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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 febbraio 2023

Cassazione n. 09816/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; . [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO .

La Corte di Appello di Potenza, con sentenza emessa in data 13/04/2022, confermava la sentenza del Tribunale di Potenza emessa in data 14/11/2018 che aveva condannato alle pene di legge Dell'[OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di danneggiamento e minaccia.

Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge in punto di omesso rinvio di udienza di appello a seguito della adesione all'astensione proclamata dall'avvocatura è manifestamente infondato posto che il giudizio di secondo grado si è svolto con rito cartolare ex. art. 23bis

I. 176/2020 per il quale non valgono le regole dettate in relazione alla trattazione in presenza; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 07/02/2023 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; . [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO . La Corte di Appello di Potenza, con sentenza emessa in data 13/04/2022, confermava la sentenza del Tribunale di Potenza emessa in data 14/11/2018 che aveva condannato alle pene di legge Dell'[OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di danneggiamento e minaccia. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge in punto di omesso rinvio di udienza di appello a seguito della adesione all'astensione proclamata dall'avvocatura è manifestamente infondato posto che il giudizio di secondo grado si è svolto con rito cartolare ex. art. 23bis I. 176/2020 per il quale non valgono le regole dettate in relazione alla trattazione in presenza; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 07/02/2023 Il Consigliere
Sentenza Cassazione n. 09816/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris