Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 marzo 1966

Cassazione n. 46713/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/03/1966 avverso la sentenza del 08/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

Rilevato che tutti i motivi di ricorso non sono consentiti perché sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito.

La Corte di appello, con riferimento al motivo aggiunto - relativo alla perdita di efficacia della misura di prevenzione per essere stato il sorvegliato speciale sottoposto in costanza di esecuzione ad una detenzione di lunga durata - ha osservato, a prescindere dalla sua tardività, che il ricorrente era stato sottoposto a periodi di custodia cautelare e non a detenzione per espiazione pena, l'unica a rilevante a mente dell'art. 14, comma 2 ter, d.lgs. n. 159 del 2011, introdotto dall'art. 4, comma 1, legge 17 ottobre 2017 n. 161 per dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale richiamata dalla difesa.

Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma 27 ottobre 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/03/1966 avverso la sentenza del 08/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che tutti i motivi di ricorso non sono consentiti perché sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. La Corte di appello, con riferimento al motivo aggiunto - relativo alla perdita di efficacia della misura di prevenzione per essere stato il sorvegliato speciale sottoposto in costanza di esecuzione ad una detenzione di lunga durata - ha osservato, a prescindere dalla sua tardività, che il ricorrente era stato sottoposto a periodi di custodia cautelare e non a detenzione per espiazione pena, l'unica a rilevante a mente dell'art. 14, comma 2 ter, d.lgs. n. 159 del 2011, introdotto dall'art. 4, comma 1, legge 17 ottobre 2017 n. 161 per dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale richiamata dalla difesa. Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 27 ottobre 2022
Sentenza Cassazione n. 46713/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris