CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 febbraio 2021
Cassazione n. 46580/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza pronunciata in data 16/02/2021 la Corte di appello di Bari, confermava la sentenza emessa in data 01/04/2019 dal Tribunale di Foggia, che aveva dichiarato l'attuale ricorrente responsabile dei reati di cui agli artt. 81 cod.pen., 44 lett. c) d.P.R. n. 380/2001 e 181 d.lgs 42/2004 e lo aveva condannato alla pena di mesi due e giorni venti di arresto ed euro 8.000,00 di ammenda. 2. Avverso la sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, articolando motivo cui deduce vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile. 2. L'atto di gravame presentato personalmente dall'imputato è successivo al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 8914, del 21/12/2017, dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272011; Sez.5, n.23631 del 19/03/2018, Rv.273282). 3. Va rimarcato anche che il motivo di ricorso è inammissibile per aspecificità. La censura proposta ha ad oggetto deduzioni del tutto generiche, in quanto prive di specifico confronto con le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, confronto doveroso per l'ammissibilità dell'impugnazione, ex art. 581 cod.proc.pen., perché la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso: Sez. 6, sent. 20377 dell'11.3- [OSCURATO:DATA_NASCITA] e Sez.6, sent. 22445 dell'8 - [OSCURATO:DATA_NASCITA]). 3. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, 03/12/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente D E P TATA A.4, -ìtqne