CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 18449/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 16/12/2020 della Corte d'appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito per l'imputato l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Milano ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati aggravati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e bancarotta preferenziale, commessi nella sua qualità di amministratore di OBC s.r.I., dichiarata fallita nel corso del 2010. All'imputato sono contestate una serie di autonome condotte distrattive realizzate attraverso prelievi di danaro privi di causale ovvero giustificati attraverso artifizi contabili o di altro genere, nonché il rimborso preferenziale di un finanziamento bancario. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando sette motivi. 2.1 Con il primo deduce violazione di legge in merito al ricorso da parte della Corte territoriale alla motivazione per relationem alla pronunzia di primo grado su punti oggetto di specifica censura con il gravame di merito in relazione ai fatti di bancarotta patrimoniale contestati ai capi A), B) e C) dell'editto imputativo. 2.2 Con il secondo motivo viene dedotta erronea applicazione della legge penale in merito all'affermazione di responsabilità dell'imputato per i fatti di bancarotta contestati al capo A). In proposito, sotto un primo profilo il ricorrente eccepisce l'erronea ricostruzione dell'elemento soggettivo del reato da parte della Corte territoriale, che avrebbe omesso di considerare come la finalità del Berto, come dallo stesso dichiarato in sede di indagini, sia stata costantemente quella di salvare la società e di garantire i creditori, di per sé incompatibile con la giurisprudenza con il dolo di bancarotta patrimoniale. Sotto altro profilo la sentenza impugnata avrebbe omesso di dimostrare il necessario collegamento causale tra le condotte distrattive ed il nocumento dei creditori. 2.3 Con il terzo motivo il ricorrente deduce vizi di mol:ivazione in merito all'affermazione di responsabilità dell'imputato per i fatti di bancarotta contestati al capo B). In tal senso viene contestata l'affermata natura distrattiva dell'operazione di trasformazione di OBC da società per azioni a società a responsabilità limitata, non solo legittima, ma all'evidenza funzionale a ridurre i costi di gestione della fallita. Non dì meno i crediti di cui il Berto attraverso tale operazione avrebbe indebitamente ottenuto il rimborso sarebbero realmente esistenti, derivando da quanto dovuto al medesimo da Firema e che egli aveva fatto versare ad OBC, divenendone conseguentemente e per l'appunto creditore. Il temporaneo incasso dalla somma da parte della fallita non renderebbe dunque indebito il successivo prelievo, non essendosi verificato alcun depauperamento del patrimonio della società. Ed in tal senso la sentenza avrebbe omesso di motivare sul nesso di causalità tra la condotta incriminai:a ed il dissesto della fallita. 2.4 Con il quarto motivo vengono denunziati ulteriori vizi di motivazione con riguardo all'affermazione di responsabilità dell'imputato per i fatti di bancarotta contestati al capo C). In proposito le doglianze del ricorrente riguardano la mancata dimostrazione del nesso causale tra la distrazione di una somma di modesta entità (15.000 euro) e l'evento fallimentare, la cui sussistenza sarebbe invece necessaria per la configurabilità del reato secondo la giurisprudenza, o comunque la sua idoneità a cagionare un nocumento per la società e i suoi creditori. 2.5 Con il quinto motivo viene denunziata violazione di legge in merito alla configurabilità del reato di bancarotta preferenziale di cui al capo 3). In proposito il ricorrente lamenta l'illogicità della segmentazione effettuata dalla Corte dell'operazione che ha portato Fabrin s.r.I., controllata di OBC, a contrarre un mutuo ipotecario con BCCL versato in larga parte nelle casse della fallita e da quest'ultsna poi utilizzato per estinguere il credito chirografaro vantato nei suoi confronti dallo stesso istituto di credito. L'operazione in questione sarebbe invero unitaria e dunque frammentarla costituirebbe una violazione del ne bis in idem e comunque l'eventuale indebito arricchimento di OBC avrebbe danneggiato esclusivamente la FabrIn e non già la fallita, il cui ceto creditorio non avrebbe mai potuto giovarsi della somma transitata nelle casse della società. 2.6 Con il sesto e settimo motivo il ricorrente lamenta infine violazione di legge e vizi di motivazione in merito alla commisurazione della pena ed al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche e del concordato proposto in appello dal Imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Anzitutto inammissibile è il primo motivo. Sulla possibilità d'integrazione delle motivazioni tra le conformi sentenze di primo e secondo grado va ribadito il consolidato insegnamento di questa Corte per cui se l'appellante si limita alla riproposizione di questioni di fatto già adeguatamente esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, oppure di questioni generiche, superflue o palesemente inconsistenti, il giudice dell'innpugnazione ben può motivare per relazione. Quando invece le soluzioni adottate dal giudice di primo grado siano state specificamente censurate dall'appellante, sussiste il vizio di motivazione, sindacabile ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. e) c.p.p., se il giudice del gravame si limita a respingere tali censure richiamando la censurata motivazione in termini apodittici o meramente ripetitivi, senza farsi carico di argomenta-e sull'inadeguatezza od inconsistenza dei motivi di impugnazione (ex multis Sez. 2, Sentenza n. 56395 del 23/11/2017, Floresta, Rv. 271700; Sez. 4, n. 15227 del 14/02/2008, Baretti, Rv. 239735; Sez. 4, n. 38824 del 17/09/2008, Raso e altri, Rv. 2410152; Sez. 3, n. 24252 del 13/05/2010, 0., Rv. 247287; Sez. 6, n. 28411 del 13/1.1/2012, dep. 2013, Santapaola e altri, Rv. 256435). In particolare deve ritenersi incorra in vizio di motivazione, ponendosi così fuori dal pur legittimo ambito del ricorso alla motivazione per relationem, la sentenza d'appello confermativa della decisione di primo grado che si limiti a riprodurre la decisione confermata dichiarando in termini apodittici e stereotipati di aderirvi, senza dare conto degli specifici motivi di impugnazione che censurino in modo puntuale le soluzioni adottate dal giudice di primo grado, e senza argomentare sull'inconsistenza, inadeguatezza o infondatezza dei suddetti motivi (Sez. 6, n. 6221 del 20/04/2005, dep. 2006, Aglieri ed altri, Rv. 233082). In tal caso, infatti, non può certamente parlarsi di motivazione per relationem, bensì di elusione dell'obbligo di motivare, previsto a pena di nullità dall'art. 125 c.p.p., comma 3 e direttamente imposto dall'art. 111 Cost., comma 6, che fdnda l'essenza della giurisdizione e della sua legittimazione sull'obbligo di "rendere ragione" della decisione, ossia sulla natura cognitiva e non potestativa del giudizio. Fermo il suddetto principio, le censure del ricorrente si rivelano però manifestamente infondate e generiche. E' sì vero che la Corte territoriale ha richiamato il principio dell'integrazione reciproca tra le sentenze pronunziate nei diversi gradi di merito nel caso di c.d. "doppia conforme", ma ha poi articolato un ampio discorso giustificativo mirato alla confutazione delle doglianze svolte con il gravame di merito, tanto che con i successivi motivi di ricorso lo stesso ricorrente lo ha a sua volta scttoposto a critica. Ed il motivo in esame risulta in tal senso altresì generico, atteso che non precisa sui punti evocati in che termini il giudice dell'appello avrebbe motivato solo per relationem. 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato e in parte generico. 3.1 Quanto al dolo della bancarotta patrimoniale è sufficiente richiamare l'insegnamento delle Sezioni Unite - correttamente interpretato dai giudici del merito - per cui l'elemento soggettivo del delitto in questione è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli e altro, Rv. 266805). In realtà il ricorrente confonde il dolo ed il suo oggetto con il movente del reato, affatto irrilevante ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 216 comma 1 n. 1) legge fall., talchè quest'ultimo sussiste quale che sia stato lo scopo ultimo dell'agente (ed in proposito inconferente è l'evocazione nel ricorso dei - condivisibili - principi affermati da Sez. 5, n. 81 del 30/10/2019, dep. 2020, Gerussi, non massimata, che riguardano il dolo della diversa fattispecie di bancarotta preferenziale). Generica è poi la stessa affermazione che il Berto non avrebbe agito anche per interesse personale, fondata sulla mera evocazione di non meglio precisate dichiarazioni peraltro provenienti esclusivamente dallo stesso imputato. E generica è infine l'obiezione relativa all'omessa dimostrazione degli indici di fraudolenza della condotta, profilo sul quale il ricorrente peraltro ha omesso il doveroso confronto con la motivazione della sentenza che in proposito ha evidenziato le modalità fraudolente della condotta. 3.2 Manifestamente infondato è infine il rilievo sulla necessità per cui le condotte distrattive debbano causare un danno ai creditori. Infatti per il costante insegnamento di questa Corte il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione è reato di pericolo (ex multis Sez. 5, n. 11633 del 8 febbraio 2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 252307), nel senso che, essendo l'oggetto della tutela identificabile nell'interesse dei creditori all'integrità dei mezzi di garanzia, l'art. 216 legge fall. prende in considerazione non solo la sua effettiva lesione dovuta al cagionamento di un danno al ceto creditorio - che non è elemento costitutivo della fattispecie tipizzata e che invero rileva esclusivamente ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui al primo comma del successivo art. 219 - bensì anche il pericolo conseguente alla mera possibilità che questo si verifichi. 4. Anche il terzo motivo è inammissibile. La Corte territoriale non ha messo in discussione l'operazione di trasformazione in sé considerata, bensì le modalità, i presupposti e i comportamenti conseguenti tenuti dall'imputato sulla base di specifiche risultanze processuali nemmeno considerate dal ricorso, il quale si è limitato a ribadire la tesi difensiva svolta con il gravame di merito e relativa all'effettività del credito dedotto in compensazione dall'imputato per giustificare gli illeciti prelievi contestati nel capo B), senza però confrontarsi con la confutazione della medesima articolata dalla sentenza. Quanto alla necessaria causalità del dissesto va ribadita la manifesta infondatezza del rilievo, attesa la natura di pericolo del reato imputato, e la conseguente irrilevanza dell'eventuale omessa motivazione sul punto. 5. Manifestamente infondato è anche il quarto motivo, con il quale per l'ennesima volta si denuncia l'omesso accertamento del nesso eziologico tra la condotta contestata al capo C) ed il fallimento di OBC. In proposito il ricorrente evoca i principi affermati da Sez. 5, Sentenza n. 47502 del 24/09/2012, Corvetta, Rv. 253493, sentenza rimasta isolata nella giurisprudenza della Corte e smentita da tutte le pronunzie che l'hanno preceduta e seguita, per cui il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione non richiede l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il dissesto dell'impresa, in quanto, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, detti fatti assumono rilevanza penale in qualsiasi tempo siano stati commessi e, quindi, anche quando l'impresa non versava ancora in condizioni di insolvenza, essendo sufficiente aver cagionato il depauperamento dell'impresa destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività (ex multis Sez. Un., n. 22474 del 31 marzo 2016, Passarelli e altro, Rv. 266804; Sez. 5, n. 27993 del 12 febbraio 2013, [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 255567; Sez. 5, n. 11095 del 13 febbraio 2014, Ghirardelli, Rv. 262741; Sez. 5, n. 32352 del 7 marzo 2014, Tanzi e altri, Rv. 261942; Sez. 5, n. 47616 del 17 luglio 2014, Simone, Rv. 261683). Ed in tal senso correttamente la Corte territoriale ha evidenziato come sia priva di rilevanza l'entità della somma distratta, qualora, come nel caso di specie, la stessa comunque determini una riduzione del patrimonio di garanzia non sufficiente a soddisfare la massa creditoria. 6. E manifestamente infondato è anche il quinto motivo, atteso che per il consolidato insegnamento di questa Corte la provenienza illecita dei beni non esclude che questi abbiano fatto ingresso nel patrimonio della società poi fallita, integrando dunque la garanzia patrimoniale dei creditori (Sez. 5, Sentenza n. 45372 del 18/10/2019, malandrino, Rv. 276991; Sez. 5, Sentenza n. 23686 del 06/05/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281413). E' dunque irrilevante che il mutuo fosse stato concesso alla Fabrin e successivamente distratto in favore di OBC, conseguentemente il pagamento del credito vantato da BCCL nei confronti di quest'ultima con risorse monetarie della fallita deve comunque intendersi effettuato in danno degli altri creditcri. Priva di giuridico fondamento è altresì l'eccezione di ne bis in idem, che invero il ricorrente articola in modo intellegibile, non precisando nemmeno se intenda riferirsi alla violazione dell'art.649 c.p.p. - nel qual caso non viene specificato quale sarebbe la condanna subita dal Berto per il medesimo fatto ostativo a che si proceda nei suoi confronti per il reato di bancarotta preferenziale - ovvero al principio di ne bis in idem sostanziale, che però attiene alla tematica del concorso apparente di norme incriminatrici, certamente non rilevante nel caso di specie. Che l'operazione contestata al capo .3) corrisponda ad un disegno unitario non è invero messo in discussione nemmeno dalla Corte territoriale, ma ciò non toglie che la stessa si sia articolata in due distinte condotte strutturalmente e cronologicamente distinte ed autonome, entrambe in grado di assumere rilevanza penale (atteso che nel frattempo anche la Fabrin è fallita). 7. Gli ultimi due motivi di ricorso sono infine generici, in quanto non si confrontano con la motivazione resa su tutti i punti oggetto di cioglianza dalla Corte territoriale, che, contrariamente a quanto eccepito, ha ampiamente argomentato anche sul mancato accoglimento della proposta di concordato formulata dall'imputato con il consenso del Procuratore Generale. 8. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della