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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 febbraio 2021

Cassazione n. 26101/2022

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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 10819/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell'avvocatoAntonino Ranieri, che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO; -intimato - avverso ordinanza del 17/2/2021 del Tribunale di Milano; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Milano, con ordinanza del 17/2/21, per quanto indicato in ricorso per cassazione, respingeva il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], cittadino rumeno, avverso ordine prefettizio di allontanamento dal territorio italiano.

Ric. 2021n. 10819 sez.

M1 -ud. 13-07-2022 -2- Avverso la suddetta pronuncia [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, pervenuto a mezzo servizio postale il 29/4/21 .

E’ stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all'art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso pervenuto a mezzo posta in Cancelleria risulta privo della relata di notifica e della copia autentica del provvedimento impugnato, con sua conseguente improcedibilità ai sensi dell’art.369 cp.c..

Anche la nota di iscrizione a ruolo dà atto del mancato deposito della relata di notifica.

2. Per quanto sopra esposto, va dichiarato improcedibile il ricorso.Non v’è luogo a provvedere sulle spese processuali non avendo l’intimato svoltoattività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso.

Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 10819/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell'avvocatoAntonino Ranieri, che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO; -intimato - avverso ordinanza del 17/2/2021 del Tribunale di Milano; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Milano, con ordinanza del 17/2/21, per quanto indicato in ricorso per cassazione, respingeva il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], cittadino rumeno, avverso ordine prefettizio di allontanamento dal territorio italiano. Ric. 2021n. 10819 sez. M1 -ud. 13-07-2022 -2- Avverso la suddetta pronuncia [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, pervenuto a mezzo servizio postale il 29/4/21 . E’ stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all'art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso pervenuto a mezzo posta in Cancelleria risulta privo della relata di notifica e della copia autentica del provvedimento impugnato, con sua conseguente improcedibilità ai sensi dell’art.369 cp.c.. Anche la nota di iscrizione a ruolo dà atto del mancato deposito della relata di notifica. 2. Per quanto sopra esposto, va dichiarato improcedibile il ricorso.Non v’è luogo a provvedere sulle spese processuali non avendo l’intimato svoltoattività difensiva. P.Q.M. La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.
Sentenza Cassazione n. 26101/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris