Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2017/2023
ECLI:EU:C:2023:752
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023CO0084
ORDINANZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)
5 ottobre 2023 (
*1
)
«Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati – Tabelle unionali di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini – Regolamento delegato (UE) 2017/1182 – Deroghe all’obbligo generale di classificare le carcasse – Macelli – Articolo 2, paragrafo 1 – Deroghe concesse agli stabilimenti di piccole dimensioni – Normativa nazionale che non prevede la possibilità di concedere deroghe del genere – Carattere obbligatorio o facoltativo di siffatte deroghe»
Nella causa C‑84/23,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’[OSCURATO:PERSONA] de Casație și Justiție – Secția de contencios administrativ și fiscal (Alta Corte di cassazione e di giustizia – Sezione del contenzioso amministrativo e tributario, Romania), con decisione del 5 ottobre 2022, pervenuta in cancelleria il 14 febbraio 2023, nel procedimento
[OSCURATO:SOCIETA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] şi Dezvoltării Rurale,
LA CORTE (Ottava Sezione),
composta da M. Safjan, presidente di sezione, N. Jääskinen e M. Gavalec (relatore), giudici,
avvocato generale: L. Medina
cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA]
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 99 del regolamento di procedura della Corte,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2017/1182 della [OSCURATO:PERSONA], del 20 aprile 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le tabelle unionali di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e la comunicazione dei prezzi di mercato di talune categorie di carcasse e di animali vivi (
GU 2017, L 171, pag. 74
).
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la [OSCURATO:SOCIETA] e il [OSCURATO:PERSONA] și Dezvoltării Rurale (Ministero dell’Agricoltura e dello Sviluppo rurale, Romania) relativamente alla concessione di una deroga all’obbligo generale di classificare le carcasse di bovini e suini previsto dalla normativa nazionale.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
Regolamento (UE) n. 1308/2013
3
L’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (
GU 2013, L 347, pag. 671
), intitolato «Delega di potere», al paragrafo 6 così dispone:
«Per tener conto dell’evoluzione tecnica e delle esigenze dei settori di cui all’articolo 10, nonché della necessità di normalizzare la presentazione dei diversi prodotti con l’obiettivo di migliorare la trasparenza del mercato, la rilevazione dei prezzi e l’applicazione delle misure d’intervento sul mercato, alla [OSCURATO:PERSONA] è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 227 intesi a:
a)
adeguare e aggiornare le disposizioni dell’allegato IV sulle tabelle unionali di classificazione, identificazione e presentazione delle carcasse;
b)
stabilire disposizioni supplementari relative alla classificazione per categorie, compresa la classificazione da parte di addetti qualificati, alla classificazione per classi, compresa la classificazione automatizzata, all’identificazione, al peso e alla marchiatura delle carcasse e al calcolo dei prezzi medi nell’Unione e dei coefficienti di ponderazione utilizzati per i[l] calcolo di tali prezzi;
c)
stabilire nel settore delle carni bovine deroghe alle disposizioni e deroghe specifiche che gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono concedere ai macelli che procedono alla macellazione di un numero esiguo di bovini, nonché disposizioni complementari per i relativi prodotti, tra l’altro riguardo alle classi di conformazione e stato d’ingrassamento, nonché, nel settore delle carni ovine, ulteriori disposizioni in materia di peso, colore e stato d’ingrassamento e i criteri di classificazione di agnelli leggeri;
d)
autorizzare gli [OSCURATO:PERSONA] membri a non applicare la tabella di classificazione delle carcasse di suini e ad avvalersi di criteri di valutazione complementari, oltre a quelli del peso e del tenore stimato di carne magra o stabilire deroghe a detta tabella».
4
L’articolo 227 di tale regolamento, intitolato «Esercizio della delega», prevede quanto segue:
«1. [OSCURATO:PERSONA] è conferito il potere di adottare atti delegati alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui al presente regolamento è conferito alla [OSCURATO:PERSONA] per un periodo di sette anni a decorrere da[l] 20 dicembre 2013. [OSCURATO:PERSONA] elabora una relazione sui poteri delegati al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di sette anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui al presente regolamento può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la [OSCURATO:PERSONA] ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L’atto delegato adottato ai sensi del presente regolamento entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la [OSCURATO:PERSONA] che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio».
5
L’allegato IV di detto regolamento, intitolato «Tabelle unionali di classificazione delle carcasse di cui all’articolo 10», è così formulato:
«A Tabella unionale di classificazione delle carcasse dei bovini di età non inferiore a otto mesi
(...)
V. [OSCURATO:PERSONA] e identificazione
I macelli riconosciuti (...) adottano le misure atte a garantire che tutte le carcasse o mezzene di bovini di età non inferiore a otto mesi da essi macellati (...) siano classificate e identificate in conformità della tabella unionale.
Prima dell’identificazione mediante marchiatura, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono rilasciare l’autorizzazione a far procedere alla mondatura delle carcasse o mezzene qualora il loro stato d’ingrassamento lo giustifichi.
B. Tabella unionale di classificazione delle carcasse di suino
(...)
II. [OSCURATO:PERSONA] carcasse sono suddivise in classi secondo il tenore stimato di carne magra e ricevono la classificazione corrispondente:
[OSCURATO:PERSONA] magra in percentuale del peso della carcassa
S
60 o più
E
55 fino a meno di 60
U
50 fino a meno di 55
R
45 fino a meno di 50
O
40 fino a meno di 45
P
meno di 40».
Regolamento delegato 2017/1182
6
Il considerando 3 del regolamento delegato 2017/1182 così recita:
«Al fine di ridurre l’onere amministrativo, gli [OSCURATO:PERSONA] membri dovrebbero avere la possibilità di concedere agli stabilimenti di piccole dimensioni deroghe all’obbligo generale di classificare le carcasse. Sulla base dell’esperienza acquisita mediante l’applicazione della tabella unionale di classificazione è opportuno prevedere questo tipo di deroghe per i macelli che abbattono, come media settimanale annua, meno di 150 bovini di età non inferiore agli otto mesi o meno di 500 suini. [OSCURATO:PERSONA] membri possono tuttavia stabilire limiti inferiori a seconda della situazione nazionale, in particolare al fine di garantire la rappresentatività dei prezzi comunicati».
7
L’articolo 1 di tale regolamento, intitolato «Identificazione dell’età e delle categorie di bovini», prevede quanto segue:
«L’età dei bovini ai fini della determinazione delle categorie di cui all’allegato IV, parte A, punto II, del [regolamento n. 1308/2013] è verificata in base alle informazioni disponibili nel sistema di identificazione e di registrazione dei bovini istituito in ogni Stato membro in conformità del titolo I del regolamento (CE) n. 1760/2000 [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (
GU 2000, L 204, pag. 1
)]».
8
L’articolo 2 di detto regolamento, intitolato «Deroghe alla classificazione obbligatoria delle carcasse», così dispone:
«1. [OSCURATO:PERSONA] membri possono decidere che le condizioni relative alla classificazione delle carcasse di bovini e suini stabilite dall’allegato IV, parte A, punto V, e parte B, punto II, rispettivamente, del regolamento (UE) n. 1308/2013 non sono obbligatorie per i macelli che abbattono:
a)
meno di 150 bovini di età non inferiore agli otto mesi come media settimanale annua;
b)
meno di 500 suini come media settimanale annua.
[OSCURATO:PERSONA] membri possono stabilire un limite inferiore, in particolare per garantire la rappresentatività della rilevazione dei prezzi di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1184 [della [OSCURATO:PERSONA], del 20 aprile 2017, recante modalità di applicazione del regolamento n. 1308/2013 (
GU 2017, L 171, pag. 103
)].
2. [OSCURATO:PERSONA] membri possono decidere che le condizioni relative alla classificazione delle carcasse di bovini e suini non sono obbligatorie:
a)
per le carcasse di bovini e suini di proprietà del macello, se non vi sono transazioni commerciali per l’acquisto di tali animali;
b)
per le carcasse di suini di razze autoctone chiaramente definite o che richiedano particolari modalità di commercializzazione, se la loro composizione corporea anatomica rende impossibile una classificazione omogenea e standardizzata delle carcasse.
3. [OSCURATO:PERSONA] membri che applicano la classificazione delle carcasse di ovini ai sensi dell’articolo 10, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013 possono decidere, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, che le condizioni relative alla classificazione delle carcasse di ovini non sono obbligatorie per determinati macelli.
4. [OSCURATO:PERSONA] membri comunicano alla [OSCURATO:PERSONA] la loro decisione di applicare una delle deroghe di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo».
Diritto rumeno
9
L’articolo 2, paragrafo 1, dell’Ordonanța Guvernului nr. 4/2019 privind reorganizarea sistemului național de clasificare a carcaselor de bovine, porcine și ovine, precum și monitorizarea, controlul și raportarea prețurilor de piață ale carcaselor și ale animalelor vii (ordinanza del Governo n. 4/2019 sulla riorganizzazione del sistema nazionale di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini, nonché sul monitoraggio, sul controllo e sulla comunicazione dei prezzi di mercato delle carcasse e degli animali vivi), del 30 gennaio 2019 (
[OSCURATO:PERSONA] al României
, parte I, n. 81 del 31 gennaio 2019; in prosieguo: l’«OG n. 4/2019»), prevede che il sistema nazionale di classificazione garantisca l’applicazione obbligatoria delle tabelle unionali di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini, conformemente ai regolamenti dell’Unione in materia di classificazione delle carcasse, e della normativa nazionale in vigore, al fine di migliorare la trasparenza del mercato e fissare prezzi di mercato comparabili per le carcasse tanto a livello nazionale quanto a livello dell’Unione, tabelle che costituiscono la base per la gestione delle relative misure e per l’applicazione dei meccanismi di intervento della [OSCURATO:PERSONA] nel settore di cui trattasi.
10
Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della Hotărârea Guvernului nr. 842/2021 privind modul de organizare și funcționare a sistemului național de clasificare a carcaselor de bovine, porcine și ovine (decisione del Governo n. 842/2021 relativa alla modalità di organizzazione e funzionamento del sistema nazionale di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini), dell’11 agosto 2021 (
[OSCURATO:PERSONA] al României
, parte I, n. 810 del 24 agosto 2021; in prosieguo: la«HG n. 842/2021»), l’applicazione delle tabelle unionali di classificazione delle carcasse e la comunicazione dei prezzi di mercato di talune categorie di dette carcasse e di animali vivi, quali previste dai regolamenti dell’Unione, sono obbligatorie e rappresentano:
«a)
la necessità di monitorare, su base comparabile, i prezzi di mercato delle carni in tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri e di calcolare detti prezzi medi di mercato a livello dell’Unione, essendo tale monitoraggio necessario nel settore delle carni bovine e in quello delle carni suine per la gestione delle relative misure, quali l’intervento pubblico, l’ammasso privato e le restituzioni all’esportazione;
b)
una condizione di ammissibilità all’intervento pubblico nel settore delle carni bovine;
c)
un strumento importante per determinare il valore di una carcassa, che contribuisce alla trasparenza del mercato (...)».
11
In forza dell’articolo 5 della HG n. 842/2021, i macelli sono, in sostanza, soggetti ai seguenti obblighi:
«(...)
b)
stipulare un contratto di prestazione di servizi di classificazione delle carcasse, per ogni specie di animali da essi macellati, unicamente con agenti di classificazione delle carcasse o classificatori di carcasse indipendenti autorizzati (...);
(...)
d)
garantire permanentemente nello stabilimento le condizioni richieste per lo svolgimento e l’esecuzione, da parte del prestatore di servizi, dell’attività di classificazione di tutte le carcasse, secondo le regole tecniche di classificazione delle carcasse, di registrazione e di dichiarazione dei risultati della classificazione e del prezzo delle carni;
(...)
g)
adottare le misure necessarie per garantire nello stabilimento l’esercizio ininterrotto dell’attività di classificazione delle carcasse, qualora [la persona] con cui è stato stipulato il contratto di prestazione di servizi di classificazione sia stata sanzionata dall’Ispettorato per la classificazione delle carcasse sotto forma di sospensione/annullamento dell’autorizzazione alla classificazione o in qualsiasi altro caso di modifica/sostituzione/risoluzione del contratto di prestazione di servizi di classificazione;
h)
comunicare il programma di macellazione degli animali [alla persona] con cui è stato stipulato il contratto di prestazione di servizi di classificazione, in modo che quest’ultima sia presente nel macello all’inizio della macellazione degli animali al fine di classificare le carcasse al momento della determinazione del peso a caldo di queste ultime ed entro l’intervallo fissato nelle norme tecniche di classificazione, differenziate a seconda delle specie;
i)
mettere a disposizione del classificatore, prima dell’inizio della classificazione, documenti contenenti informazioni conformi alla realtà, ai fini della registrazione di tali dati nell’applicazione informatica e della redazione della relazione di classificazione (...);
(...)
m)
conservare negli archivi i documenti completi, ordinati cronologicamente per settimana di dichiarazione, per un periodo di due anni civili successivi alla fine dell’anno nel corso del quale sono stati elaborati, conformemente alle prescrizioni tecniche di classificazione, differenziati per specie;
n)
mettere a disposizione di tutti i fornitori/produttori di animali che hanno consegnato animali per la macellazione nel macello la relazione di classificazione redatta dal classificatore delle carcasse e autenticata mediante firma, entro 48 ore dalla macellazione degli animali;
(...)
p)
rivolgersi al Servizio regionale di ispezione per la classificazione delle carcasse per qualsiasi inadempimento constatato in sede di applicazione, da parte del classificatore, delle norme tecniche di classificazione delle carcasse e/o ogniqualvolta quest’ultimo non adempia a quanto stipulato nel contratto di prestazione di servizi e/o ogniqualvolta egli receda dal contratto di prestazione di servizi;
(...)
r)
permettere lo svolgimento delle ispezioni (...) al fine di consentire la verifica della conformità alla realtà della registrazione primaria dei dati delle relazioni di classificazione e di raccoglierli nella banca dati nazionale di classificazione».
Procedimento principale e questione pregiudiziale
12
[OSCURATO:PERSONA], che gestisce un macello di piccole dimensioni, si è vista costretta a stipulare contratti di prestazione di servizi di classificazione delle carcasse, in forza dell’OG n. 4/2019 e della HG n. 842/2021, al fine di adempiere all’obbligo generale di classificare le carcasse di bovini e suini.
13
[OSCURATO:PERSONA] ha proposto un ricorso dinanzi al Tribunalul Brăila (Tribunale superiore di Brăila, Romania) diretto a condannare il Ministero dell’Agricoltura e dello Sviluppo rurale a emettere un atto amministrativo avente, segnatamente, lo scopo di esentarla dall’obbligo di procedere a tali operazioni di classificazione.
14
A seguito del rigetto di detto ricorso con sentenza del 9 aprile 2014, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto impugnazione avverso quest’ultima dinanzi alla Curtea de Apel Galați (Corte d’appello di Galați, Romania), la quale ha annullato detta sentenza e rinviato la causa al Tribunalul Brăila (Tribunale superiore di Brăila).
15
Investito nuovamente della causa, quest’ultimo ha tuttavia declinato la propria competenza a favore della Curtea de Apel Galați (Corte d’appello di Galați) la quale, con sentenza del 30 giugno 2016, ha respinto il ricorso della [OSCURATO:PERSONA].
16
Quest’ultima ha proposto impugnazione avverso tale sentenza dinanzi al giudice del rinvio, vale a dire l’[OSCURATO:PERSONA] de Casație și Justiție – Secția de contencios administrativ și fiscal (Alta Corte di cassazione e di giustizia – Sezione del contenzioso amministrativo e tributario, Romania), la quale l’ha respinta in quanto infondata con sentenza del 4 febbraio 2020.
17
[OSCURATO:PERSONA] ha adito il giudice del rinvio con un ricorso per revocazione, con la motivazione che, nella sua sentenza del 4 febbraio 2020, il giudice del rinvio non aveva preso in considerazione il regolamento delegato 2017/1182, per il motivo che quest’ultimo non era in vigore al momento della pronuncia della sentenza della Curtea de Apel Galați (Corte d’appello di Galați) del 30 giugno 2016.
18
Il giudice del rinvio ha accolto tale ricorso per revocazione, ha annullato la sua sentenza del 4 febbraio 2020 e ha rinviato la causa al ruolo affinché si statuisse sull’impugnazione in una nuova udienza.
19
Il 24 maggio 2022 la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato un’istanza dinanzi al giudice del rinvio affinché quest’ultimo sottoponesse alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale. [OSCURATO:PERSONA] sostiene infatti che l’OG n. 4/2019 e la HG n. 842/2021 non prevedono deroghe per gli stabilimenti di piccole dimensioni, in quanto la classificazione delle carcasse di bovini e suini è obbligatoria indipendentemente dal numero di capi abbattuti a settimana, mentre dal preambolo del regolamento delegato 2017/1182 risulta che, sebbene gli [OSCURATO:PERSONA] membri non siano obbligati a farlo, questi ultimi dovrebbero avere la possibilità di concedere agli stabilimenti di piccole dimensioni deroghe all’obbligo generale di classificare le carcasse, al fine di ridurre il loro onere amministrativo.
20
Pur precisando di essere un organo giurisdizionale avverso le cui decisioni non può proporsi un ricorso, il che comporta l’applicazione dell’articolo 267, terzo comma, TFUE e l’obbligo di rivolgersi alla Corte, il giudice del rinvio ritiene che gli appaia evidente che il legislatore dell’Unione ha lasciato alla discrezionalità di ciascuno Stato membro la decisione di prevedere o meno, nel loro diritto nazionale, deroghe alla classificazione obbligatoria delle carcasse di bovini e suini e che la Romania ha optato per un obbligo generale di classificazione, senza deroghe.
21
Tuttavia, secondo detto giudice, se è vero che la [OSCURATO:PERSONA] afferma, al considerando 3 del regolamento delegato 2017/1182, che «gli [OSCURATO:PERSONA] membri dovrebbero avere la possibilità di concedere agli stabilimenti di piccole dimensioni deroghe all’obbligo generale di classificare le carcasse», il che lascerebbe effettivamente pensare che gli [OSCURATO:PERSONA] membri rimangano liberi di concedere siffatte deroghe, tale istituzione vi precisa altresì che «è opportuno prevedere questo tipo di deroghe per i macelli che abbattono, come media settimanale annua, meno di 150 bovini di età non inferiore agli otto mesi o meno di 500 suini», il che andrebbe inteso piuttosto come un obbligo a loro carico.
22
Secondo il giudice del rinvio, nell’esercizio del potere discrezionale relativo alla concessione delle deroghe all’obbligo di classificare le carcasse, scegliendo di non concedere alcuna deroga e, concretamente, di ignorare i criteri di analisi di cui al regolamento delegato 2017/1182, l’OG n. 4/2019 e la HG n. 842/2021 si discostano dai principi della normativa dell’Unione.
23
Occorrerebbe quindi stabilire se la normativa nazionale, che non prevede alcuna deroga a detto obbligo, sia compatibile con il regolamento delegato 2017/1182 e, parimenti, se il modo in cui le autorità nazionali esercitano il loro margine discrezionale sia conforme a detto regolamento.
24
Date tali circostanze, l’[OSCURATO:PERSONA] de Casație și Justiție – Secția de contencios administrativ și fiscal (Alta Corte di cassazione e di giustizia – Sezione del contenzioso amministrativo e tributario) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l’articolo 2, paragrafo 1, dell’[OG n. 4/2019], l’articolo 3, paragrafo 1, e l’articolo 5 [della HG n. 842/2021], che disciplinano il sistema nazionale di classificazione delle carcasse e che stabiliscono che la classificazione [delle carcasse di bovini e suini] è obbligatoria indipendentemente dal numero di capi abbattuti, (...) siano in contrasto con l’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), del [regolamento delegato 2017/1182], che considera opportuna e necessaria la rimozione dell’obbligatorietà della classificazione delle carcasse per i macelli, di piccole dimensioni, che abbattono meno di 150 bovini come media settimanale annua e meno di 500 suini come media settimanale annua, attraverso l’impiego dell’espressione: “gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono decidere che le condizioni relative alla classificazione [delle carcasse di bovini e suini] non siano obbligatorie per i macelli che abbattono un numero limitato di bovini e suini”».
Sulla questione pregiudiziale
25
Ai sensi dell’articolo 99 del suo regolamento di procedura, in particolare quando la risposta a una questione pregiudiziale può essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza o quando la risposta a una siffatta questione non dà adito a nessun ragionevole dubbio, la Corte, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata.
26
Tale disposizione deve essere applicata nell’ambito della presente causa.
27
Secondo costante giurisprudenza della Corte, nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta a quest’ultima fornire al giudice nazionale una soluzione utile che gli consenta di dirimere la controversia di cui è investito. In tale prospettiva spetta alla Corte, se necessario, riformulare le questioni che le sono sottoposte (sentenza del 26 ottobre 2021, PL Holdings,
C‑109/20
,
EU:C:2021:875
, punto
34
e giurisprudenza ivi citata).
28
Occorre altresì ricordare che non spetta alla Corte pronunciarsi, nell’ambito del procedimento pregiudiziale, sulla compatibilità di disposizioni del diritto nazionale con le norme del diritto dell’Unione [ordinanza del 16 maggio 2022, [OSCURATO:PERSONA] (Trasferimento di un minore in Romania),
C‑724/21
,
EU:C:2022:393
, punto
18
e giurisprudenza ivi citata].
29
In tali circostanze, occorre ritenere che, con la sua questione, il giudice del rinvio chieda, in sostanza, se l’articolo 2, paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b), del regolamento delegato 2017/1182 debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale in forza della quale le condizioni relative alla classificazione delle carcasse di bovini e suini, stabilite rispettivamente dall’allegato IV, parte A, punto V, e parte B, punto II, del regolamento n. 1308/2013, sono imposte a tutti i macelli stabiliti nel territorio nazionale, indipendentemente dal numero di capi abbattuti a settimana.
30
Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, primo comma, del regolamento delegato 2017/1182, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono decidere che le condizioni relative alla classificazione delle carcasse di bovini e suini, stabilite rispettivamente dall’allegato IV, parte A, punto V, e parte B, punto II, del regolamento n. 1308/2013 non sono obbligatorie per i macelli che abbattono meno di 150 bovini di età non inferiore agli otto mesi come media settimanale annua oppure meno di 500 suini come media settimanale annua.
31
L’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, di tale regolamento delegato dispone che gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono stabilire un limite inferiore, in particolare per garantire la rappresentatività della rilevazione dei prezzi di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione 2017/1184.
32
Conformemente a una costante giurisprudenza della Corte, per interpretare una disposizione del diritto dell’Unione, si deve tener conto non soltanto della lettera di tale disposizione, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte [sentenza del 28 gennaio 2020, [OSCURATO:PERSONA]/Italia (Direttiva lotta contro i ritardi di pagamento),
C‑122/18
,
EU:C:2020:41
, punto
39
e giurisprudenza ivi citata].
33
Per quanto riguarda, innanzitutto, la formulazione dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento delegato 2017/1182, risulta inequivocabilmente dai termini «[g]li [OSCURATO:PERSONA] membri possono decidere che le condizioni (...) non sono obbligatorie», che figurano al suo primo comma, che la disposizione di cui trattasi prevede non già un obbligo, bensì la facoltà per gli [OSCURATO:PERSONA] membri di non rendere obbligatorie, nella loro normativa nazionale, dette condizioni relative alla classificazione delle carcasse di bovini e suini.
34
La succitata disposizione precisa espressamente, al suo secondo comma, il margine discrezionale di cui dispone lo Stato membro che decida di prevedere, nella sua normativa nazionale, deroghe a detti obblighi di classificazione, il che conferma ulteriormente il carattere facoltativo di questi ultimi.
35
Dalla formulazione dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento delegato 2017/1182 risulta quindi che gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono liberi di istituire o meno siffatte deroghe nella loro normativa nazionale, entro i limiti fissati da detta disposizione.
36
Tale interpretazione che discende dal testo chiaro dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento delegato 2017/1182 è rafforzata, poi, dal contesto in cui si ineriscono la disposizione in parola e la normativa di cui essa fa parte.
37
In primo luogo, dai paragrafi 2 e 3 di detto articolo 2 risulta che gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono liberi di esonerare, alle condizioni da essi previste, taluni tipi di macelli dagli obblighi relativi alla classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini.
38
In secondo luogo, occorre tener conto della formulazione dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento delegato 2017/1182, ai sensi del quale gli [OSCURATO:PERSONA] membri comunicano alla [OSCURATO:PERSONA] la loro decisione di applicare una delle deroghe di cui ai paragrafi da 1 a 3 del medesimo articolo.
39
Infatti, da un lato, da tale formulazione risulta chiaramente che sono gli [OSCURATO:PERSONA] membri a decidere se applicare o meno una delle deroghe di cui a detto articolo 2.
40
Dall’altro lato, ove si dovesse ritenere che gli [OSCURATO:PERSONA] membri siano tenuti a prevedere siffatte deroghe, la loro comunicazione non avrebbe alcuna ragion d’essere.
41
In terzo luogo, va ricordato che il regolamento delegato 2017/1182 è stato adottato dalla [OSCURATO:PERSONA] sulla base del potere conferitole dall’articolo 227 del regolamento n. 1308/2013. Orbene, l’articolo 19, paragrafo 6, lettera c), di quest’ultimo regolamento dispone in particolare che «alla [OSCURATO:PERSONA] è conferito il potere di adottare atti delegati (...) intesi a (...) stabilire (...) deroghe specifiche che gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono concedere ai macelli che procedono alla macellazione di un numero esiguo di bovini».
42
Il potere di cui trattasi non prevede, per contro, che la [OSCURATO:PERSONA] possa adottare un regolamento delegato le cui disposizioni prevedano che gli [OSCURATO:PERSONA] membri siano tenuti a concedere siffatte deroghe.
43
I limiti di detto potere confermano dunque l’interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b), del regolamento delegato 2017/1182, quale risulta dalla sua formulazione.
44
In quarto luogo, occorre aggiungere che tale interpretazione è ulteriormente confermata dalla formulazione di talune disposizioni del regolamento n. 1249/2008 della [OSCURATO:PERSONA], del 10 dicembre 2008, recante modalità di applicazione relative alle tabelle comunitarie di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e alla comunicazione dei prezzi delle medesime (
GU 2008, L 337, pag. 3
). Gli articoli 5 e 20 del succitato regolamento dispongono, rispettivamente, per quanto riguarda i bovini e i suini, che gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono decidere che le condizioni relative alla classificazione delle carcasse, entro i limiti definiti da tale regolamento, non siano obbligatorie.
45
Certamente, il regolamento n. 1249/2008 è stato abrogato e sostituito dal regolamento delegato 2017/1182 e non sarebbe applicabile
ratione temporis
alla controversia principale, come risulta dalla domanda di pronuncia pregiudiziale.
46
Resta nondimeno il fatto che la chiara formulazione di tali disposizioni del regolamento n. 1249/2008, dalla quale non risulta affatto che gli [OSCURATO:PERSONA] membri sarebbero stati tenuti a prevedere, nella loro normativa nazionale, deroghe alle condizioni relative alla classificazione delle carcasse di bovini e suini, costituisce un indizio della portata delle corrispondenti disposizioni del regolamento delegato 2017/1182.
47
Per quanto riguarda, infine, gli scopi perseguiti dall’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento delegato 2017/1182, neppure la volontà espressa dalla [OSCURATO:PERSONA], quale risulta dai termini del considerando 3 di detto regolamento delegato, osta a un’interpretazione secondo la quale gli [OSCURATO:PERSONA] membri restano liberi di istituire o meno deroghe alle condizioni relative alla classificazione delle carcasse di bovini e suini, entro i limiti fissati da tale disposizione.
48
In detto considerando la [OSCURATO:PERSONA] illustra, infatti, le situazioni in cui essa riterrebbe opportuno che gli [OSCURATO:PERSONA] membri si avvalgano della facoltà loro riconosciuta di prevedere, nella loro normativa nazionale, deroghe agli obblighi relativi alla classificazione delle carcasse.
49
Più nello specifico, la [OSCURATO:PERSONA] precisa, nella prima frase di detto considerando, che gli [OSCURATO:PERSONA] membri dovrebbero «avere la possibilità di concedere agli stabilimenti di piccole dimensioni deroghe all’obbligo generale di classificare le carcasse», al fine di ridurre l’onere amministrativo gravante su questi ultimi. Tali termini attestano quindi senza ambiguità l’intenzione della [OSCURATO:PERSONA] di riconoscere agli [OSCURATO:PERSONA] membri la possibilità di prevedere dette deroghe. Per contro, è vero che, nella seconda frase del medesimo considerando, tale istituzione precisa che «è opportuno prevedere» questo tipo di deroghe per i macelli che abbattono, come media settimanale annua, «meno di 150 bovini di età non inferiore agli otto mesi o meno di 500 suini» e che gli [OSCURATO:PERSONA] membri «possono (...) stabilire» limiti inferiori a seconda della loro situazione nazionale, il che potrebbe lasciar pensare il contrario.
50
Da ciò non si può tuttavia dedurre che la [OSCURATO:PERSONA], adottando l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento delegato 2017/1182, abbia inteso istituire non già una facoltà, bensì un obbligo che impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri di prevedere deroghe alle condizioni relative alla classificazione delle carcasse di bovini e suini.
51
Invero, oltre a quanto risulta dai termini chiari della prima frase del considerando 3 di detto regolamento, occorre ricordare che il preambolo di un atto dell’Unione non ha valore giuridico vincolante e non può essere fatto valere né per derogare alle disposizioni stesse dell’atto interessato né al fine di interpretare tali disposizioni in un senso manifestamente in contrasto con la loro formulazione (sentenza del 13 settembre 2018, Česká pojišťovna,
C‑287/17
,
EU:C:2018:707
, punto
33
e giurisprudenza ivi citata).
52
Nel caso di specie, come affermato ai punti precedenti della presente ordinanza, l’articolo 2, paragrafo 1, primo comma, del regolamento delegato 2017/1182 non stabilisce alcun obbligo a carico degli [OSCURATO:PERSONA] membri. Tale disposizione non può, pertanto, essere interpretata in senso contrario per il motivo che la seconda frase del suo considerando 3 potrebbe, dal canto suo, essere intesa in tal senso.
53
[OSCURATO:PERSONA] luce dei suesposti motivi, l’articolo 2, paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b), del regolamento delegato 2017/1182 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale in forza della quale le condizioni relative alla classificazione delle carcasse di bovini e suini, stabilite rispettivamente dall’allegato IV, parte A, punto V, e parte B, punto II, del regolamento n. 1308/2013, sono imposte a tutti i macelli stabiliti nel territorio nazionale, indipendentemente dal numero di capi abbattuti a settimana.
Sulle spese
54
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara:
L’articolo 2, paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b), del regolamento delegato (UE) 2017/1182 della [OSCURATO:PERSONA], del 20 aprile 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le tabelle unionali di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e la comunicazione dei prezzi di mercato di talune categorie di carcasse e di animali vivi,
deve essere interpretato nel senso che:
esso non osta a una normativa nazionale in forza della quale le condizioni relative alla classificazione delle carcasse di bovini e suini, stabilite rispettivamente dall’allegato IV, parte A, punto V, e parte B, punto II, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, sono imposte a tutti i macelli stabiliti nel territorio nazionale, indipendentemente dal numero di capi abbattuti a settimana.
Firme
(
*1
) Lingua processuale: il rumeno.