata anche la seconda questione processuale dedotta con il primo motivo di ricorso. Deve, infatti, essere ribadito il principio di diritto secondo il quale, nel giudizio di appello, nel vigore della disciplina emergenziale pandennica, non è causa di nullità del decreto di citazione l'omesso avvertimento all'imputato della celebrazione del giudizio con rito camerale non partecipato ai sensi dell'art. 23-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in quanto requisito non richiamato dall'art. 601, comma 6, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 45188 del 14/10/2021, Vermiglio, Rv. 282438). 2. Quanto al secondo motivo, deve ricordarsi che le dichiarazioni spontanee, rese ai sensi dell'art. 494 cod. proc. pen., in appello prima della discussione dall'imputato sottrattosi al contraddittorio, non sono idonee a confutare il quadro probatorio complessivamente considerato, non potendo essere equiparate alle dichiarazioni rese in sede di esame, né utilizzate come prove a carico di terzi. (Sez. 2, n. 30653 del 24/09/2020, Capasso, Rv. 279911). Risulta, peraltro, che l'imputato aveva volontariamente rinunciato a presenziare lungo il corso del dibattimento di primo grado, laddove, in più occasioni, avrebbe potuto rendere dichiarazioni spontanee. 3. Il terzo motivo è manifestamente infondato per carenza di interesse rispetto al refuso in cui è incorsa la Corte di appello nell'indicare che il processo era stato celebrato con il rito abbreviato anziché con quello ordinario. Per il resto, il motivo di ricorso è del tutto generico, tenuto conto della doppia conformità del giudizio di condanna che porta alla integrazione delle motivazioni delle due sentenze di merito in un corpo unico cui occorre fare riferimento (Sez.3, n.44418 del 16/07/2013, Argentieri; Sez.3, n. 13926 del 01/12/2011, Valerio). Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente
Decreto Cassazione n. 38144/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris