Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 maggio 2025

Cassazione n. 27030/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/05/2025 del TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] delle indagini preliminari del Tribunale di Torino, con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. in data 8 maggio 2025, applicavaad [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata tra le parti di anni 2, mesi 10 di reclusione ed € 2.000,00 di multa in ordine a varie ipotesi di furto ed utilizzo abusivo di carte di credito allo stesso contestati, ritenuta la continuazione esterna con i fatti giudicati dal G.U.P. del Tribunale di Torino il 9-11-2023.

2. Avver s o dett a sentenza propon eva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, avv.to Bonelli, deducendo, con distinti motivi qui riassunti ex art.173 disp. att. cod. proc. pen.: -inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ed in particolare degli artt. 336 e 337 cod. proc. pen. quanto alla omessa valutazione della sussistenza delle querele per i fatti indicati ai capi nn. 19) e 23),non contenendo le denunce delle persone offese Stevenin e Perucca alcuna richiesta di punizione del colpevole; -violazione dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen. quanto alla omessa valutazione delle condizioni per il proscioglimento exart. 129 cod. proc. pen. non essendo stati evidenziati gli elementi fondanti l’affermazione di responsabilità e ciò, sia in relazione ai reati per i quali non erano stati ritenuti sussistenti gravi indizi di colpevolezza nella fase delle indagini preliminari, che per quei capi di imputazione relativi ad episodi nei quali le vittime del reato non avevano riconosciuto il ricorrente quale autore dei fatti. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è proposto avverso sentenza di patteggiamento per motivi non deducibili e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile con procedura de planoai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc.pen . .

Ed invero, va ricordato che il sistema dell’impugnazione della sentenza di patteggiamento è stato oggetto di riforma attraverso una tassativa previsione dei casi di ricorso per cassazione ad opera della legge 103/2017; in particolare detta novella ha inserito un nuovo comma 2-bisdell’art. 448 cod. proc. pen. a mente del quale:” Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza”.

Proprio in applicazione della nuova disposizione la costante di legittimità,ha affermato che a i sensi dell'art. 448, comma 2 - bis , cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-biscod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014 – 01 ; ed anche Sez. 6, Ordinanza n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389 – 01 ) .

Altre pronunce hanno fatto riferimento proprio al carattere tassativo dei vizi denunciabili per dedurne ugualmente l’inammissibilità; si è così affermato come in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate. (Sez.

F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 -01). 1.1 L’applicazione dei sopra esposti principi comporta dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione; ed invero, nel caso in esame,il ricorso, con entrambi i motivi, lamenta proprio l’omessa valutazione delle condizioni per pronunciare il proscioglimento sia sotto il profilo del difetto di querela con il primo motivo, che , con riguardo alla piattaforma probatoria che si contesta con la seconda doglianza, e, ciò, pur a fronte di una pronuncia di accoglimento dell’istanza di applicazione di pena sull’accordo delle parti.

In conclusione, l’impugnazionedeve ritenersi inammissibil e a norma dell’art. 606 comma terzo cod. proc. pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 cod.proc. pen., la condanna de l ricorrent e al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00.

P.Q.M Dichiara inammissibile i l ricors o e condanna i l ricorrent e al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/05/2025 del TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] delle indagini preliminari del Tribunale di Torino, con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. in data 8 maggio 2025, applicavaad [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata tra le parti di anni 2, mesi 10 di reclusione ed € 2.000,00 di multa in ordine a varie ipotesi di furto ed utilizzo abusivo di carte di credito allo stesso contestati, ritenuta la continuazione esterna con i fatti giudicati dal G.U.P. del Tribunale di Torino il 9-11-2023. 2. Avver s o dett a sentenza propon eva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, avv.to Bonelli, deducendo, con distinti motivi qui riassunti ex art.173 disp. att. cod. proc. pen.: -inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ed in particolare degli artt. 336 e 337 cod. proc. pen. quanto alla omessa valutazione della sussistenza delle querele per i fatti indicati ai capi nn. 19) e 23),non contenendo le denunce delle persone offese Stevenin e Perucca alcuna richiesta di punizione del colpevole; -violazione dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen. quanto alla omessa valutazione delle condizioni per il proscioglimento exart. 129 cod. proc. pen. non essendo stati evidenziati gli elementi fondanti l’affermazione di responsabilità e ciò, sia in relazione ai reati per i quali non erano stati ritenuti sussistenti gravi indizi di colpevolezza nella fase delle indagini preliminari, che per quei capi di imputazione relativi ad episodi nei quali le vittime del reato non avevano riconosciuto il ricorrente quale autore dei fatti. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è proposto avverso sentenza di patteggiamento per motivi non deducibili e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile con procedura de planoai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc.pen . . Ed invero, va ricordato che il sistema dell’impugnazione della sentenza di patteggiamento è stato oggetto di riforma attraverso una tassativa previsione dei casi di ricorso per cassazione ad opera della legge 103/2017; in particolare detta novella ha inserito un nuovo comma 2-bisdell’art. 448 cod. proc. pen. a mente del quale:” Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza”. Proprio in applicazione della nuova disposizione la costante di legittimità,ha affermato che a i sensi dell'art. 448, comma 2 - bis , cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-biscod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014 – 01 ; ed anche Sez. 6, Ordinanza n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389 – 01 ) . Altre pronunce hanno fatto riferimento proprio al carattere tassativo dei vizi denunciabili per dedurne ugualmente l’inammissibilità; si è così affermato come in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate. (Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 -01). 1.1 L’applicazione dei sopra esposti principi comporta dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione; ed invero, nel caso in esame,il ricorso, con entrambi i motivi, lamenta proprio l’omessa valutazione delle condizioni per pronunciare il proscioglimento sia sotto il profilo del difetto di querela con il primo motivo, che , con riguardo alla piattaforma probatoria che si contesta con la seconda doglianza, e, ciò, pur a fronte di una pronuncia di accoglimento dell’istanza di applicazione di pena sull’accordo delle parti. In conclusione, l’impugnazionedeve ritenersi inammissibil e a norma dell’art. 606 comma terzo cod. proc. pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 cod.proc. pen., la condanna de l ricorrent e al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile i l ricors o e condanna i l ricorrent e al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa
Sentenza Cassazione n. 27030/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris