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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2022

Cassazione n. 35100/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Considerato che, con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Roma rigettava l'istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA] al fine di ottenere l'affidamento al servizio sociale o, in subordine, la detenzione domiciliare ex artt. 47 e 47 ter 0.P., rilevando che l'impossibilità di reperire il domicilio del condannato (attestata dal Commissariato P.S.

"Lido di Roma") impediva la valutazione della sussistenza dei presupposti di merito per l'applicazione della misura.

Rilevato che avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del detenuto, denunciando l'erronea applicazione degli artt. 47 e 47 ter 0.P., con conseguente vizio di motivazione sul punto.

Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto dei dedotti motivi di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen.

Il primo motivo di ricorso non è infatti consentito dalla legge in sede di legittimità, poiché non scandito dalla necessaria critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata; il secondo motivo risulta invece manifestamente infondato perché afferente ad un vizio della motivazione che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle 24., spese processuali e della somma di euro tremilalla cassa delle ammende.

Così deciso il 7 luglio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Considerato che, con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Roma rigettava l'istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA] al fine di ottenere l'affidamento al servizio sociale o, in subordine, la detenzione domiciliare ex artt. 47 e 47 ter 0.P., rilevando che l'impossibilità di reperire il domicilio del condannato (attestata dal Commissariato P.S. "Lido di Roma") impediva la valutazione della sussistenza dei presupposti di merito per l'applicazione della misura. Rilevato che avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del detenuto, denunciando l'erronea applicazione degli artt. 47 e 47 ter 0.P., con conseguente vizio di motivazione sul punto. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto dei dedotti motivi di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen. Il primo motivo di ricorso non è infatti consentito dalla legge in sede di legittimità, poiché non scandito dalla necessaria critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata; il secondo motivo risulta invece manifestamente infondato perché afferente ad un vizio della motivazione che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle 24., spese processuali e della somma di euro tremilalla cassa delle ammende. Così deciso il 7 luglio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 35100/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris