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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 dicembre 2022

Cassazione n. 07999/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 21285-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio degli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentano e difendono; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto stesso, rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -resistente - avverso la sentenza n. 107/2021 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 05/03/2021; Ric. 2021 n. 21285 sez.

ML -ud. 22-12-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: la Corte di Appello di Lecce confermava la decisione di primo grado di rigetto della domanda di condanna al pagamento di una somma specifica, sulla base di una precedente sentenza di condanna generica; espletata la consulenza tecnica, la Corte di appello ha ritenuto che nulla fosse dovuto dall’INPS a titolo di riliquidazione della pensione di vecchiaia e, per quanto qui di maggior rilievo, ha liquidato le spese di lite in base al principio di soccombenza «con conseguente rigetto del secondo motivo di appello» con cui la parte appellante aveva contestato la mancata compensazione delle stesse da parte del primo giudice; avverso la decisione, ha proposto ricorso in cassazione la parte in epigrafe;ha depositato procura speciale in calce al ricorso l’INPS; la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-biscod.proc.civ., è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in Camera di consiglio non partecipata; [OSCURATO:PERSONA]: è dedotta- ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. - l’erronea valutazionedella documentazione e delle prove; per la parte ricorrente (v.pag. 14 del ricorso), la Corte di appello non avrebbe motivato il rigetto del secondo motivo di appello che riguardava la liquidazione delle spese di lite da parte del Tribunale ; con esso, era stata denunciava, oltre alla mancat a compensazione, lanon proporzionalità delle spese liquidate alle risultanze di cause; secondo l’assunto del ricorrente, poiché il giudizio confermava l’esattezza della somma liquidata dall’INPS era in relazione a quest’ultima che, eventualmente, andava proporzionata la condanna alle spese e non sulla sommadomandata; in ogni caso, deduceva la violazione dell'art. 132 nr. 4 cod.proc.civ.; Ric. 2021 n. 21285 sez.

ML -ud. 22-12-2022 -3- il ricorso è manifestamente infondato; la conferma della sentenza di primo grado, con il rigetto della domanda introduttiva del giudizio, ha comportato, in via di necessaria derivazione, la conferma anche della decisione sulle spese, liquidate, ai sensi dell’art. 91 cod.proc.civ., in base al cd. principio di soccombenza; nessuna specifica motivazioneera necessaria sul punto; pacifica, infatti,la soccombenza integrale dell a part e ricorrente, la facoltà di disporre la compensazione , rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, non poteva essere censurata dinanzi al giudice dell’impugnazione; anche le restanti censuresono prive di fondamento giuridico; la regola che si assume disattesa è quella per cui laliquidazione deve fare riferimento « alla somma attribuita alla parte vincitrice e non alla sommadomandata»; il principio richiamato–affermatosi in relazione all'art. 5 del d.m. n. 140 del 2012 con lo scopo di calmierare le liquidazioni in favore di chi sia risultato vincitore di somme sensibilmente inferiori rispetto a quelle domandate-non è attinente alla fattispecie di causa, in cui vi è stato il rigetto della domanda attorea.

In questa ipotesi,il valore della causa non può che essere quello dell'importo domandato (v. in relazione ad un giudizio di appello introdotto per rivendicare importi superiori a quelli riconosciuti e definito con pronuncia di inammissibilità, Cass. nr. 29420 del 2019); il ricorso va, dunque, rigettato; nulla deve provvedersi in ordine alle spese, stante il difetto di sostanziale attività difensiva da parte dell’INPS.

Sussistono,invece, i presupposti processuali per il versamento del doppio contributo, ove lo stesso risulti dovuto.

PQM La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, Ric. 2021 n. 21285 sez.

ML -ud. 22-12-2022 -4- da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 21285-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio degli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentano e difendono; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto stesso, rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -resistente - avverso la sentenza n. 107/2021 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 05/03/2021; Ric. 2021 n. 21285 sez. ML -ud. 22-12-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: la Corte di Appello di Lecce confermava la decisione di primo grado di rigetto della domanda di condanna al pagamento di una somma specifica, sulla base di una precedente sentenza di condanna generica; espletata la consulenza tecnica, la Corte di appello ha ritenuto che nulla fosse dovuto dall’INPS a titolo di riliquidazione della pensione di vecchiaia e, per quanto qui di maggior rilievo, ha liquidato le spese di lite in base al principio di soccombenza «con conseguente rigetto del secondo motivo di appello» con cui la parte appellante aveva contestato la mancata compensazione delle stesse da parte del primo giudice; avverso la decisione, ha proposto ricorso in cassazione la parte in epigrafe;ha depositato procura speciale in calce al ricorso l’INPS; la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-biscod.proc.civ., è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in Camera di consiglio non partecipata; [OSCURATO:PERSONA]: è dedotta- ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. - l’erronea valutazionedella documentazione e delle prove; per la parte ricorrente (v.pag. 14 del ricorso), la Corte di appello non avrebbe motivato il rigetto del secondo motivo di appello che riguardava la liquidazione delle spese di lite da parte del Tribunale ; con esso, era stata denunciava, oltre alla mancat a compensazione, lanon proporzionalità delle spese liquidate alle risultanze di cause; secondo l’assunto del ricorrente, poiché il giudizio confermava l’esattezza della somma liquidata dall’INPS era in relazione a quest’ultima che, eventualmente, andava proporzionata la condanna alle spese e non sulla sommadomandata; in ogni caso, deduceva la violazione dell'art. 132 nr. 4 cod.proc.civ.; Ric. 2021 n. 21285 sez. ML -ud. 22-12-2022 -3- il ricorso è manifestamente infondato; la conferma della sentenza di primo grado, con il rigetto della domanda introduttiva del giudizio, ha comportato, in via di necessaria derivazione, la conferma anche della decisione sulle spese, liquidate, ai sensi dell’art. 91 cod.proc.civ., in base al cd. principio di soccombenza; nessuna specifica motivazioneera necessaria sul punto; pacifica, infatti,la soccombenza integrale dell a part e ricorrente, la facoltà di disporre la compensazione , rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, non poteva essere censurata dinanzi al giudice dell’impugnazione; anche le restanti censuresono prive di fondamento giuridico; la regola che si assume disattesa è quella per cui laliquidazione deve fare riferimento « alla somma attribuita alla parte vincitrice e non alla sommadomandata»; il principio richiamato–affermatosi in relazione all'art. 5 del d.m. n. 140 del 2012 con lo scopo di calmierare le liquidazioni in favore di chi sia risultato vincitore di somme sensibilmente inferiori rispetto a quelle domandate-non è attinente alla fattispecie di causa, in cui vi è stato il rigetto della domanda attorea. In questa ipotesi,il valore della causa non può che essere quello dell'importo domandato (v. in relazione ad un giudizio di appello introdotto per rivendicare importi superiori a quelli riconosciuti e definito con pronuncia di inammissibilità, Cass. nr. 29420 del 2019); il ricorso va, dunque, rigettato; nulla deve provvedersi in ordine alle spese, stante il difetto di sostanziale attività difensiva da parte dell’INPS. Sussistono,invece, i presupposti processuali per il versamento del doppio contributo, ove lo stesso risulti dovuto. PQM La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, Ric. 2021 n. 21285 sez. ML -ud. 22-12-2022 -4- da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, c
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