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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 febbraio 2024

Cassazione n. 16719/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto l'invocata riqualificazione della condotta implica una rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità; la Corte, con motivazione ineccepibile, confermava la qualificazione assegnata di primo giudice (rapina impropria tentata) escludendo che - data la successione delle condotte - si potesse riqualificare la condotta nela fattispecie del furto tentato (pagg 1 e 2 della sentenza impugnata). che è manifestamente infondato anche il motivo che invoca il riconoscimento della continuazione con precedente sentenza passata in giudicato, in quanto lo stesso si risolve nella reiterata richiesta di una rivalutazione del giudizio effettuato dalla Corte sul punto, senza individuare vizi manifesti e decisivi del percorso motivazionale tracciato per giustificare il diniego (pag. 6 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Roma, 20 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA] an7 Recytorn._ [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto l'invocata riqualificazione della condotta implica una rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità; la Corte, con motivazione ineccepibile, confermava la qualificazione assegnata di primo giudice (rapina impropria tentata) escludendo che - data la successione delle condotte - si potesse riqualificare la condotta nela fattispecie del furto tentato (pagg 1 e 2 della sentenza impugnata). che è manifestamente infondato anche il motivo che invoca il riconoscimento della continuazione con precedente sentenza passata in giudicato, in quanto lo stesso si risolve nella reiterata richiesta di una rivalutazione del giudizio effettuato dalla Corte sul punto, senza individuare vizi manifesti e decisivi del percorso motivazionale tracciato per giustificare il diniego (pag. 6 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, 20 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA] an7 Recytorn._ [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 16719/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris